Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 213 del 13 settembre 2018 della delibera del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018 "Attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" prende avvio la possibilità di presentare la domanda per il contributo statale destinato ai privati che hanno subìto danni in conseguenza dell’evento calamitoso del 9-10 settembre 2017, di seguito “alluvione 2017”.
***VADEMECUM PER COMPILAZIONE DELLA DOMANDA***
Il presente vademecum è una sintesi dei Criteri direttivi approvati dalla Ocdpc n.383 del 16 agosto 2016 (Allegato 1) a cui si rimanda per la disciplina integrale della procedura.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Tutti i soggetti privati che hanno già depositato le apposite schede B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato” per i danni subìti dall’alluvione 2017.
*Attenzione: i soggetti privati che nella scheda B hanno indicato zero come importo del danno non possono ricevere il contributo*
ENTRO QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA
Martedì 23 ottobre 2018 (ore 23:59) ovvero entro 40 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018 "Attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"
COME VA PRESENTATA LA DOMANDA
Gli aventi diritto hanno a disposizione più soluzioni per far pervenire la domanda al comune di Livorno
-> Spedizione tramite posta elettronica certificata indirizzata a comune.livorno@postacert.toscana.it
-> Spedizione a mezzo posta con raccomandata a.r. indirizzata a Ufficio Gestione Strategica Rette e Compartecipazioni, Via di Montenero, 92 - 57128 Livorno
-> Consegna a mano presso uno dei seguenti punti di raccolta
- URP Comune di Livorno - Piazza del Municipio, 1 : orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì 15:30 - 17:30
- Centri Servizi al Cittadino Area Nord (ex circoscrizione 1) - Piazza Saragat 1 (quartiere Corea) : orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì 15:30 - 17:30
- Ufficio Gestione Strategica Rette e Compartecipazioni - Via di Montenero, 92 : orario di apertura: lunedì e venerdì 9-13; martedì e giovedì: 15:30 - 17
QUALI SONO I MODULI DI DOMANDA
Gli aventi diritto dovranno presentare i seguenti moduli opportunamente compilati, nel rispetto dei criteri indicati nell’Allegato 1 del Ocdpc n.383 del 16 agosto 2016.
-> Domanda / Modulo DC/P - ALL A Ocdpc n.383 del 16 agosto 2016 (con marca da bollo da 16 euro)
-> Dichiarazione sostitutiva/Atto notorio - ALL A1 Ocdpc n.383 del 16 agosto 2016
-> Perizia asseverata - ALL A2 Ocdpc n.383 del 16 agosto 2016
Nella necessità di effettuare delle deleghe gli aventi diritto dovranno utilizzare esclusivamente le seguenti
Per agevolazione si riporta di seguito una tabella di sintesi con indicazione dei moduli da compilare per ciascuna tipologia di soggetto titolato a presentare domanda, che deve aver già depositato le apposite schede B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato” per i danni subìti dall’alluvione 2017.
SOGGETTO TITOLATO |
MODULI DA COMPILARE |
1) proprietario unico dell'abitazione |
Allegato A5 (rendicontazione) - se sussistono spese sostenute entro la data di presentazione della domanda |
2) comproprietario dell'abitazione |
Allegato A5 (rendicontazione) - se sussistono spese sostenute entro la data di presentazione della domanda |
3) titolare del diritto reale o personale di godimento dell'abitazione (usufrutto, locazione, comodato, etc.) solo se quest'ultimo, oltre ad aver presentato la scheda B, si sia accollato la spesa e questa sia stata già sostenuta alla data di presentazione della domanda) |
Allegato A5 (rendicontazione) - se sussistono spese sostenute entro la data di presentazione della domanda |
4) proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'abitazione |
|
5) condomino delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, in cui non è stato nominato l'amministratore condominiale |
Allegato A5 (rendicontazione) - se sussistono spese sostenute entro la data di presentazione della domanda |
6) amministratore condominiale per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale |
Allegato A5 (rendicontazione) - se sussistono spese sostenute entro la data di presentazione della domanda |
ASSISTENZA PER COMPILAZIONE
La compilazione dei moduli dovrà essere effettuata rispettando le modalità indicate nell’Allegato 1 della Ocdpc n.383 del 16 agosto 2016. Per facilitare la compilazione, oltre al presente vademecum, sono a disposizione dei richiedenti
-> la pagina FAQ edita dalla Regione Toscana con le principali domande e risposte tecniche sulla procedura
-> l'assistenza dai tecnici comunali contattabili all'indirizzo email contributistatalialluvione@comune.livorno.it e ai seguenti numeri di telefono 0586/820679-566 (dal lunedì al venerdì 8:30-13)
