Come presentare una segnalazione per attività rumorose
La segnalazione può essere presentata per il disturbo da rumore dovuto a:
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attività e impianti connessi ad attività produttive, professionali e commerciali
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attività temporanee, manifestazioni, spettacoli, diffusione musicale presso pubblici esercizi
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infrastrutture di trasporto
Modalità di segnalazione
La segnalazione deve essere formulata utilizzando la specifica Modulistica (modulo segnalazione disturbo da rumore, nel box allegati).
Ciò al fine di fornire le informazioni necessarie ad una corretta valutazione della segnalazione.
La segnalazione, utilizzando la modulistica sopra indicata, può essere presentata tramite:
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URP: giorni e orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 9.00 – 13.00; martedì e giovedì ore 15.30 - 17.30 escluso mese di agosto oppure via e-mail all'indirizzo urp@comune.livorno.it, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità
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posta ordinaria: Comune di Livorno - Settore Ambiente e Verde – Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale – Piazza del Municipio, 1 – 57123 Livorno
Procedimento
Procedimento d'Ufficio diretto all'attuazione degli interventi necessari a ricondurre le emissioni sonore, derivanti dall'esercizio o l'impiego di una sorgente fissa o mobile di rumore, entro i valori limite fissati dalla normativa vigente, quando è verificato il loro superamento.
La segnalazione comporta l’avvio di un formale procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 per inquinamento acustico qualora sia verificato da ARPAT il superamento dei limiti normativi.
Competenza adozione provvedimento: dott. Leonardo Gonnelli, Dirigente del Settore Ambiente e Verde
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Saliva (responsabile Ufficio)
Referenti:
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Elena Santini (tel. 0586-820681 e-mail esantini@comune.livorno.it)
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Arch. Claudia Chiari (tel. 0586-820478 e-mail chiari@comune.livorno.it)
Descrizione della procedura per la gestione degli esposti relativi ad attività produttive/professionali/ commerciali e attività temporanee/manifestazioni/spettacoli/diffusione musicale presso pubblici esercizi:
La procedura per la gestione degli esposti segue gli indirizzi della Delibera Regionale n. 490 del 16/6/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”.
Ricevuta la segnalazione, il Comune provvede a:
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verificare la regolarità delle autorizzazioni possedute
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verificare il rispetto delle autorizzazioni in essere (orario/ eventuale attivazione di sorgenti non dichiarate nella VIAc),
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invitare il responsabile dell’attività/sorgente segnalata come disturbante a verificare in proprio l’entità delle immissioni rumorose negli ambienti coinvolti (AUTOCONTROLLO), riferendo entro 15 giorni all’Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale gli esiti dei controlli effettuati
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aggiornare l'esponente in merito all'avvio della pratica.
Nel caso in cui il responsabile delle immissioni rilevi il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, l'Ufficio chiede al responsabile stesso di fornire una dettagliata relazione circa gli interventi che intende adottare al fine di ricondurre nella norma le immissioni sonore, chiedendo di adottare, nelle more, tutti gli accorgimenti atti a minimizzare il disagio lamentato in relazione alle immissioni sonore.
L’Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale, se non riceve alcun riscontro o se questo non risulta soddisfacente, chiede ad A.R.P.A.T. di effettuare rilevazioni fonometriche all’interno dell’abitazione del segnalante per accertare se vi sia effettivo superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’accertamento da parte di ARPAT del superamento dei limiti di immissione del rumore implica l’avvio di procedimento amministrativo ex L. 241/90 per il rientro nei limiti di rumorosità previsti dalle leggi vigenti.
Anche nel caso in cui il responsabile dell’attività/sorgente disturbante provveda ad effettuare interventi di mitigazione del rumore ma persista il disturbo lamentato dall’esponente, l'Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale provvede a chiedere all’A.R.P.A.T. di effettuare rilevazioni fonometriche presso il segnalante/ uno dei segnalanti.
Sono esclusi dal campo di applicazione della legge e quindi dalla necessità di controllo da parte del Comune i seguenti casi:
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i cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (acqua potabile, gas, fognature, linee telefoniche, elettriche, traffico, ecc.);
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le operazioni effettuate per fronteggiare o evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità
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i servizi e gli impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune (centrali termiche, autoclave, ecc.) limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso
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condizionatori ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali;
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problemi condominiali o di vicinato.
Gli ultimi due casi devono essere trattati nell'ambito del Codice Civile.
Nel caso di rumori molesti e disturbo della quiete pubblica (es. schiamazzi notturni, rumori molesti e abuso di strumenti sonori) le segnalazioni devono essere inoltrate alle Forze dell’Ordine.
Allegati
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modello per segnalazione disturbo da rumore | 99.71 KB |