L'imposta deve essere pagata da tutti coloro possiedono fabbricati(*), aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.Il concessionario su aree demaniali è soggetto passivo ICI (quindi è tenuto al pagamento).
Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:
- se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente
- se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario
- se l'immobile è multiproprietà, bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso l'imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell'immobile
*N.B.: A decorrere dal 1 gennaio 2008, sono esenti dall'I.C.I. l'immobile adibito ad Abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico). Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6.
Sono stati predisposti materiali informativi per illustrare in modo dettagliato le diverse situazioni di applicazione. Per maggiori informazioni consultare la Guida per il Contribuente.