Giochi e Videogiochi
Nei locali delle attività e/o esercizi sotto indicati, l'installazione di apparecchi di intrattenimento o divertimento, aventi le caratteristiche indicate dall'Art.110, 6°c. lett. a) e lett. b) del RD 18/06/1931 n. 773 (TULPS), e precisamente:
- costo della partita non superiore ad un euro;
- durata minima della partita quattro secondi;
- attivazione mediante introduzione di moneta metallica o utilizzo di altri sistemi di pagamento;
- presenza di elemento aleatorio ed elementi di abilità;
- distribuzione vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate direttamente dalla macchina;
- collegamento a reti telematiche gestite dai Monopoli di Stato o suoi concessionari che definiscono il costo di ciascuna partita, l'ammontare complessivo da destinare alle vincite e le modalità di riscossione delle medesime;
ed aventi le caratteristiche indicate dal successivo c. 7, lett. a) e c) dell'art. 110 cit., e precisamente:
- costo della partita non superiore ad un euro;
- distribuzione di premi consistenti in piccola oggettistica (non somme di denaro);
- costo della partita non superiore a 50 centesimi di euro e durata variabile della partita in relazione alla abilità del giocatore;
è soggetta ad Autorizzazione o "Licenza di Polizia" ai sensi dell'art. 86, 3°c del RD 18/06/1931 n. 773(TULPS).
Sono tenuti a richiedere l' autorizzazione sopra indicata, i seguenti esercizi e/o attività:
- esercizi commerciali del settore alimentare e non alimentare abilitati od autorizzati secondo la vigente LR 07/02/2005 n. 28 (c.d. Codice del Commercio);
- punti vendita esclusivi e non esclusivi di stampa quotidiana e periodica abilitati secondo la LR 28/2005 cit. (edicole)
- circoli privati che effettuano o meno la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati a i sensi del l'art. 2 del DPR 235/2001;
- rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (tabaccherie);
- attività di produzione, vendita e consumo sul posto di prodotti alimentari (rosticcerie, pizzerie a taglio, kebab etc.).
Non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione:
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già titolari di SCIA ai sensi della L.R.07/02/2005 n. 28;
- coloro ai quali è stata rilasciata dal questore licenza per l'esercizio di Scommesse, secondo l'art. 88 RD 18/06/1931 n. 773 (TULPS).
Requisiti
Il richiedente non deve aver riportato condanne penali per i reati di cui all'art. 11, 1°c. n. 1 e 2 e 2°c. ed art. 92 del RD 18/06/1931 n. 773 (TULPS).
Il numero minimo e massimo degli apparecchi che possono essere installati presso gli esercizi, è stabilito dal Decreto Ministeriale n. 30011 del 27.07.2011, in relazione alla superficie dei medesimi.
Ogni gioco installato deve essere munito dell'apposito Nulla Osta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Ai sensi dell'art. 4 della L.R. Toscana 18 ottobre 2013, n. 57, recentemente modificato dalla L.R. 23/01/2018 n. 4, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno degli esercizi che risultano situati ad una distanza inferiore a 500 metri , calcolati secondo il percorso più breve, dai seguenti “luoghi sensibili”:
- istituti scolastici;
- scuole e nidi d'infanzia;
- luoghi di culto;
- centri socio-ricreativi e sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- istituti di credito e sportelli bancomat;
- esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
I Comuni possono individuare altri “luoghi sensibili”.
Presso la sede dell'esercizio deve essere esposta e resa ben visibile la Tabella dei Giochi Proibiti.
La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 86, 3°c del RD 18/06/1931 n. 773, deve essere presentata in modalità esclusivamente telematica, presso l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune. Al proposito è attivo il sito http://aidasmartportal.comune.livorno.it al quale si accede mediante Smart Card della firma digitale o Carta Nazionale dei Servizi.
Allegati
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Decreto Ministeriale n. 30011 del 27.07.2011 | 241.1 KB |