Imposta di soggiorno

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Ultimo aggiornamento Venerdì, 16 Agosto, 2024 - 11:21

Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 42  del 19 marzo 2012, il Comune  di  Livorno  ha istituito  l'Imposta di Soggiorno e approvato il Regolamento per la sua applicazione che è consultabile nella sezione “Regolamento”.
L'imposta è in vigore dal 18 aprile 2012, ed  è  destinata  a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

CHI PAGA L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta è corrisposta da ciascuna persona (non residente nel Comune di Livorno) per ogni pernottamento in una struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera o presso immobili, o porzioni di essi, destinati a locazione turistica / breve ubicati nel Comune di Livorno,  fino  ad  un  massimo  di  4  pernottamenti  consecutivi e viene riscossa a mezzo dello stesso gestore della struttura.

STRUTTURE RICETTIVE

Tenendo conto della normativa di riferimento, Legge Regione Toscana 20/12/2016 n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale), le attività interessate all'Imposta di Soggiorno si dividono in:

- strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (es: case per ferie, esercizi di affittacamere, bed and breakfast, etc.) il cui esercizio è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per tali attività è possibile fornire servizi accessori in modo continuativo;

- locazioni turistiche/brevi, vale a dire le locazioni di immobili, o porzioni di esse, senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive. Per esercitare la suddetta attività è necessario registrarsi sul portale regionale dedicato, specificando la Provincia ed il proprio Comune di pertinenza.

Per servizi accessori si intendono, per esempio, la pulizia delle camere o appartamenti oppure la fornitura ed il cambio della biancheria da letto o da bagno; tali servizi non devono essere forniti in modo continuato durante il soggiorno degli ospiti.

Per servizi complementari, invece, s'intende l'offerta di locali pertinenziali o spazi accessori di soggiorno degli ospiti tipici delle strutture alberghiere ed extralberghiere.

Gli immobili o porzioni di immobili oggetto di locazione turistica devono possedere i requisiti di cui all'art. 70 comma 5 della L.R. 20/12/2016 n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale) vale a dire:

a. i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b. le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Sul sito web della Regione è presente una pagina dedicata: http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche

Sia che si tratti di struttura ricettiva o di locazione turistica, alla conclusione del processo di autorizzazione o di registrazione, saranno rilasciate le credenziali e l'indirizzo internet per accedere ad un portale informatico dove comunicare i movimenti (arrivi e partenze) ed assolvere, contemporaneamente, sia agli adempimenti Istat sia agli obblighi ai fini dell'Imposta di Soggiorno.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori di anni quattordici;

b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;

c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;

d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;

g) coloro che, non residenti nel Comune di Livorno, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;

h) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

i) gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio e limitatamente alla durata dello stesso

L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), f) ed i) è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto interessato, al gestore della struttura ricettiva o al soggetto di cui al comma 3 dell’articolo 4 del presente regolamento, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione, devono essere obbligatoriamente conservate per cinque anni.

QUANTO SI PAGA

La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Le Tariffe dell'Imposta di Soggiorno sono approvate dalla Giunta Comunale e sono consultabili nell'apposita sezione "Tariffe Imposta di Soggiorno".

SANZIONI  

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (clienti), della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale. Per la violazione degli obblighi di cui sopra, sono previste sanzioni amministrative a carico dei gestori così come indicate nell’articolo 10 del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno.

 

 

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