Informazioni sulle misure fiscali fornite dall'Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Giovedì, 1 Dicembre, 2022 - 09:15

MISE - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER RISTORANTI, BAR, PISCINE E CATERING

Con provvedimento n. 423342 del 18 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto destinati ai titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Le risorse stanziate per l'anno 2022 ammontano a 40 milioni di euro, come previsto dal Decreto Sostegni Bis e confermato anche dal successivo Decreto Sostegni Ter.

Il contributo è destinato alle imprese che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40 per cento rispetto a quelli del 2019 e che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007:

  • 56.10 (ristoranti);

  • 56.30 (bar);

  • 93.11.2 (gestione di piscine);

  • 56.21 (catering per eventi);

  • 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).

Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all'ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.

Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 22 novembre al 6 dicembre 2022 per via telematica accedendo all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni consulta la pagina web dell'Agenzia delle Entrate.


MISE – NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I BENEFICIARI DEL BONUS WEDDING, HORECA E RISTORAZIONE DI GIUGNO

Con provvedimento n. 406608 del 2 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui l’articolo 1, comma 17-bis, del DL 152/2021, istitutivo di un bonus aggiuntivo per imprese operanti nella ristorazione, bar e catering già beneficiari del precedente contributo “wedding/Horeca”.

Il contributo è destinato alle imprese che hanno già beneficiato del precedente contributo “wedding/Horeca” di giugno e svolgono attività prevalente appartenente ai seguenti gruppi di codici Ateco 2007:

  • 56.10 (ristorazione, anche da asporto o connessa alle imprese agricole o ancora ambulante e gelaterie e pasticcerie);

  • 56.21 (catering per eventi/banqueting);

  • 56.30 (bar).

È inoltre richiesto il rispetto da parte dell’impresa del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime “de minimis” di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 7 al 21 Novembre 2022 per via telematica accedendo all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica consulta la pagina web dell'Agenzia delle Entrate.


MISE - CONTRIBUTI AI SETTORI DEL "WEDDING", DELL'INTRATTENIMENTO E DELL'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE E DELL'HO.RE.CA.

Con provvedimento n. 197396 del 8 giugno 2022  l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (decreto Sostegni bis).

Con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 (MISE/MEF), pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2022, erano stati precedentemente disciplinatI i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

L’agevolazione è riconosciuta  alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HO.RE.CA. (HOTELLERIE-RESTAURANT-CATERING), che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

  • aver subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2020 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019. Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir
  • aver subito un peggioramento nell’ammontare del risultato economico di esercizio del periodo di imposta 2020 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare del risultato economico di esercizio del periodo di imposta 2019.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 9 al 23 giugno 2022, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica consulta la pagina web dell'Agenzia delle Entrate.


CORONAVIRUS - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI DISCOTECHE E SALE DA BALLO

Con provvedimento del 18 maggio 2022  l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni ter), (cosiddetto contributo discoteche).

L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da “Covid-19”, adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022 mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.

Consulta la pagina web dell'Agenzia delle Entrate per ulteriori informazioni.


CORONAVIRUS - BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI  

Al fine di sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

  •  dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020
  •  dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica consulta qui la pagina web dedicata dell'Agenzia delle Entrate.


CORONAVIRUS - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Con provvedimento del 3 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (decreto Sostegni bis).

L’intervento è finalizzato a mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha duramente colpito le imprese del settore della ristorazione collettiva.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica consulta la pagina web dell'Agenzia delle Entrate.

Consulta anche la pagina web del MISE


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ATTIVITA' CHIUSE

Online il provvedimento del direttore dell’Agenzia che dà attuazione operativa al decreto del Mise e del Mef, dettando modi e tempi per richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”.

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per le misure anti-Covid potranno presentare domanda all’Agenzia in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.

Provvedimento
Comunicato stampa


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "PEREQUATIVO"

Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal Decreto Sostegni - bis. Il Provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio.

Istanze dal 29 novembre al 28 dicembre 2021.

Provvedimento
Comunicato stampa
Guida - pdf


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE START UP

Contributo a fondo perduto per le start – up

Con il provvedimento dell'8 novembre 2021 sono state definite le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.

Istanze dal 9 novembre al 9 dicembre 2021.

Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30 per cento sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1 del Dl Sostegni (n. 41/2021), tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro.

Provvedimento dell’ 8 novembre 2021

Comunicato stampa

Consulta anche:

Provvedimento del 17 dicembre 2021

Risoluzione n. 75/E


BONUS "TEATRO E SPETTACOLI" E "TESSILE E MODA"

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le istruzioni per fruire dei crediti d’imposta a favore delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quelle del tessile, della moda e degli accessori.

I bonus sono stati introdotti dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio per sostenere quei settori particolarmente colpiti dalla pandemia.

