“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”

Data di scadenza: 
Venerdì, 3 Aprile, 2020

In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo all’emergenza epidemiologica COVID-19, visto in particolare, l’art. 103, comma 1, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, che dispone quanto segue: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”, si comunica che anche i termini inerenti le procedura ad evidenza pubblica sono sospesi, e saranno ridefiniti ai sensi del suddetto art. 103, comma1."

 

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