Contenzioso

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Lunedì, 19 Giugno, 2023 - 09:13

Responsabile di Posizione Organizzativa:
 Ispettore Patricia Marcucci

Responsabile di Ufficio:
Ispettore Monica Mannucci

Sede: Comando Polizia Municipale Piazza del Municipio, 50 stanza n° 214, piano 2°  
e-mail contenziosovvuu@comune.livorno.it   
tel. 0586/820.188
Fax 0586/518423

Orario apertura al pubblico:
Lunedì e Venerdi’ dalle 9,00 alle 13,00
Martedi’ e Giovedi’ dalle 15,30 alle 17,30

Attività:

  • ricezione ed istruttoria ricorsi al prefetto avverso verbali di violazione al codice della strada, con relativi adempimenti connessi; trasmissione atti in Prefettura
  • comunicazione delle ordinanze d'archiviazione ai soggetti interessati                                                                   
  • istruttoria ricorsi al Giudice di Pace avverso sanzioni e cartelle di pagamento (redazione della comparsa di costituzione in giudizio; rappresentanza in giudizio del Comune di Livorno nei suddetti giudizi)
  • istruttoria delle cause di opposizione all’esecuzione ex art 615 codice procedura civile aventi ad oggetto cartelle di pagamento emesse per sanzioni elevate dalla Polizia Municipale di Livorno                                                      
  • redazione atti di liquidazione spese quando la Pubblica Amministrazione è soccombente in giudizi
  • studio di questioni giuridiche attinenti a profili problematici-in prevalenza relativi all’applicazione delle norme del Codice della Strada
  • esame delle istanze per annullamento in autotutela con predisposizione parere da sottoporre alla Posizione Organizzativa di riferimento                                                                                                                                                  
  • ogni altra questione connessa e/o attinente alle precedenti.

In caso di notifica della violazione amministrativa, il cittadino può proporre:

  1. RICORSO AL PREFETTO DEL LUOGO IN CUI E’ STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE (ART. 203 E 204 Codice della Strada). Il ricorso, scritto in carta semplice puo' essere presentato: - a mano o con lettera raccomandata RR (fara' fede la data del timbro postale) - entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale - alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo); ovvero all’Ufficio Contenzioso. Allegati al ricorso: - provvedimento impugnato in originale - ogni altra documentazione che il ricorrente voglia produrre. Il ricorrente puo'chiedere al Prefetto l’audizione personale. IL Prefetto potra' accogliere il ricorso o in caso contrario emettere ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio dell’importo previsto dal verbale + le spese del procedimento. Tale ordinanza potra' essere impugnata dal ricorrente davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni.
     
  2. OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE DEL LUOGO IN CUI E’ STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE (art. 204 bis e art. 7 D.L.vo n.150/11). Il ricorso puo' essere presentato a mano presso la Cancelleria del Giudice di Pace; ovvero - con lettera raccomandata RR (fara' fede la data del timbro postale) - entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale - Allegati al ricorso: vedasi modulistica specifica. Atti impugnabili: verbali di violazione al C.D.S. (entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica) - ordinanze ingiunzioni prefettizie (entro 30 giorni dalla notifica) - cartella di pagamento entro 30 giorni dalla notifica (solo nel caso di omessa notifica di verbali di competenza della Polizia Municipale Amministrativa iscritti a ruolo). Il ricorrente puo' chiedere: provvisoria sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato - riduzione al minimo edittale in caso di rigetto del ricorso La sentenza del Giudice di Pace è appellabile dinanzi al Tribunale con l’assistenza di un legale.
    Dal 1° gennaio 2010, con l'entrata in vigore della legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, i procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative sono stati assoggettati al pagamento del contributo unificato e delle spese forfetizzate. Attualmente gli importi sono: di euro 37 per le sanzioni fino a 1.100 euro, euro 85 per le sanzioni da 1.100 euro, a 5.200 euro, di euro 206 per le sanzioni da 5.200 euro a 20.000 euro e di valore indeterminabile.
    Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria del Giudice di Pace al n. 0586/252111

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