Con specifici provvedimenti l’Agenzia definisce modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni.

Invio domande:

Provvedimento bonus “Teatro e Spettacoli”

Circolare n. 14 del 10 novembre 2021 - pdf

Comunicato stampa dell'11 ottobre 2021

Provvedimento bonus “Tessile e Moda”

Comunicato stampa del 29 ottobre 2021


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi compresi nel 2019 fra 10 e 15 milioni Dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre via alle domande per richiedere l’agevolazione 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 13 ottobre 2021 avente ad oggetto "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106".

Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro. Ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. 

Istanze dal 14 ottobre fino al 13 dicembre 2021 con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Consulta qui ulteriori informazioni.

Consulta qui il Comunicato stampa


PROROGA DEI VERSAMENTI AL 15 SETTEMBRE STABILITA DAL DECRETO SOSTEGNI BIS

Consulta la risoluzione n. 53/E con la quale l’Agenzia delle Entrate fa il punto su tutti i casi che rientrano nella proroga disposta dall’articolo 9-ter del Dl n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), illustrando inoltre i criteri e il calendario da seguire nel caso di pagamenti rateali.

Consulta qui il Comunicato stampa del 5 agosto 2021.


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - DECRETO "SOSTEGNI BIS" 

Istanza per il riconoscimento del "contributo Sostegni bis attività stagionali”

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 2 luglio 2021 avente ad oggetto "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021".

Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (di seguito “contributo Sostegni bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021. La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal giorno 7 luglio 2021.

Consulta qui il Modello di Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali - Decreto Sostegni bis e le Istruzioni per la compilazione.

Consulta qui ulteriori informazioni.

Consulta qui la Guida su I contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni bis”


DECRETO RILANCIO - CREDITO D'IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

L'Agenzia delle Entrate comunica che a partire dalle ore 14.00 di lunedì 12 aprile 2021 è possibile trasmettere le istanze per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio. 2021.

Successivamente sarà disponibile anche la funzionalità per la compilazione dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1 giugno 2021 al 2 novembre 2021).

Consulta qui il Provvedimento dell’11 marzo 2021 "Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Consulta qui per Modelli e Istruzioni, Software di compilazione e per ulteriori informazioni, 


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - DECRETO SOSTEGNI

Presentazione delle istanze dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida sul Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Il bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” , consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti aventi diritto, l’importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante la presentazione del modello F24 (*) attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.

Requisiti per accedere al contributo

  • avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
  • aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
  • enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Come si calcola il contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

  • se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30 per cento, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore.
  • per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30 per cento, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

In presenza dei requisiti, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Consulta qui Modello e Istruzioni

(*) Consulta qui la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021  con la quale l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per la compensazione del contributo a fondo perduto richiesto sotto forma di credito d’imposta e per il riversamento di quota capitale, interessi e sanzione.

Consulta qui la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 - pdf che fornisce chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto.


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Consulta qui la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrata dedicata ai contributi a fondo perduto


Crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo

Approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare la cessione del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19. La comunicazione può essere inviata anche da parte degli intermediari, tramite i servizi online dell'Agenzia.

Consulta qui il provvedimento del 14 dicembre 2020.


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida "I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni".

Tra le numerose misure di sostegno destinate agli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive, disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per il contenimento della seconda ondata di contagio da
Coronavirus, i decreti legge hanno previsto due nuovi contributi a fondo perduto:

  • il contributo a fondo perduto “Ristori”, a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e in vigore dal 26 ottobre 2020 (chiusura, riduzione dell’orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività su tutto il territorio nazionale)
  • il contributo a fondo perduto “Ristori-bis”, a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle ulteriori misure restrittive contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e in vigore dal 6 novembre 2020 (chiusura, riduzione dell’orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività aventi sede nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità, cosiddette regioni “rosse”).

Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda.

A chi spetta il contributo del Decreto Ristori - In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del Decreto Ristori sono due:

  • esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del Decreto Ristori (la tabella è stata modificata con ampliamento dei codici Ateco dal decreto “Ristori bis”)
  • avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.

A chi spetta il contributo del Decreto Ristori-bis – Il contributo previsto dal Decreto Ristori-bis, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita Iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le cosiddette regioni “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del Decreto Ristori:

  • esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis;
  • se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto dall'art. 1 "Ristori" è pari al contributo del decreto Rilancio moltiplicato per la percentuale riportata nell’allegato 1 del decreto “Ristori”*

* Per gli operatori con attività prevalente esercitata con i codici Ateco:

  • 561030 – gelaterie e pasticcerie
  • 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 551000 – alberghi

con domicilio o sede operativa nelle regioni “arancioni” e “rosse”, è prevista una maggiorazione del 50% rispetto alla quota indicata nellallegato 1 del decreto “Ristori”.

