Domande frequenti

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Mercoledì, 28 Agosto, 2019 - 13:14

 1 - Cos'è un allaccio di fognatura?

L'allaccio di fognatura è il tratto di tubatura (o qualunque altro manufatto) che congiunge la condotta fognaria principale all'immobile (o gruppo di immobili) di proprietà privata. Il Canone di Ricognizione di Dominio (C.R.D.) è dovuto per l'occupazione del sottosuolo, suolo e soprasuolo comunale con il passaggio di tale tratto di tubatura. Si specifica che per fognatura si intende sia la c.d. “nera” (scarichi di bagni, cucine, ecc) che la c.d. “bianca” (acque piovane).

2 - Cos'è un passo a raso?

Il passo carrabile è un'occupazione del suolo pubblico comunale che consente l'accesso di un fondo privato alla via pubblica. Si dice "passo a raso" il passo carrabile privo di manufatto ossia costruito a raso con il manto stradale o comunque privo di un'opera visibile. I passi a raso possono essere "con cartello" oppure "senza cartello".

3 - Passi a raso con cartello e senza cartello, pagano entrambi il Canone di Ricognizione di Dominio?

A decorrere dall'annualità d'imposta 2012 il pagamento della tipologia "passi carrabili a raso con cartello", verrà richiesto con la diversa bollettazione TOSAP e con la relativa tariffa (25,05-23,8 €/ml.) così come previsto dall'art. 44, comma 8 del D.L.gs. 507/93 (scadenza versamento 2 aprile 2012). I passi carrabili a raso non muniti di cartello invece rimarranno come di consueto soggetti al pagamento del Canone di Ricognizione di Dominio.

4 - Perché si deve pagare il Canone di Ricognizione di Dominio (CRD) per gli allacci di fognature ed i passi a raso "senza cartello"?

Il C.R.D., previsto dall'art.27, comma 8, del vigente Codice della Strada (d. lgs. N.285/1992) e disciplinato dal "Regolamento per le Concessioni, Locazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare di proprietà del Comune di Livorno" approvato con Delibera C.C. n. 119 del 26/7/2010, è dovuto per ogni occupazione del suolo o del sottosuolo di proprietà del Comune. Detto canone è dovuto quale riconoscimento della demanialità del bene occupato, tenendo conto delle soggezioni che derivano alla strada, del valore economico risultante dall'occupazione e del vantaggio che l'utente ne ricava.

5 - Per gli allacci di fognature ed i passi a raso è dovuta anche la T.O.S.A.P., oltre al C.R.D.?

C.R.D. e T.O.S.A.P. sono sempre stati coesistenti ed applicabili contestualmente alla medesima occupazione di suolo pubblico, avendo diversa natura (il canone pattizia e la T.O.S.A.P. tributaria), presupposto giuridico e misura. A seguito dell'art.18, comma 2, della L. n. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000), il canone è stato di fatto eliminato per le occupazioni soggette a T.O.S.A.P.. Da allora il canone è richiesto solo per le occupazioni di suolo o di sottosuolo non soggette a T.O.S.A.P. come gli allacci alla fognatura, i passi a raso ed altre occupazioni come griglie, pensiline e piccole resedi di proprietà comunale inutilizzate dall'amministrazione e date in concessione a privati.

6 - Se in un immobile, ad esempio una villetta, ci sono più unità abitative e quindi abitano più famiglie, ma c'è un solo allaccio di fognatura o un solo passo a raso, è possibile avere dal Comune un bollettino per ogni famiglia?

No. Per espressa disposizione di legge (artt. 1292-1294, art. 1117 n. 3 del Codice Civile) e regolamentare (art. 48 Delibera C.C. n. 119 del 26/7/2010), il Canone è unico, indivisibile e non frazionabile, per cui è emesso dal Comune un "unico bollettino" di pagamento per ogni occupazione, anche se essa appartiene a più proprietari, i quali sono tutti obbligati in solido, ed altresì in caso di edifici distinti. L'intestatario del bollettino di pagamento può rivalersi sugli altri coobbligati per le quote di spettanza di ciascuno di essi.

7 – Se un’utenza è associata a più contitolari, chi deve pagare il Canone?

