Canone unico occupazione e pubblicità (valido dall'1 gennaio 2021)

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Venerdì, 1 Luglio, 2022 - 12:42

Il presupposto del nuovo Canone è costituito da:

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e dei relativi spazi soprastanti o sottostanti il suolo comunale. Sono ricomprese le occupazioni di spazi ed aree destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. I volantini, i manifestini e/o gli oggetti promozionali inferiori a detta misura non sono soggetti ad obbligo dichiarativo e possono essere distribuiti soltanto mediante apposizione nelle cassette postali, nelle strutture aperte al pubblico o nei circoli privati ed in ogni caso previo assenso del titolare/gestore (art. 27, comma 19, del Regolamento in materia di Canone Unico).

Il Regolamento che disciplina il Canone Unico Patrimoniale è suddiviso in titoli, per cui a ciascuna delle fattispecie che ne costituiscono il presupposto, come sopra evidenziato, è dedicata un’apposita sezione.

Si ricorda che, con riferimento al procedimento di rilascio delle concessioni di suolo pubblico, ove sia necessaria l’acquisizione di pareri tecnici endoprocedimentali di altri uffici, il termine per la conclusione del relativo procedimento è di 90 giorni decorrenti dall’istanza (art. 17 L. n. 241/90).

 

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