Rifiuti speciali

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Mercoledì, 14 Novembre, 2018 - 12:30

OGGETTO:  Art 9 del regolamento Tares (detassazione per produzione di rifiuti speciali).

L'art 9 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tares (approvato con delibera del Consiglio Comunale n.68 del 10/06/2013) prevede delle riduzioni forfettarie della superficie tassabile, con effetti limitati alla parte variabile del tributo, per una specifica e tassativa tipologia di attività.

Poiché il tributo Tares è entrato in vigore solo dal 1/01/2013, le eventuali riduzioni tariffarie per comprovata produzione di rifiuti speciali per l'annualità 2013 necessitano della  presentazione, da parte del contribuente, dei dati consuntivi 2013 circa il quantitativo e la spesa sostenuta per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Le richieste di riduzione per produzione di rifiuti speciali potranno, quindi, essere presentate solo successivamente alla presentazione del Mud 2013, e comunque entro il 30/09/2014, allegando tutta la documentazione richiamata dalle previsioni dell’art. 9 del regolamento, ed in particolare il Mud ovvero formulari alternativi previsti dalla vigente normativa attinenti l’annualità 2013.

L’attuale previsione regolamentare prevede che  l’eventuale riduzione emergente della parte variabile del tributo sarà conguagliata con l’emissione degli atti di pagamento dell’anno successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Si ricorda che in vigenza di Tia ( tariffa igiene ambientale vigente fino al 31/12/2012) non era prevista alcuna riduzione della superficie imponibile per contestuale produzione di rifiuti speciali, in quanto i coefficienti quantitativi di produzione di rifiuto attribuiti alle varie categorie tenevano già conto di tale peculiarità.

Pertanto al momento non sarà presa in considerazione alcuna richiesta di riduzione, in quanto relativa alla produzione di rifiuti speciali per l’annualità 2012, annualità per la quale non era prevista la riduzione in oggetto.

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