Domande frequenti

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Venerdì, 15 Marzo, 2019 - 16:44

1 - CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI AL VERSAMENTO DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)?
I contribuenti (soggetti passivi) interessati al versamento dell'ICI sono:

  • il proprietario dell'immobile (fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato);
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sull'immobile ( per cui obbligato al pagamento del tributo non è il proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento);
  • il titolare del diritto reale di enfiteusi e superficie sull'immobile ed il locatario di immobili oggetto di locazione finanziaria;
  • nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

2 - COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (come stabilito all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. N. 504 del 1992, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Per i cittadini italiani residenti all'estero si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata, ciò non dà loro il diritto all'esenzione ma all'applicazione di aliquota ordinaria e della detrazione per abitazione principale.

3 - COME SI CALCOLA LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?
La detrazione va rapportata al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a ciascun soggetto che dimori nell'immobile, prescindendo quindi dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. Esempio, i Sig.ri Rossi, Verdi e Bianchi sono contitolari rispettivamente del 20, 30 e 50% di un immobile sito in un Comune X dove si applicano due aliquote (ordinaria del 7/°° e ridotta del 5,2/°° per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale) ed una detrazione di Euro 103,29. Si ipotizzino i seguenti casi:
se per tutto l'anno si verifica la coabitazione di tutti e tre i comproprietari, a ciascuno di essi spetta la detrazione pari a Euro 34,43 ed ognuno di essi applicherà l'aliquota ridotta del 5,2/°°;
se dei tre solo due (e cioè i Sig.ri Rossi e Verdi) coabitano tutto l'anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di Euro 51,65 e l'applicazione dell'aliquota ridotta mentre il Sig. Bianchi applicherà solo l'aliquota ordinaria del 7/°° senza beneficiare di alcuna detrazione in quanto mai dimorante durante tutto l'anno.

4 - COME SI CALCOLA L'ICI E QUANDO SI PAGA?
Per i fabbricati la base imponibile (cioè il valore) si ottiene moltiplicando la rendita catastale ( del 1997 rivalutata del 5%) per l'apposito coefficiente vale a dire:

  • 100 per i fabbricati di categoria A, e C esclusi gli immobili A10 e C1;
  • 50 per i fabbricati di categoria D e per l'A10;
  • 140 per i fabbricati di categoria B;
  • 34 per i fabbricati di categoria C1.

Per le aree edificabili la base imponibile corrisponde al loro valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza.
Per i terreni agricoli la base imponibile corrisponde al reddito dominicale risultante in catasto (dal 1997 rivalutato del 25%) e moltiplicato per 75.
L'ammontare dell'imposta dovuta sarà quindi determinata applicando alla base imponibile (valore) l'aliquota vigente, per l'anno di competenza, nel Comune dove è situato l'immobile.
Per il pagamento la rata di acconto (che si paga entro il 16 giugno) è pari al 50% annuo e si calcola "sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente". Il saldo (che si paga entro il 16 dicembre) invece, dovrà essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno in corso.

5 - E' POSSIBILE SANARE UN OMESSO E/O INSUFFICIENTE VERSAMENTO ICI?
Si, attraverso il ravvedimento operoso.
Si tratta di una procedura che consente di sanare, entro un determinato periodo di tempo e con una sanzione ridotta, omessi o insufficienti versamenti ICI in acconto e/o saldo.
La sanzione che di regola è del 30% si riduce:

  • ad un 1/12 se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento;
  • ad un 1/10 se il versamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Oltre alla sanzione sono comunque dovuti gli interessi moratori pari al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.
Per beneficiare del ravvedimento operoso, quindi, occorre eseguire il versamento:

  • della quota d'imposta dovuta;
  • della sanzione amministrativa;
  • degli interessi.

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzione e interessi, deve avvenire utilizzando il bollettino per il normale versamento dell'autotassazione.
Per una maggiore e più completa informazione si rimanda alla lettura del manifesto "Ravvedimento operoso".

6 - QUAL'E' L'IMPORTO MINIMO PER CUI SI DEVE VERSARE L'ICI?
Se l'importo complessivo di tutti gli immobili posseduti nel Comune di Livorno è inferiore od uguale a Euro 10,00 non è dovuto alcun versamento ICI.

7 - IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE DEI CONIUGI, CHI DEVE PAGARE L'ICI?
Con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta, come si legge dalla rubrica della norma, l'esenzione ICI prima casa, a condizione che il contribuente risieda in un immobile appartenente alla categoria catastale A2, A3, A4, A5, A7 o A11; quindi sia nel caso di un coniuge possessore al 100% dell¿immobile, sia nel caso di coniugi entrambi detentori del possesso in varia percentuale, indipendentemente da quale sia il coniuge a cui è stata assegnata la medesima dal giudice a seguito della separazione, sono entrambi esenti dal pagamento; Il comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. N. 504 del 1992 stabilisce che "il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale per beneficiare della suddetta esenzione dal pagamento non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale". Nei casi in cui l'immobile, destinato ad abitazione principale, non appartenga alle tipologie ammesse a godere dell'esenzione prevista dall'art. 1 del D.L. n. 93 del 27/5/2008, che esclude da tale beneficio le abitazioni di tipo signorile categoria catast. A1, le ville categoria catast. A8 ed i castelli e palazzi eminenti categoria catast. A9, i coniugi applicheranno l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e la detrazioni di cui all'articolo 8, comma 2, calcolata in proporzione alla quota posseduta; anche in questo caso il coniuge soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, per poter applicare le suddette aliquota e detrazione non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

8- QUALE ALIQUOTA SI APPLICA PER UN APPARTAMENTO CONCESSO IN COMODATO GRATUITO AD UN PARENTE IN LINEA RETTA (PADRE-FIGLIO O VICEVERSA)?
L'aliquota prevista in questo caso è il 7 per mille, come per tutti gli appartamenti concessi in comodato gratuito a persone che li utilizzino come abitazione principale, con regolare residenza anagrafica.

 

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