Soggetti del Terzo Settore diversi dalle associazioni

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Lunedì, 6 Novembre, 2023 - 11:05

Il registro comunale delle associazioni ricomprende le associazioni del territorio in possesso dei necessari requisiti di cui all’art.4 del Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri Soggetti del Terzo Settore approvato con delibera di C.C. 161/2017.  È tuttavia consentita l’iscrizione al registro anche a soggetti del Terzo Settore quali fondazioni, comitati ed altri enti diversi dalle associazioni, qualora gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 4 del regolamento, ma, a differenza di quanto previsto per le associazioni, la mancata iscrizione nel registro comunale delle associazioni per gli altri enti non è pregiudiziale ai fini del riconoscimento di un eventuale contributo da parte dell’amministrazione comunale.

Gli enti diversi dalle associazioni possono richiedere contributi ordinari e straordinari, per come disciplinati dal Regolamento di cui sopra.

Le richieste di contributo ordinario, con riferimento all’art. 12, comma 1, lettere a) e b)  del  citato regolamento possono essere avanzate ogni anno tra il 1° ed il 30 di novembre, e possono essere relative ad iniziative, eventi e manifestazioni oppure al loro funzionamento, a ristoro delle spese sostenute per l'organizzazione e/o per la sede oppure per il ristoro del canone di locazione della sede ove non di proprietà comunale. I contributi per funzionamento vengono riconosciuti ai soli soggetti che svolgono attività di rilevante interesse pubblico comunale e si trovano in situazione di disequilibrio.

Le richieste per iniziativa devono contenere una descrizione dettagliata che comprenda anche la previsione delle entrate e delle uscite. Alle richieste per funzionamento deve essere allegato il bilancio preventivo relativo all’anno per il quale si richiede il contributo e una relazione descrittiva dello stato di difficoltà che ha motivato la richiesta in relazione alle attività programmate.  Per entrambe le tipologie di richiesta è prevista inoltre la trasmissione dell’ultimo conto consuntivo approvato. Le richieste di contributo  ammissibili vengono valutate dalla Commissione Comunale Contributi che opera secondo i criteri di ripartizione delle risorse allocate stabiliti dalla Giunta Comunale.

Le richieste di contributo straordinario con riferimento all’art. 12, comma 2,  lettere a) e b)  del  Regolamento possono essere avanzate una sola volta nell’arco dello stesso mandato amministrativo di riferimento:

  • per iniziative, eventi e manifestazioni non programmabili ed a carattere di eccezionalità
  • per straordinario stato di difficoltà gestionale dell’associazione.

I contributi per straordinario stato di difficoltà gestionale vengono riconosciuti ai soli soggetti che svolgono attività di rilevante interesse pubblico comunale e si trovano in situazione di disequilibrio.

Le richieste per iniziativa straordinaria devono contenere una descrizione dettagliata che comprenda anche la previsione delle entrate e delle uscite. Alle richieste per straordinario stato di difficoltà deve essere allegato il bilancio preventivo relativo all’anno per il quale si richiede il contributo e una relazione descrittiva dello straordinario stato di difficoltà che ha motivato la richiesta in relazione alle attività programmate.  Per entrambe le tipologie di richiesta è prevista inoltre la trasmissione dell’ultimo conto consuntivo approvato. Le richieste di contributo vengono valutate dalla Commissione Comunale Contributi che opera secondo i criteri di ripartizione delle risorse allocate stabiliti dalla Giunta Comunale.

 

CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024

Si informa che con riferimento al Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con altri soggetti del terzo settore, con determina n. 8267 del 31/10/2023, adottata dalla dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie dr.ssa Caterina Tocchini è stato indetto il bando per la presentazione delle domande di contributo ordinario per l’anno 2024, con scadenza 30 novembre 2023. Non saranno ammesse richieste che siano ricevute dall'Ente oltre il termine del 30 novembre. 

Di seguito le informazioni essenziali: 

Possono partecipare al presente bando associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore senza finalità dl lucro, adempienti agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche disciplinati dalla normativa vigente e disponibili ad indicare preventivamente il sito internet in cui verranno pubblicate le informazioni stesse, con particolare riferimento al contributo eventualmente percepito da parte dell'Amministrazione scrivente. 

