CHE COS’È
La legge regionale n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che vengano disciplinati con legge i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio- sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti.
A CHI SI RIVOLGE
L’accreditamento può essere richiesto:
- dalle strutture pubbliche e private individuate dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento;
- dai soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo , per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona;
- dagli operatori individuali per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare.
Le modalità e i requisiti per richiedere ed ottenere l’accreditamento sono indicati nella legge regionale del 28/12/2009 n. 82 , nel Regolamento approvato con DPGR 86/R del 11/8/2020, nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 15/3/2021 e ss.mm.ii..
I soggetti accreditati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 8 della L.R. 82/2009 e con le modalità ivi stabilite, sono tenuti ad effettuare annualmente la verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, tramite un' autovalutazione sulla base degli indicatori previsti dalla deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 e ss.mm.ii. sopra citata.
Dalla presente pagina si possono raggiungere le sezioni dedicate alle Strutture residenziali e semiresidenziali, ed ai Servizi di assistenza domiciliare ed Altri servizi alla persona.
COME SI ACCEDE
A partire dall' approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 245/2021 sopra richiamata è giunto a compimento l' iter di revisione della normativa in materia di accreditamento iniziato con le modifiche apportate alla L.R. 82/2009 dalla L.R. 21/2017. La principali novità consistono nell' entrata in vigore del DPGR 86/R del 11/8/2020 e nel passaggio di competenze dell' accreditamento delle strutture autorizzate al funzionamento ai sensi dell' art. 21 L.R. 41/2005, che non sarà più a carico del Comune ma direttamente della Regione Toscana. L' accreditamento dei servizi ex art. 7 L.R. 82/2009 continuerà invece ad essere di competenza del Comune.
Per avanzare richiesta di accreditamento è necessario rivolgere un' istanza alla Regione (strutture) o al Comune nel cui territorio è presente la sede operativa (servizi). In entrambi i casi le istanze devono essere redatte attraverso il Portale STAR, raggiungibile dalla Home page della presente rete civica, nella sezione Servizi On line- Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
REGIME TRANSITORIO
L' art. 13 L.R. 82/2009 stabilisce che le strutture e i servizi, compresi gli operatori individuali accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (badanti), già accreditati al momento dell' approvazione della delibera R.T. n. 245 citata, si adeguino entro un anno dall' approvazione stessa (quindi entro il 15/3/2022) ai requisiti generali e specifici contenuti nella nuova normativa. L' avvenuto adeguamento deve essere comunicato entro il medesimo termine alla Regione (strutture) o al Comune (servizi) con le modalità sopra richiamate a pena di decadenza.
È possibile chiedere informazioni o prendere un appuntamento scrivendo a:
Marco Acconci macconci@comune.livorno.it
oppure telefonando ai numeri 0586/820357 - 824190
Allegati
Allegato | Dimensione |
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Legge Regionale 82 2009 | 53.28 KB |
Reg. di attuazione L.R. 82 2009_DPGRT 11 agosto 2020 n.86/R | 48.68 KB |
Requisiti generali strutture e servizi | 25.27 MB |
Requisiti specifici strutture e servizi ed indicatori per autoverifica | 3.96 MB |