Il canone (identificato dal codice utenza) deve essere pagato dal soggetto a cui è riferita l'occupazione del suolo o del sottosuolo (persona fisica o giuridica, condominio costituito, gruppi di condomìni riuniti in un supercondominio di fatto, ambito immobiliare “complesso” specificamente individuato non altrimenti frazionabile, ecc), considerando la somma dei singoli attraversamenti o occupazioni di suolo pubblico quali entità geometriche, facenti capo ad un medesimo ambito catastale. Se vi sono più soggetti coobbligati il pagamento è richiesto per l'intero ad uno di essi, il quale potrà rivalersi sugli altri coobbligati per le quote di spettanza di ciascuno, in base ad apposita tabella millesimale. Tale compito è di norma svolto da un amministratore professionale o altro referente designato, ma in nessun caso è competenza degli uffici tributari. Si precisa che il bollettino precompilato non costituisce titolo esecutivo, l’obbligo di corrispondere il canone e della solidarietà derivano da specifiche norme.

8 - Se in un fabbricato è presente un’unità immobiliare con uno o più allacci fognari indipendenti oppure con un accesso a passo a raso ad uso esclusivo, è possibile ottenere una bollettazione separata?

Il canone non è una “tassa sul tombino” o una ”tassa sul cancello”, ma un’obbligazione più complessa il cui contesto di riferimento viene determinato da una molteplicità di fattori. Accessi indipendenti (sia carrabili che le porte d’ingresso) o tubature personali non danno automaticamente diritto ad un’utenza personale. Riassumendo, dato un ambito architettonico individuabile tramite parametri precisi (di solito la particella catastale e la condivisione, anche parziale, in proprietà privata, di manufatti quali tetti, muri, collettori, scarichi, fossetti, corti, cancelli, giardini, ecc), viene generata un’utenza (con il suo codice specifico, indivisibile e divisa solo per categoria: ad esempio le fognature non sono cumulabili con i passi a raso, ecc), soggetta ad una tariffa calcolata sommando tutte le occupazioni omogenee riconducibili ad un medesimo contesto. Eventuali perequazioni, dovranno essere risolte tra co-obbligati secondo codice civile ed apposita tabella millesimale, salvo diversi accordi, in ogni caso senza coinvolgere l’ufficio CRD.

9 - Cosa si deve fare se l'immobile servito dal passo a raso o dall'allaccio di fognatura viene venduto o ereditato?

In caso subentro nella titolarità dell'immobile soggetto a canone, è necessario che colui che vende o colui che acquista (in caso di atto tra vivi) o l'erede (in caso di successione a causa di morte) volturi l'intestazione del Canone a proprio nome, contattando l’ufficio preposto e fornendo tutti i dati a propria disposizione. Tale operazione è necessaria solo nel caso in cui un’utenza sia intestata ad una persona fisica o giuridica: nel caso in cui sia già indicato un amministratore o altro referente, non è richiesto segnalare niente.

10 - Come si calcola il Canone?

A partire dall'01-01-2009, la tariffa-base del Canone è Euro 40 annui, ossia è dovuto un Canone di Euro 40 per ogni allaccio fognario e Euro 40 per ogni tre metri lineari di larghezza di passo a raso. Oltre al Canone, è dovuto un diritto fisso di Euro 1 per il recupero delle spese generali di gestione (spese postali, stampati etc). L'importo del Canone sarà aggiornato ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT. A seguito di detto aggiornamento, a partire dal 2014 fino al 2019 compresi, la tariffa base è pari ad € 43,33 + € 1,09 di diritto fisso. Sull’importo totale vengono operati arrotondamenti all’unità di euro. Per ulteriori e puntuali informazioni, si consiglia di contattare l’ufficio preposto.

11 - Perché il canone è aumentato a decorrere dall'anno 2009?

L'aumento del Canone a decorrere dal 2009 è stato previsto con delibera n. 389 dell'11-11-2008 della Giunta Comunale. Dopo anni di applicazione del Canone nella misura minima, infatti, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno un suo aggiornamento in base agli indici ISTAT tenendo conto dell'esiguità degli importi attualmente richiesti e dei costi che l'amministrazione comunale sostiene per la gestione del Canone stesso e, soprattutto, del lungo tempo intercorso dall'ultima revisione che risale al 1992 (delibera della Giunta Comunale n. 591/1992). Tale revisione portò la somma base da Lire 5.000 annue (prevista dall¿art.4 della L. 1501/1961, applicata con delibera della Giunta Comunale n.41612/1966 e confermata con delibera della Giunta Comunale n. 3019 del 1974) a Lire 20.000, pari ad € 10,33. Dal 1992 l'importo del canone non ha subito alcuna modifica. Anche l'adeguamento operato nel 2009 è stato disposto utilizzando il metodo di calcolo più favorevole all'utente, come risulta dalla delibera n.389/2008 citata.