A norma dell'art.15 del Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 161/2017, per concorrere, le Associazioni devono risultare iscritte al Registro comunale delle Associazioni e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

Per poter beneficiare dei contributi le associazioni devono risultare iscritte nei Registri di cui al paragrafo precedente al momento della data di apertura del bando, fissata per l'anno corrente al 1° novembre 2023, e devono conservare tale iscrizione nei registri di cui sopra per l'intera annualità 2024, provvedendo a tal fine ad effettuare il rinnovo di iscrizione al registro comunale nei termini previsti del Regolamento (28 febbraio 2024) e ad effettuare gli adempimenti in ordine al mantenimento di iscrizione nel RUNTS. 

Le associazioni che nel corso dell’anno 2024 perdono l’iscrizione al Registro Comunale o al RUNTS non vengono ammesse a concorrere.  

Ai sensi del medesimo art. 15 del Regolamento comunale possono concorrere a contributo anche altri soggetti del terzo settore diversi dalle associazioni che, in analogia a quanto espressamente regolamentato per le associazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

  • non avere finalità di lucro; 

  • perseguire uno scopo determinato con finalità sociali o di pubblico interesse; 

  • avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili; 

  • avere l’atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere ricompresi i principi sopra ricordati; 

  • avere la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Livorno e svolgere attività a favore della comunità livornese da almeno 6 mesi. 

Possono beneficiare dei contributi ordinari, tra i soggetti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente, quelli che possiedono i requisiti loro richiesti alla data di apertura del bando (1 ° novembre 2023) e per tutto l’anno 2024 (o comunque, nel caso di comitati, fino alla data dell’eventuale scioglimento) e che presentino entro il 28 febbraio 2024 una relazione sulle attività svolte nel precedente anno 2023. 

 I contributi ordinari che possono essere richiesti, con riferimento all’art.12, del Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri Soggetti del Terzo Settore, sono i seguenti: 

  • comma 1, lettera a): per iniziative, eventi, manifestazioni e simili; 

  • comma 1, lettera b): per il funzionamento delle associazioni che espletano attività di rilevante interesse pubblico comunale, cioè spese di gestione ordinaria sostenute per l’organizzazione e/o per la sede oppure per il ristoro del canone di locazione della sede stessa ove non di proprietà comunale, qualora le stesse risultino in situazione di disequilibrio. 

 
Si evidenzia che nessun contributo può configurarsi per il richiedente come un rimborso totale delle spese e in nessun caso può essere superiore alla differenza tra le uscite e le entrate: 

  • del bilancio dell’iniziativa, per i contributi di cui alla lettera a); 

  • del bilancio consuntivo di competenza, per i contributi di cui alla lettera b). 

Tra i contributi di cui all'art.12, comma 1, lettera a) e quelli di cui all'art.12, comma 1, lettera b) non sussistono incompatibilità. Sussistono invece incompatibilità, se richiesti per la medesima iniziativa, tra i contributi di cui all'art.12, comma 1, lettera a) e quelli straordinari per iniziativa di cui all’art.12, comma 2, lettera a) del Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 167/2017 e quelli di compartecipazione di cui all’art. 12 comma 3 del medesimo Regolamento. Sussistono altresì incompatibilità tra i contributi di cui all'art.12, comma 2, lettera b) e quelli straordinari per stato di difficoltà di cui all’art.12, comma 2, lettera b). 

 
Modalità di presentazione delle domande  

La richiesta di contributo, compilata utilizzando l’apposito modulo editabile sulla rete civica, deve: 

  • essere sempre e solo sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente richiedente; 

  • contenere gli elementi identificativi della tipologia del contributo, della posizione fiscale del soggetto richiedente e comprendere la sottoscrizione della dichiarazione di non far parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, associazione politica, o associazione sindacale ai sensi della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti politici; 

  • contenere una relazione delle attività svolte negli anni 2022/2023. 

 

Alla richiesta di contributo deve inoltre essere allegata la documentazione come segue: 

  • a tutte le richieste deve essere allegata una scheda descrittiva degli elementi qualitativi caratterizzanti l'associazione (secondo lo schema di cui all'Allegato A al bando)  

inoltre: 

  • alle richieste di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) per iniziative, eventi, manifestazioni, che devono contenere il bilancio delle entrate e delle uscite previste per l’organizzazione dell’iniziativa, deve essere allegato l’ultimo bilancio consuntivo approvato secondo le norme statutarie del proprio ente; 

  • alle richieste di cui all'art. 12, comma 1, alla lettera b) per funzionamento, di associazioni che si trovano in situazione di disequilibrio, che devono contenere la relazione descrittiva dello stato di difficoltà che ha motivato la richiesta stessa in relazione alle attività programmate, devono essere allegati l’ultimo bilancio consuntivo approvato secondo le proprie norme statutarie ed il bilancio di previsione dell’anno di riferimento del contributo (2024) 


