L'Italia è uno dei Paesi più esposti al cosiddetto rischio idraulico. Torrenti in piena, frane, smottamenti sono all'ordine del giorno nella cronaca dei quotidiani.
Il rischio idraulico, da intendersi come rischio di inondazione da parte di acque provenienti da corsi d’acqua naturali o artificiali, risulta essere, anche secondo l’approccio dettato dalla normativa nazionale (L.267/98) in materia, il prodotto di due fattori: la pericolosità (ovvero la probabilità di accadimento di un evento calamitoso di una certa entità) e il danno atteso (inteso come perdita di vite umane o di beni economici pubblici e privati).
La pericolosità è un fattore legato sia alle caratteristiche fisiche del corso d’acqua e del suo bacino idrografico, sia alle caratteristiche idrologiche, ovvero intensità, durata, frequenza e tipologia delle precipitazioni, nel bacino imbrifero dal quale si alimenta ogni corso d’acqua.
Il rischio idraulico inoltre può riguardare anche le opere idrauliche realizzate dall’uomo, qualora vengano meno le condizioni di sicurezza per il funzionamento delle stesse. È necessario pertanto valutare tra i rischi idraulici anche la tenuta degli sbarramenti sui corsi d’acqua, l’efficienza di manufatti di scolo e scolmatura (canali e tombinature), la funzionalità dei sistemi di drenaggio delle acque piovane nelle zone urbanizzate e il corretto funzionamento dei sistemi di pompaggio per le aree di bonifica.