Occupazioni temporanee per tavoli e sedie - 2025

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Martedì, 14 Gennaio, 2025 - 09:03

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TAVOLI E SEDIE PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE-ANNO 2025

* Per la risposta alle domande frequenti si veda l'apposita sezione al punto 10 nella presente pagina web.

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PRESENTARE ISTANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Normativa di riferimento.
La presente procedura è disciplinata dal Regolamento Comunale per le occupazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Regolamento n. 174/2017 come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 11/12/2023). Il Regolamento è scaricabile in calce alla presente pagina.

2. A chi si rivolge.
La procedura di seguito indicata è rivolta:
a) a tutti coloro che presentano per la prima volta istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico, procedura specificata al successivo punto (A);
b) a tutti i coloro che hanno già ottenuto un provvedimento di concessione temporanea e intendono presentare per il 2025 istanza di “conferma”, procedura specificata al successivo punto (B).

3. Chi può presentare istanza.
Possono presentare istanza di occupazione temporanea gli esercizi di somministrazione, vale a dire i pubblici esercizi (bar e ristoranti) di cui al Codice del commercio della Regione Toscana.
Sono comunque assimilabili a pubblici esercizi anche le seguenti attività:
- le attività commerciali di generi alimentari che non effettuano somministrazione assistita purché dotate di servizi igienici ad esclusivo uso della clientela;
- le imprese artigiane che esercitano la vendita di generi alimentari di propria produzione e che non effettuano somministrazione assistita purché dotate di servizi igienici ad esclusivo uso della clientela.
L'appartenenza ad una di queste ultime due tipologie deve essere specificata all’interno della relazione presentata dal tecnico incaricato.

4. Durata dell’occupazione temporanea
La durata massima dell'occupazione temporanea è di 8 mesi nell’anno solare (es. dal 1 aprile 2025 al 30 novembre 2025). Le concessioni a carattere temporaneo terminano sempre nell’anno solare di rilascio, non può quindi essere richiesta una occupazione con data successiva al 31 dicembre 2025.
Si ricorda che:

  • l'Ufficio Polizia Amministrativa si occupa dei procedimenti inerenti le occupazioni temporanee, se interessati invece ad un'occupazione permanente (fino a 5 anni) occorre presentare istanza all'Ufficio tributi;
  • per occupare su area di sosta non può essere presentata istanza di occupazione permanente ma solo istanza di occupazione temporanea.

5. Come presentare istanza di concessione temporanea.
Esistono due tipologie di procedimenti a seconda del possesso o meno di un provvedimento di concessione temporanea:

  • Nuova occupazione: se il richiedente non è in possesso di un provvedimento di concessione di suolo pubblico è possibile presentare soltantoo nuova istanza di occupazione temporanea nelle modalità sotto indicate al punto 5(A);
  • Istanza di conferma: al contrario se il richiedente è in possesso di un provvedimento di concessione temporanea, è possibile presentare istanza di “conferma” nelle modalità sotto indicate al punto 5(B).

5 (A) Nuova istanza di occupazione temporanea
Il richiedente che non è in possesso di una concessione per occupazione temporanea deve presentare nuova istanza di occupazione temporanea per l’anno 2025 mediante tecnico incaricato.
Come presentare nuova istanza di occupazione temporanea.

  • il titolare dell'attività o il tecnico incaricato deve presentare istanza al SUAP sul portale regionale STAR (per problemi sulla procedura online occorre contattare il SUAP, per contattare il SUAP si veda sotto il quesito n. 4);
  • dovrà essere selezionata la voce "Nuova richiesta di occupazione temporanea per esercizi di somministrazione" e dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnica indicata agli articoli 2 e seguenti del Regolamento per le occupazioni degli esercizi di somministrazione.