CONDIZIONI NECESSARIE PER AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA
- I danni subiti devono essere in nesso di causalità con gli eventi calamitosi sopra indicati; pertanto la loro tipologia deve essere compatibile e conseguenza con la specificità dell'evento verificatosi
- I danni devono essere già stati segnalati immediatamente dopo l'evento al Comune di residenza con la scheda B di ricognizione del danno subito
- La riparazione dei danni o la sostituzione di quelli distrutti o danneggiati e non riparabili deve essere comprovata da documentazione giustificativa di spesa
N.B. La spesa per la perizia asseverata non è ammissibile e quindi non può essere rendicontata.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per IMMOBILI DANNEGGIATI, IMMOBILI DISTRUTTI o INAGIBILI, BENI MOBILI secondo quanto di seguito indicato
-> IMMOBILI DANNEGGIATI sono ammissibili a contributo i danni a:
1) strutture portanti (copertura, fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, tramezzature, scale interne ed esterne, strutture di contenimento per assicurare la stabilità dell'edificio)
2) impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
4) serramenti interni ed esterni;
5) parti comuni di un edificio residenziale.
I danni possono riferirsi anche alle pertinenze ma solo se non si configurano come unità strutturali distinte dalla abitazione principale.
Definizione di ABITAZIONE PRINCIPALE
- per il proprietario è quella ove alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- per soggetto diverso del proprietario:
b.1) è quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.)
b.2) è quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.
-> IMMOBILI DISTRUTTI O INAGIBILI sono ammissibili a contributo le spese per:
a) ricostruzione in sito dell'abitazione distrutta
b) delocalizzazione dell'abitazione distrutta, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di alto Comune della Regione Toscana, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 lettera b dei Criteri direttivi;
c) delocalizzazione dell'abitazione non distrutta, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi sopra indicati, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso.
-> BENI MOBILI
Sono ammissibili a contributo i danni ai beni mobili che si trovavano nell'abitazione principale del proprietario o di un terzo limitatamente ai vani catastali principali: cucina, camera e salotto (a titolo esemplificativo: gli arredi e gli elettrodomestici quali: frigoriferi, lavastoviglie, forno, fornello piano cottura, lavatrice, asciugatrice, televisore, personal computer con stampante …).
SPESE ESCLUSE
Sono da ritenersi escluse le spese relative a
1) eventuali migliorie
2) immobili destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva
3) pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, se si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione
4) aree e fondi esterni all'immobile abitativo (es. muri di recinzione e relativi dispositivi di chisura, come i cancelli)
5) fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi
6) fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto
7) fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, erano in corso di costruzione
8) beni mobili registrati (auto, moto, scooter, camper e mezze agricoli)
MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE
Indicazioni di carattere generale
- Il pagamento in contanti è consentito a norma di legge solo per importi inferiori a euro 2.999,99.
- Se i pagamenti sono stati effettuati da terzi prima dell'entrata in vigore della OCDPC per conto del richiedente il contributo, questi devono essere documentati con le modalità sopra indicate e il richiedente il contributo deve comunque produrre una dichiarazione sottoscritta anche dal soggetto terzo che ha effettuato il pagamento, in cui attesta che il bene oggetto di domanda di contributo è stato acquistato/riparato per suo conto.
- Nel caso di fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario, sono sufficienti le diciture "pagato" e "data", riportate sugli stessi e non occorre produrre altra documentazione.
- Le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della OCDPC sono ammissibili solo se giustificate da fattura, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario con le diciture sopra indicate.
Indicazioni per interventi di ripristino dei beni immobili distrutti o danneggiati
- La spesa è documentabile solo con fatture o ricevute fiscali.
- Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio) sono ammissibili le spese per l'acquisto dei materiali necessari per la loro esecuzione e dei materiali di ricambio necessari, sostenute e documentate come sopra indicato.
