Aliquote I.M.U. 2020 confermate per il 2021, 2022 e per il 2023

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Lunedì, 24 Aprile, 2023 - 12:54
  • aliquota del 5 per mille per l’unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche ad una solo immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

  • aliquota del 5,3 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali ed attestazione di conformità agli accordi rilasciata da una delle associazioni firmatarie degli stessi, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare al Settore Entrate e Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell’aliquota agevolata del 5,3 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;

  • aliquota del 10,6 per mille per i terreni agricoli

  • aliquota dello 0,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

  • aliquota dello 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;

  • aliquota del 10,6 per mille per le aree fabbricabili e per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

  • aliquota del 10,6 per mille per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica;

ATTENZIONE:

Ai sensi dell'art. 1 comma 760 L. 160/2019 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.M. interministeriale del 16/01/2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti le agevolazioni derivanti dalla conclusione e registrazione dei contratti a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, per i contratti conclusi a partire dal 29/05/2018 (data di sottoscrizione dei nuovi accordi territoriali) si applicano a condizione che il contratto sia stato vistato da una delle associazioni firmatarie degli accordi territoriali che attesti la conformità del contratto agli accordi suddetti.

Le aliquote devono essere applicate agli immobili in ragione dei mesi per i quali è durata la destinazione d’uso dell’immobile.

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