L'ordinanza balneare

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Ultimo aggiornamento Giovedì, 13 Luglio, 2023 - 12:53

In forza delle disposizioni vigenti (v. in particolare il D. Lgs. n°112/'98 e il D. Lgs. n° 96/'99) al Comune competono anche tutte le funzioni strumentali al rilascio delle concessioni demaniali, tra cui la potestà di regolamentare le attività che si esercitano nelle zone di sua competenza con particolare riferimento alla stagione estiva. Pertanto spetta oggi al Dirigente del competente ufficio comunale l'emanazione annuale della consueta "ordinanza balneare", provvedimento che precedentemente veniva assunto dal Comandante della Capitaneria di Porto. Ciò nonostante si è posto il problema dei limiti alla suddetta potestà regolamentare rispetto alle funzioni che permangono, ad oggi, nella sfera di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che lo stesso esercita attraverso le Capitanerie di Porto (v. D.P.R. 26.3.2001 n° 177 come modificato dal D.P.R. 2.7.2004 n° 184).

A tal fine la Circolare n° 120 del 24.5.2001 del citato Ministero, emanata a seguito di opportuna concertazione con le Regioni in quanto titolari della delega generale sul demanio marittimo, relativamente alla questione in oggetto, seppur a titolo indicativo, opera una distinzione che trova fondamento nel quadro normativo e che i Comuni hanno generalmente recepito.
La distinzione riguarda, da un lato, le funzioni di salvaguardia della sicurezza in mare dei bagnanti ed in genere della sicurezza che deve essere garantita ogni qual volta attività di varia natura, che possono o meno interferire tra loro, si svolgono sul demanio marittimo, dall'altro le funzioni che invece attengono più specificamente alla attività turistica per la quale è stata principalmente introdotta la delega di funzioni amministrative agli Enti Locali.

In base a tale distinzione continuano ad essere disciplinate con ordinanza del Comandante della Capitaneria di Porto la predisposizione dei sistemi di sicurezza sia da parte dei concessionari che da parte dello stesso Comune per le spiagge libere, quali ad es:. tipo di imbarcazioni di salvataggio, attrezzature per il primo soccorso, assistenti bagnanti, segnalazione degli accessi alle spiagge, segnalazione del limite acque sicure e delle acque interdette alla navigazione, corridoi di lancio, disciplina degli sport acquatici e della pesca, ed in genere tutte quelle attività che possono ricondursi all'aspetto della sicurezza.
Sono invece solitamente disciplinati nella ordinanza comunale: il periodo di inizio e fine della stagione balneare, l'orario di esercizio degli stabilimenti balneari e le modalità gestionali delle aree in concessione, l'uso delle spiagge, le attività commerciali consentite sul demanio.

Per il libero accesso al lido del mare negli stabilimenti balneari cittadini consultare la determina n.4240 del 13.06.2016 contenente le note esplicative.

 

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