Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Giovedì, 8 Novembre, 2018 - 16:19

Cos'è il diritto di accesso?
E' il diritto degli interessati a prendere visione ed eventualmente ad ottenere copia di documenti amministrativi in possesso dell’amministrazione comunale.

Quali documenti sono accessibili dalla Rete Civica?
Alcuni tipi di documenti possono essere scaricati dalla rete per la consultazione ed eventualmente stampati a cura dell’interessato.
Tra questi: lo statuto e i regolamenti comunali, le deliberazioni del consiglio e della giunta, i bandi e gli avvisi di gara, di selezione o di concorso, le informazioni sulla struttura comunale, sui responsabili degli uffici, sui servizi e sui procedimenti amministrativi e la modulistica a essi relativa.

Come e a chi si presenta la domanda di accesso?
La domanda di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'amministrazione comunale può essere presentata verbalmente, nei casi previsti dalla legge o da regolamento, oppure in forma scritta ed indirizzata, se possibile, al dirigente o al responsabile dell’ufficio competente per l'esame della richiesta o, genericamente, al Comune di Livorno.
La richiesta scritta, redatta in carta libera, preferibilmente su apposito modulo fornito dall'ente (reperibile presso l'URP o scaricabile dal sito internet del Comune), può essere presentata a mano (presso l'URP) oppure spedita a mezzo del servizio postale o tramite fax ai seguenti recapiti:

Comune di Livorno
Piazza del Municipio n. 1 - CAP 57123
Posta Elettronica Certificata: comune.livorno@postacert.toscana.it
Fax: 0586 518280

La richiesta di accesso deve indicare:
a) la descrizione sintetica del documento richiesto e, ove possibile, il numero di protocollo e la data;
b) la motivazione ovvero la descrizione dell'interesse connesso alla richiesta;
c) la dimostrazione dell'identità del richiedente e, in caso di delega, la documentazione dei poteri di rappresentanza del soggetto interessato (allegare alla richiesta scritta inoltrata tramite posta o fax copia del documento di identità e, ove occorre, del documento che attesta i poteri di rappresentanza);
d) l'eventuale richiesta di rilascio di copie.

A chi rivolgersi
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) provvede a:
a) fornire informazioni sulle modalità di esercizio, sui termini e sulle azioni a tutela del diritto di accesso;
b) fornire indicazioni sugli uffici, i servizi e sul loro funzionamento nonché sul responsabile del procedimento al quale indirizzare la richiesta di accesso o richiedere copia dei documenti amministrativi;
c) ricevere e protocollare nell'archivio informatico le richieste di accesso ai documenti amministrativi e a rilasciare apposita ricevuta al cittadino.

Contatti:
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Palazzo Civico, Piazza del Municipio 1
E-mail: urp@comune.livorno.it
Tel.: 0586 820204 - 820205
Fax: 0586 518280

Orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30

Quanto tempo ci vuole per l'evasione della richiesta?
Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione o di ricezione della richiesta. Essa è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.

Quanto costa ottenere l'esame e le copie dei documenti amministrativi?
L’esame dei documenti amministrativi è gratuito.
Il rilascio di copia semplice di documenti è subordinato al pagamento anticipato del solo costo di riproduzione, nella misura e con le modalità determinate con delibera della giunta comunale.
Il rilascio di copie conformi all'originale è subordinato al pagamento del costo di riproduzione nonché all'applicazione dell’imposta di bollo (in tali casi, il richiedente dovrà all'allegare all'istanza, anche con regolarizzazione successiva alla sua presentazione, le marche da bollo necessarie calcolate in base a quanto prescritto dalla normativa vigente).

Quali sono i casi di esclusione del diritto di accesso
Non sono ammesse istanze di accesso a categorie indefinite di documenti, finalizzate ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione Comunale.
Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi rientranti in alcune categorie previste dalla legge o da regolamento, tra le quali documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione, nei procedimenti tributari, nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nei procedimenti selettivi per documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Il diritto di accesso può, inoltre, essere limitato o differito, con particolare riferimento ad esigenze di tutela della riservatezza oppure quando la conoscenza dei documenti possa impedire o pregiudicare lo svolgimento dell’azione amministrativa, fatto salvo il diritto degli interessati ad accedere a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Quali sono i rimedi in caso di rigetto della richiesta
I cittadini che incontrano impedimenti all’esercizio del diritto di accesso o nei casi di rigetto dell’istanza espresso o tacito (per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta), possono presentare un ricorso al Difensore Civico dell’Ente oppure al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.

Riferimenti normativi:
- Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
- Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. 7 agosto 1990, n. 241.

Share button

Torna in cima alla pagina