Per inoltrare le richieste di contributo le associazioni sono tenute a: 

  • accedere alla funzione Richiesta di Contributo dal Portale del Registro Comunale delle Associazioni, presente nella pagina Rete civica del Comune di Livorno > Servizi Online > Sportello del Cittadino > sezione Terzo Settore, raggiungibile utilizzando uno degli strumenti di autenticazione previsti dalla normativa vigente (SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica, CNS - Carta Nazionale dei Servizi); 

  • compilare gli appositi campi e dare avvio alla procedura di trasmissione on line; 

  • sottoscrivere ed inoltrare il modulo risultante al Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie come segue: 

oppure  

  • Tramite la casella di posta elettronica convenzionale registrata sul Portale Comunale delle Associazioni di Livorno allegando anche fotocopia del documento di identità al seguente indirizzo: associazioni@comune.livorno.it, ai sensi dell'Art. 15, comma 1, Regolamento. 

 

Per inoltrare le richieste di contributo gli altri Soggetti del Terzo Settore sono tenuti a: 

  • accedere al servizio Soggetti del Terzo Settore diversi dalle associazioni nella pagina della Rete civica del Comune di Livorno > Servizi Online > Sportello del Cittadino > sezione Terzo Settore, raggiungibile utilizzando uno degli strumenti di autenticazione previsti dalla normativa vigente (SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica, CNS - Carta Nazionale dei Servizi); 

  • registrarsi oppure, se già registrati, aggiornare i propri dati; 

  • compilare gli appositi campi in ordine alla richiesta di contributo e dare avvio alla procedura di trasmissione on line; 

  • sottoscrivere ed inoltrare il modulo risultante al Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno come segue:   

oppure 

  • Tramite la casella di posta elettronica convenzionale allegando anche fotocopia del documento di identità al seguente indirizzo: associazioni@comune.livorno.it 

 

Procedimento di assegnazione 

A conclusione dei lavori della Commissione Comunale Contributi, la Giunta Comunale approva il Piano delle Assegnazioni dei Contributi alle associazioni ed altri soggetti del terzo settore ritenuti meritevoli in relazione alle finalità ed alle attività programmate dalle stesse e per gli importi ritenuti adeguati tenendo conto dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili. 

In esecuzione della delibera di Giunta di cui sopra, il dirigente competente in materia di associazionismo assume gli atti di assegnazione dei contributi ed i relativi impegni di spesa. 

Tutti gli atti di cui al presente articolo vengono pubblicati all’albo on line e viene data comunicazione degli stessi alle associazioni ed agli altri Soggetti del Terzo Settore interessati. 

 

Liquidazione  

Ai fini della liquidazione, il destinatario del contributo è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 18 del Regolamento: 

  • per i contributi di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) del Regolamenti, per iniziative, eventi, manifestazioni, non appena possibile e comunque entro il termine perentorio di 365 giorni dalla data di svolgimento dell’iniziativa, pena la revoca dell’assegnazione del contributo e la conseguente mancata liquidazione: 

  • una relazione sull’avvenuto svolgimento dell’iniziativa; 

  • il rendiconto economico-finanziario dell’iniziativa, firmato dal/dalla legale rappresentante;  

  • copie della documentazione amministrativa a dimostrazione della spesa sostenuta;  

  • dichiarazione, se non già resa al momento della presentazione della richiesta di contributo, circa l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 art. 28, comma 2.  

  • per i contributi di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) del Regolamento, per il funzionamento: 

  • il bilancio consuntivo di competenza afferente all’anno di riferimento del contributo;  

  • relazione dell’attività svolta dall’associazione nell’anno di riferimento del contributo;  

  • dichiarazione, se non già resa al momento della presentazione della richiesta di contributo, circa l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 art. 28, comma 2.  

 

Per documentazione amministrativa idonea a certificare le spese si intendono le fatture, ricevute, etc. intestate all’associazione. 

In ordine alla liquidazione gli assegnatari di contributo sono tenuti a presentare una dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 Legge 136 del 13 agosto 2010. 

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Ufficio Rapporti con AUSL, autorizzazioni e coordinamento finanziario - Associazionismo, via Pollastrini, 5 - Terzo piano - 57123 LIVORNO.  Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel 0586/824.179  -  824.195 - 824.190; e-mail: associazioni@comune.livorno.it

 

 

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