T.O.S.A.P. (in vigore fino al 31/12/2020)

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Mercoledì, 1 Giugno, 2022 - 09:20

    È il corrispettivo per l'occupazione, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e nelle strade private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Si ricorda che per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art 42 comma 2 D. Lgs. 507/93).

CHI PAGA LA T.O.S.A.P.
La tassa è dovuta dai soggetti passivi in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee

  1. Permanenti: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore ad un anno.
  2. Temporanee: quelle di durata inferiore ad un anno precedute da un atto di autorizzazione.

 

COME SI PAGA LA T.O.S.A.P.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato esclusivamente mediante le modalità contenute nell'avviso di pagamento fornito, a valersi sulla piattaforma di pagamento Pago PA. L'Avviso è prestampato con i dati necessari e fornito al contribuente nel caso di occupazione che si protragga dagli anni precedenti.
In caso di nuova occupazione il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente utilizzando l'avviso di pagamento prestampato fornito dagli Uffici che consegnano l’atto di concessione.
Si ricorda che l’atto di concessione è l’unico titolo valido e legalmente riconosciuto per poter occupare il suolo pubblico (art 38 – 39 del D.Lgs.507/93). Le occupazioni senza concessione sono ritenute abusive e sono soggette sia alle sanzioni di cui al Codice della Strada vigente che a quelle tributarie di cui all’art. 53 D. Lgs. 507/93 ed all’art. 13 del  D.Lgs 471/97 (omessi, ritardati o insufficienti versamenti).

I pagamenti Pago PA (art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.) sono eseguibili.oltre che con le modalità indicate negli avvisi di pagamento, anche dalla piattaforma di pagamenti elettronici "Pago PA".  L’accesso a detta piattaforma è disponibile nella sezione  Servizionline > Pago PA. Da lì è possibile accedere alla piattaforma IRIS della Regione Toscana, dalla quale occorre collegarsi a Comune di Livorno > Tassa Occupaz. Suolo e Aree Pubbliche.

L'importo del versamento complessivo va arrotondato ai centesimi di Euro. Se la tassa è d'importo superiore a 258 Euro può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, con scadenze fissate ogni anno dall'Ufficio, in conseguenza dell'approvazione del bilancio comunale. Se l'occupazione inizia nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle scadenze già fissate che siano ancora utili.

SEGNALAZIONI

La Giunta Comunale, con delibera n. 257 del 19/05/2020, ha differito per il solo anno di imposta 2020 la scadenza della TOSAP.

In forza del suddetto atto deliberativo gli avvisi prestampati di pagamento relativi a Tosap permanente inviati con scadenza entro il 31/03/2020, possono essere pagati entro il 30 novembre 2020. La ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione/differimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

:Si precisa che:
in forza della suddetta deliberazione e della normativa emergenziale sopraggiunta le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 che dispongono di suolo pubblico comunale regolarmente concesso con durata sia permanente (annuale) che temporanea (inferiore all'anno) non sono tenute ad effettuare alcun versamento TOSAP per il corrente anno 2020 per dette occupazioni.
Coloro che eventualmente avessero già effettuato versamenti TOSAP relativi a dette occupazioni, potranno richiederne il relativo rimborso mediante l'apposita modulistica presente nella specifica sezione del presente sito. Detta procedura si dovrà concludere nei 180 gg. dalla presentazione dell'istanza (art 1 co. 164 L. 296/2006).

Novità per i soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 

A seguito della pubblicazione della Legge n. 126 del 13/10/2020 che ha esteso dal 30 aprile al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di esonero Tosap (confermandone la decorrenza dal 1 marzo 2020) per i titolari di concessioni o autorizzazioni del suolo pubblico comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/1998, si è provveduto ad annullare gli avvisi di pagamento PagoPA già recapitati nei mesi scorsi in quanto non più coerenti con le normative sopraggiunte. Si invitano pertanto tutti gli esercenti suddetti ad interrompere le attività di versamento.

La tipologia di occupazione con TENDE SOLARI (fisse o retrattili) dall'1/01/2016 è esente TOSAP (Delib. C.C. n. 109 del 14/04/2016).

L'archivio TOSAP è organizzato per soggetto, pertanto, nei casi di titolarità di diverse occupazioni gli avvisi recapitati contengono un importo TOSAP che assomma i singoli importi di ciascuna occupazione.

Ritardi nei pagamenti rispetto alla scadenze sopra indicate comporteranno l'applicazione della sanzione tributaria del 30% rispetto all'importo della tassa (art. 13 D. Lgs. 471/1997).

Comunichiamo che ai sensi del Regolamento Comunale TOSAP in caso di mancato pagamento della tassa:
- sarà pronunciata la decadenza dalla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per cui la tassa è dovuta (art.10);
- sarà negata qualsiasi altra concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nel territorio comunale (artt. 7 e 8).

Per le occupazioni nell'ambito di mercati settimanali e giornalieri si comunica che:
· sono soggetti passivi TOSAP i titolari dell'autorizzazione commerciale con esclusione degli affittuari d'azienda o di ramo di essa (art 4 comma 2 Regolamento Comunale TOSAP).

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