Rischio industriale

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Ultimo aggiornamento Martedì, 20 Novembre, 2018 - 17:08

Si intende per rischio industriale la probabilità di subire conseguenze dannose, alle persone, alle cose ed alle attività economiche, a seguito di un incidente durante l’attività lavorativa, in industrie che trattano sostanze pericolose potenzialmente soggette ad incendio od esplosione.
Le conseguenze di un incidente possono essere:

  • Incendio. Comporta fiamme (e quindi calore) e sviluppo di prodotti di combustione (gas  tossici)
  • Esplosione. Provoca una forte onda di pressione, calore, oggetti scagliati ad alta velocità, sviluppo di gas tossici.
  • Rilascio di sostanze tossiche. Gas, vapori e polveri in concentrazione pericolosa per l’uomo e per l’ambiente

Non è il caso comunque di preoccuparsi. Il rischio di incidente è molto basso, grazie a procedure e standard di sicurezza consolidati utilizzati sia in fase di progettazione che nella ordinaria gestione. Inoltre tutta l’attività è affidata a personale esperto ed addestrato a fronteggiare le emergenze; la sicurezza è poi garantita anche dalle strumentazioni di controllo, di allarme e di blocco automatico. 

GLI OBBLIGHI DI LEGGE

Le aziende di questo tipo sono classificate “a rischio di incidente rilevante” dalla normativa di riferimento: il Decreto Legislativo 334/1999 (più noto come “Seveso bis”, che recentemente è stato aggiornato   dal Decreto 238/2005). In base alla Seveso bis gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose oltre una certa quantità sono  soggetti ad una serie di obblighi diretti ad aumentare la sicurezza ed a minimizzare la possibilità di un incidente. Il gestore dello stabilimento deve farsi carico in prima persona della gestione del rischio. In particolare:

Deve individuare i rischi ed adottare le appropriate misure di sicurezza

  • Deve provvedere alla formazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento del personale
  • Deve redigere il Rapporto di sicurezza, un documento che contiene tutti i dati e le informazioni sullo stabilimento (da aggiornare al max ogni 5 anni)
  • Deve predisporre il Piano di Emergenza Interno (da aggiornare al max ogni 3 anni), per controllare e circoscrivere gli incidenti ed adottare le misure necessarie per proteggere le persone
  • Deve trasmettere al prefetto tutti i documenti utili per l’elaborazione del Piano di Emergenza Esterno.
  • Deve inviare una Scheda d’informazione  al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Sindaco, al Prefetto ed ai Vigili del Fuoco.

 

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