Aliquote I.M.U. 2012

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Mercoledì, 14 Novembre, 2018 - 12:30
  1. aliquota ridotta del 5,6 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
  2. aliquota agevolata del 5,3 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all’U.O. Entrate-Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell’aliquota agevolata del 5,3 per mille  o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;
  3. aliquota ridotta del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge  26.2.1994 n. 133;
  4. aliquota del 10,6 per mille per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso abitativo non costituenti abitazione principale dei soggetti passivi IMU;
  5. aliquota ordinaria del 9,6 per mille si applica per tutti gli immobili che non rientrano nei casi  precedenti.

 

Share button

Torna in cima alla pagina