Il contributo previsto dall'art. 2 "Ristori-bis" è pari al contributo del decreto Rilancio moltiplicato per la percentuale riportata nell’allegato 2 del decreto “Ristori bis”

MODALITA' DI EROGAZIONI DEI DUE CONTRIBUTI: con accredito automatico per gli aventi diritto che hanno già percepito il Contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio” (art. 25) o su presentazione di istanza.

In particolare, l’erogazione avviene:

  • con modalità automatica, se il beneficiario del contributo “Ristori” o "Ristori-bis" aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio (ottenuto a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno – 13 agosto 2020 ovvero dal 25 giugno al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l’attività del deceduto)
  • a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.

L’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato al richiedente, il cui Iban è già stato indicato sull’istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull’istanza per il nuovo contributo.

I soggetti che possiedono i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto "Ristori" o “Ristoribis” e che non hanno presentato l’istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal decreto Rilancio, possono ottenere il nuovo contributo trasmettendo telematicamente un’istanza secondo il modello e le relative istruzioni approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2020.

In entrambi i casi, l’istanza potrà essere trasmessa a partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.

Consulta qui:

Consulta qui il Comunicato stampa pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

Consulta qui l'area tematica "Contributi a fondo perduto" pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.


NEWS 11/10/2020

L'Agenzia delle Entrate pubblica la risoluzione n. 65 relativa alle istanze in autotutela per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.


Decreto Rilancio, con la circolare “multiquesito” le Entrate completano il primo ciclo di chiarimenti e sciolgono i dubbi di associazioni, operatori e cittadini

Misure di sostegno alle imprese e all’economia, norme fiscali e interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria. Sono questi i temi affrontati dalla circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (“multiquesito”) che fa seguito agli altri documenti di prassi e chiarimento già pubblicati tra maggio e agosto 2020 sulle principali misure del DL Rilancio. Il documento di prassi risponde ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel Dl Rilancio (Decreto legge n. 34/2020) convertito in legge con modifiche. 

I chiarimenti della circolare - Dalle disposizioni in materia di Irap al contributo a fondo perduto, dalle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla circolare n. 25. il documento di prassi interviene poi in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Bed and breakfast e credito di imposta per locazione  -  Il documento di prassi chiarisce che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.

Il credito d’imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari – La circolare di oggi precisa che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime». Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Il “pacchetto” di chiarimenti delle Entrate sul DL Rilancio – Con la circolare “multiquesito” viene offerto un insieme integrato di documenti interpretativi utili a orientare i contribuenti e gli operatori nell’attuazione delle misure del DL Rilancio a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e, in generale, a favore dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19. La circolare fa seguito ai seguenti documenti di prassi fino a questo momento emanati:

  • Circolare n. 14 del 6/06/2020- Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
  • Circolare n. 15 del 13/06/2020 - Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»
  • Circolare n. 18 del 3/07/2020 - Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34
  • Circolare n. 20 del 10/07/2020 - Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
  • Circolare n. 22 del 21/07/2020 - Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»
  • Circolare n. 24 del 8/8/2020 - Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti.

Consulta qui il Comunicato Stampa del 20 agosto 2020.


Credito d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. L'Agenzia delle Entrate pubblica il provvedimento n. 250739/2020

Dal 13 luglio ok all’opzione per la cessione tramite comunicazione via web

L'Agenzia pubblica il Provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020 che fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secondo quanto previsto dal Dl Rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento approva il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto da Dl Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal Dl Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. Il modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il Dl Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

Consulta qui il Provvedimento, il modello di comunicazione per la cessione dei crediti d'imposta e le istruzioni per la compilazione.

Consulta qui il Comunicato stampa del 1° luglio 2020.

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Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti 

L'Agenzia pubblica la circolare n. 14 del 6 giugno 2020 avente ad oggetto "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34", con la quale vengono forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici.

Viene in particolare definito l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, i requisiti per ottenere il beneficio, la misura del credito, la cessione del credito ed il divieto di cumulo con il cd. “Credito d’imposta per botteghe e negozi” previsto dall’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.

Istituito, con la Risoluzione n. 32, anche il codice tributo "6920" per  la compensazione.

In cosa consiste -  Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

A chi spetta - Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Requisiti – Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito - Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Compensazione del credito - Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

Consulta qui il Comunicato stampa del 6 giugno 2020.

 


Contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio - La Guida dell'Agenzia delle Entrate - Domande al via a partire dal 15 giugno 2020

Il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. 

Requisiti per accedere

Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.
E’ necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni:

  • aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019
  • aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
  • avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020

 

L’istanza può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020 (per gli eredi che proseguono l’attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è 25 giugno – 24 agosto 2020).