12 - Come si paga il canone?

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n. 001024447656, utilizzando il bollettino prestampato. Sul bollettino inviato annualmente sono contenuti i dati dell'utente e quelli del canone; da esso si può ricavare anche il codice utenza (un numero che identifica l'occupazione), l'anno di riferimento, l'ubicazione e la tipologia dell'occupazione (allaccio fognature, passo a raso o altro). Nel caso in cui non sia disponibile il bollettino prestampato, perché non è arrivato o perché si tratta di nuova occupazione (che va comunque segnalata tempestivamente all’ufficio competente), non si è esonerati dall'obbligo del pagamento nei termini; è quindi necessario riempire un bollettino postale in bianco con i dati necessari (nella causale va inserito solo ed esclusivamente, quest’ordine: la sigla “CRD”, il “codice utenza”, l’”anno” o gli anni di riferimento che si stanno pagando). Il mancato ricevimento del bollettino non esonera dal pagamento del canone e comporta, in caso di omesso pagamento, l'assoggettamento alle sanzioni ed interessi. In alternativa è possibile pagare presso gli sportelli abilitati di Tesoreria oppure effettuare un bonifico al seguente IBAN: IT 98 C 07601 13900 001024447656. In tali casi sarà necessario inviare via e-mail (crd@comune.livorno.it) la ricevuta di avvenuto pagamento.

13 - Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo il canone?

Il canone deve essere pagato entro le scadenze indicate e comunicate con la lettera spedita unitamente al bollettino di pagamento, solitamente entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Il canone va pagato dal proprietario dell'immobile che usufruisce dell'occupazione, anche se non ancora iscritto nell'elenco degli utenti (art. 51 reg.). E' pertanto fatto obbligo ai soggetti passivi (per tramite proprio o di un intermediario riconosciuto) di provvedere ad iscriversi o in ogni caso a comunicare all’ufficio preposto qualunque variazione, cessazione o innovazione riguardante le occupazioni, per evitare successive sanzioni per mancato pagamento ed interessi di mora. Il pagamento è dovuto, pertanto, anche in caso di mancato ricevimento o invio del bollettino. In caso di mancato pagamento del canone ovvero di pagamento in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, il Comune provvederà al recupero coattivo delle somme non versate.

14 - E' possibile variare l'intestazione del bollettino recapitato, attribuendolo ad altra persona?

Fermo restando che tutti i comproprietari sono obbligati in solido fra di loro, presentando istanza scritta (anche via email) corredata da dati di riconoscimento è possibile accollarsi la ricezione del bollettino. In nessun caso è possibile chiedere che venga intestato ad altri. Nel rispetto della normativa vigente, in ogni caso l’ultima parola spetta all’ufficio preposto.

15 - Mi viene addebitato un importo del canone per due di allacci fognari, tuttavia effettivamente il numero di allacci di cui usufruisco è soltanto uno.

Il numero di allacci alla rete fognaria è comunicato al Comune dal gestore del servizio pubblico di fognatura (ASA) oppure è indicato nel contratto di allaccio alla fognatura per i casi in cui esso sia stato stipulato. In ogni caso l’ufficio preposto si riserva di verificare in proprio la congruità degli allacci dichiarati o censiti e bonificare le utenze di conseguenza. E’ bene tener presente che, nel caso delle fognature, il canone è dovuto sia per le fognature c.d. “nere” che per le c.d. “bianche”, in base all’occupazione che proiettano su suolo pubblico, ad esempio contando quanti pozzetti SIT e quanti pluviali sono presenti in strada. Eventuali rilievi tecnici (circa quantità, qualità, ubicazione delle occupazioni), a carico del contribuente, dovranno pervenire in forma scritta e corredati da apposita relazione redatta da soggetto abilitato (ASA s.p.a. in prima istanza o in alternativa altri soggetti pubblici, tecnici professionisti iscritti ad un albo, ditte autorizzate, ecc).

16 - Vorrei sapere se e quante altre unità immobiliari usufruiscono dei miei stessi allacci fognari, anche per suddividerne le spese.

Per conoscere ulteriori dettagli tecnici sugli immobili che condividono i medesimi allacci, è necessario richiedere il sopralluogo a proprie spese ad ASA SpA (Ufficio Verifica Fognature e Nuovi Allacci, tel. 0586 242801 - fax. 0586 242810) o in alternativa rivolgersi ad altro soggetto abilitato (tecnici professionisti, ditte di impiantistica, ecc) come nel caso precedente.

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