Dal 1° aprile i cittadini possono accedere agli uffici comunali senza green pass

Resta obbligatoria la mascherina. I dipendenti hanno l'obbligo di green pass base

Misure di contenimento della diffusione del Covid-19

Il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza. Con decreto legge N 24 del 24 marzo 2022 il Governo ha introdotto nuove disposizioni anticontagio in vigore dal 1° aprile.

Per accedere agli uffici comunali i cittadini non hanno più bisogno del green pass, che resta invece obbligatorio per i dipendenti comunali.

 

Dal  1° al 30 aprile  2022 il Green pass rafforzato (rilasciato per vaccinazione o guarigione da Sars-CoV-2) è obbligatorio per accedere a: 

  • spettacoli al chiuso;
  • eventi e competizioni sportive al chiuso;
  • sale da ballo e discoteche; 
  • convegni e congressi; 
  • feste per cerimonie civili e religiose; 
  • centri culturali, sociali e ricreativi;
  • piscine, palestre, centri natatori;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • in ospedale, strutture socio-sanitarie e Rsa (terza dose o con obbligo di tampone negativo), come visitatori, fino al 31 dicembre 2022

 Le certificazioni ottenute con sole due dosi di vaccino o sola guarigione ha durata di 6  mesi.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022 è stato stabilito che in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, verrà emessa una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all'intestatario.

Dal 1° al 30 aprile il Green pass base è obbligatorio per accedere a: 

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso (ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati)
  • mezzi di trasporto a lunga percorrenza, quali treni, navi, aerei; 
  • cinema, teatro, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto
  • musei, biblioteche;
  • istituzioni scolastiche;
  • concorsi pubblici;
  • luoghi di lavoro del settore pubblico, compresi quelli per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
  • luoghi di lavoro del settore privato;
  • luoghi di attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la pubblica amministrazione o datori di lavoro privati.



Dal 1° aprile 2022 tornano ad accesso libero (senza green pass) le seguenti attività:

  • uffici pubblici, sportelli bancari, uffici postali;
  • esercizi commerciali;
  • strutture ricettive;
  • bar e ristoranti all'aperto;
  • mezzi di trasporto pubblico locale come tram, autobus, metro
     

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale oppure aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose (dal 1° febbraio 2022 la certificazione verde COVID-19 ha durata di 6 mesi dal termine  del ciclo vaccinale primario o dalla dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario)
  • la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di sei mesi dall'avvenuta guarigione);
  • l'effettuazione di un test molecolare ( anche su campione salivare) o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di 48 ore).

Il green pass non è richiesto a bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti su base di idonea specifica certificazione medica.

Il green pass si può ottenere:

- collegandosi al sito www.dgc.gov.it , tramite SPID, tessera sanitaria o documento di identità

- con App Immuni

- con App IO

- dal proprio fascicolo sanitario elettronico

- rivolgendosi al proprio medico o pediatra di famiglia o in farmacia.

 

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