Indicazioni per spese per i beni mobili
Se attestate da documentazione non intestata (esempio scontrini fiscali) sono ammissibili solo se emessi prima dell'entrata in vigore della OCDPC e alle seguenti condizioni:
a) in caso di pagamento in contanti, il richiedente il contributo dovrà produrre documentazione fotografica dimostrante l'inserimento del bene nel contesto abitativo ed auto-dichiarazione che lo scontrino fiscale è riconducibile all'acquisto oggetto di domanda di contributo;
b) in caso di pagamento diverso dal contante il richiedente il contributo deve allegare copia dell'estratto conto e di eventuali assegni bancari o postali o bonifici bancari al fine di verificare che la data, l'importo e il beneficiario del pagamento siano quelli indicati nella documentazione fiscale.
VALORE MASSIMO DEL CONTRIBUTO (determinazione a cura del comune)
Relativamente al contributo massimo si precisa che
- Il contributo è concesso entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nella scheda di segnalazione B e quello risultante dalla perizia asseverata redatta con l'allegato A2
- Dal minor valore sono detratti eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi erogati al medesimo fine. Per quanto riguarda i contributi previsti dalle leggi regionali n. 72/2013, n. 8/2014, n. 54/2014, n. 70/2014, n. 31/2015, i medesimi vanno indicati nella domanda. Verranno date indicazioni ai Comuni sulla detraibilità o meno degli stessi.
- Il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato al Comune.
- Tale finanziamento sarà disponibile per il beneficiario, per il pagamento, a cura dell'istituto di credito alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o liquidato a titolo di parziale rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.
Contributi massimi riconoscibili
Destinazione |
Stato immobile |
Limite massimo contributo |
Abitazione Principale |
Danneggiato |
Fino a 80% (max 150.000,00) |
Abitazione Principale |
Distrutto |
Fino a 80% (max 187.500,00) |
Abitazione Non Principale |
Danneggiato |
Fino a 50% (max 150.000,00) |
Abitazione Non Principale |
Distrutto |
Fino a 50% (max 150.000,00) |
Altre Voci di Spesa |
Limite massimo contributo |
Demolizione |
Fino a 10.000,00 |
Parti comuni |
Fino a 80% o 50% (max 150.000,00) |
Beni mobili |
Fino a 300,00 a vano catastale (max 1.500,00) |
TEMPI E MODALITA' DI RICEZIONE DEL CONTRIBUTO
Dopo il termine di consegna delle domande, il comune di Livorno avrà 30 giorni di tempo per concludere l'istruttoria nel corso della quale dovrà essere assicurato il controllo formale di almeno il 20% delle domande presentate. A conclusione di questa fase il comune di Livorno trasmetterà a Regione Toscana l'elenco riepilogativo dei beneficiari con indicazione dei danni ammissibili a contributo e il relativo importo. La Regione Toscana avrà a disposizione 30 giorni per quantificare il contributo massimo concedibile e trasmettere la tabella riepilogativa al Dipartimento della protezione civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il Consiglio dei Ministri, ricevuta dal Dipartimento di protezione civile la delibera contenente le informazioni indicate nella tabella riepilogativa, provvederà alla sua approvazione sancendo a tutti gli effetti l'elenco dei beneficiari del contributo, con gli importi autorizzabili.
Il beneficiario del contributo a questo punto dovrà recarsi in Comune, dimostrare di aver saldato la quota parte di spesa a sé spettante (20% per abitazione principale e 50% per abitazione non principale) e dovrà indicare un Istituto di credito tra quelli convenzionati (elenco disponibile qui) cui cederà il proprio credito d’imposta acquisito tramite la delibera del Consiglio dei Ministri. Il Comune fornirà al beneficiario il nulla osta per il rimborso delle spese effettuate prima della consegna della domanda e ammesse a contributo, se presenti, e, per stato di avanzamento lavori, il nulla osta relativo a ciascun pagamento che l'Istituto di credito effettuerà direttamente al fornitore esecutore dei lavori per la quota parte ammessa a contributo (80% abitazione principale e 50% abitazione non principale) a fronte di regolare fattura.
*Si precisa che il Comune potrà rilasciare il nulla osta solo a fronte di verifica del DURC regolare del fornitore e, in caso di spesa superiore a 150.000 euro, del suo certificato antimafia.
Il contributo spettante, erogato come finanziamento, è previsto con oneri a carico dello Stato e nessuna somma verrà richiesta al cittadino, fatti salvi i casi di revoca del contributo stesso.
I dettagli operativi per la gestione del finanziamento agevolato sono contenuti nella comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 65581 del 28 novembre 2016.
Riferimenti normativi