Contatti e assistenza

Per informazioni e chiarimenti sul contributo a fondo perduto, sulle modalità di predisposizione e trasmissione dell’istanza o dubbi di carattere interpretativo, l'Agenzia raccomanda di consultare la Guida operativa e la circolare n. 15 del 13 giugno 2020.

E' inoltre possibile contattare l’Agenzia a uno dei seguenti canali di assistenza telefonica, differenziati in base al tipo di quesito (tecnico-procedurale o di carattere fiscale):

 

Consulta qui le informazioni, le modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.  

Consulta qui la Guida sul contributo dell'Agenzia delle Entrate

Consulta qui il Vademecum.

Consulta qui il Comunicato stampa del 10 giugno 2020.

Consulta qui la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Consulta qui l'area tematica del sito dell'Agenzia delle Entrate dedicata al contributo a fondo perduto.


Le Misure fiscali del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Decreto Rilancio" - L'Agenzia delle Entrate pubblica un Vademecum

L'Agenzia illustra le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle famiglie, agevolazioni alle imprese (fondo perduto alle aziende), potenziamento delle detrazioni (ecobonus, credito d’imposta per gli investimenti, ecc.), sospensioni e proroghe degli adempimenti.

L'Agenzia precisa che la presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

Consulta qui il Vademecum "Decreto Rilancio"

L'Agenzia fornisce ulteriori dettagli con il Comunicato stampa del 21 maggio 2020:

Aiuti per adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro – Il vademecum illustra come imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

I bonus per casa, energia e vacanze – Spazio anche alle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni possono essere fruite in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione. I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

Mascherine senza Iva - Fino al 31 dicembre di quest’anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota Iva pari al 5%.

Contributi a fondo perduto per le imprese e niente Irap – Piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei contributi a fondo perduto. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap. A proposito di Irap, l’Agenzia ricorda che gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto 2020. Occhio anche al bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: è previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione – Nel vademecum vengono riepilogate le misure in favore dei contribuenti riguardanti l’attività di Agenzia delle entrate - Riscossione. Il decreto, infatti, ha disposto la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.

L’Agenzia delle Entrate, infine, chiarisce che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l’addebito degli interessi.


Ulteriori chiarimenti sui decreti “Cura Italia” e “Liquidità imprese”

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020, fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dai decreti legge n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 23 dell’8 aprile 2020.

Consulta qui tutte le circolari, risoluzioni, altre informazioni e faq pubblicate sulla pagina Emergenza Coronavirus del sito dell'Agenzia delle Entrate


Le Misure fiscali del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Decreto Liquidità" - L'Agenzia delle Entrate pubblica un Vademecum e la circolare esplicativa n. 9/E

L'Agenzia illustra le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

L'Agenzia precisa che la presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

Consulta qui il Vademecum "Liquidità Imprese"

Consulta qui la circolare n. 9 del 13 aprile 2020, nella quale vengono fornite anche numerose risposte ai quesiti più frequenti

Consulta anche le informazioni sulle Misure fiscali del "Decreto Liquidità" pubblicate sul sito del MISE

Consulta qui tutte le circolari, risoluzioni, altre informazioni e faq pubblicate sulla pagina Emergenza Coronavirus del sito dell'Agenzia delle Entrate


Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la sezione Emergenza sanitaria COVID-19: le novità del DL n. 18/2020 e le misure adottate da Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il Decreto Legge n. 18/2020 ha disposto le seguenti misure con impatto su termini di pagamento e attività di riscossione:

  • sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

 I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);

  • fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla "Rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo del "Saldo e stralcio".

Consulta qui le circolari informative pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ha inoltre pubblicato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal DL n.18/2020, consultabili al presente indirizzo.


Per conoscere le misure fiscali del decreto Cura Italia, ed i soggetti interessati, con riferimento alle norme contenute nel Titolo IV "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese" consulta inoltre il Vademecum pubblicato sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Le indicazioni riguardano:
1.    Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (art. 61)
2.    Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (art. 62, commi 2, 3 e 5)
3.    Sospensione per i soggetti delle cosiddette "Zone rosse" (articolo 62, comma 4)
4.    Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (articolo 62, commi 1 e 6)
5.    Non effettuazione di ritenute su redditi da lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni (articolo 62, comma 7) 
6.    Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (articolo 67)
7.    Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63)
8.    Credito d'imposta per spese di sanificazione (articolo 64)
9.    Credito d'imposta per botteghe e negozi (articolo 65)
10.    Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza Covid-19 (articolo 66)
11.    Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza Covid-19 (articolo 66)
12.    Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 68)
13.    Differimento termini "Rottamazione ter" e "saldo e stralcio" (articolo 68)
14.    Rinuncia alla sospensione dei versamenti (art. 71)


 

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