Durata del procedimento. La durata del procedimento per le nuove istanze di occupazione è di massimo 90 giorni come stabilito dalla normativa nazionale in materia di Conferenza dei servizi (L.241/1990 e ss.mm.ii.). Il procedimento può essere sospeso in caso di accertata carenza documentale e riprenderà dalla ricezione completa della documentazione richiesta. Non è consentita in alcun modo l'occupazione prima del rilascio del provvedimento di concessione.
Il procedimento di rilascio della concessione. A seguito di presentazione dell'istanza di nuova occupazione, l'Ufficio Polizia amministrativa effettuerà il controllo di morosità per accertare eventuali pendenze debitorie nei confronti del Canone unico. In caso di accertata pendenza debitoria il procedimento viene sospeso. Al contrario, in assenza di pendenza debitoria verrà avviata la richiesta di parere ai competenti Uffici Tecnici comunali per i profili attinenti l’arredo, la mobilità e viabilità urbana.
Il procedimento può essere sospeso per eventuale richiesta di modifica della documentazione tecnica trasmessa. Tutte le comunicazioni vengono inviate via PEC alla PEC del tecnico incaricato.
In conseguenza del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Comune di Livorno e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Livorno e Pisa, la documentazione viene trasmessa dall'Ufficio alla competente Soprintendenza per il rilascio di Autorizzazione ex art. 106 d.lgs 42/2004 e ss.mm.ii..
In caso di conclusione positiva del procedimento amministrativo:
1) verrà inviata comunicazione PEC al tecnico incaricato con la richiesta delle date di inizio e fine occupazione;
2) il tecnico dovrà rispondere comunicando via PEC le date di inizio e fine occupazione, a seguito di ciò verrà trasmesso al richiedente il bollettino per il pagamento del suolo pubblico;
3) una volta effettuato il pagamento della prima rata il richiedente dovrà trasmettere via mail all'indirizzo  polamm@comune.livorno.it  la ricevuta dell'avvenuto pagamento;
4) a seguito della ricezione dell'avvenuto pagamento verrà rilasciato il provvedimento di Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e (solo per occupazioni su area di sosta) l'Ordinanza per l'apposizione dei cartelli di divieto di sosta.

5 (B) Istanza di conferma dell'occupazione temporanea (modalità semplificata)
A differenza del procedimento sopra indicato il richiedente in possesso di una concessione rilasciata nell'anno 2024 può presentare per il 2025 istanza di conferma dell'occupazione temporanea rilasciata nel 2024.
Condizioni per poter presentare istanza di conferma
Tale procedimento semplificato è consentito purché l'occupazione richiesta per il 2025 sia alle stesse condizioni di quella rilasciata nel 2024, vale a dire purché sussistano le seguenti condizioni:

  • non vi sono variazioni né in materia di arredi, né nelle dimensioni dell'occupazione rispetto alla concessione rilasciata nel 2024;
  • non sono state realizzate nel frattempo modifiche della viabilità, della carreggiata stradale, del marciapiede o dell’area pedonale rispetto alla concessione rilasciata nel 2024.

In caso di modifiche anche solo di una di queste condizioni sopra riportate, occorre presentare nuova istanza di occupazione nelle modalità di cui al punto 5(A).
Inoltre non è consentita l'attivazione del procedimento di conferma nel caso in cui il richiedente:

  • abbia presentato nel 2024 istanza di concessione temporanea ma non abbia concluso il procedimento amministrativo (es. non è stata sanata dal tecnico l'integrazione documentale richiesta);
  • abbia ottenuto la concessione nel 2024 ma non abbia pagato tutti i ratei del canone di occupazione, sussistendo quindi una condizione di morosità.

Durata del procedimento: la durata del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di conferma. Non è consentita in alcun modo l'occupazione prima del rilascio della nuova concessione. Il procedimento può essere sospeso in caso di errori nella compilazione dell'istanza e riprenderà dalla ricezione dell'istanza corretta (o di eventuale documentazione integrativa richiesta).
Come presentare istanza di conferma:

  • l'istanza deve essere presentata al SUAP compilando l’apposito modello di “conferma” disponibile sul portale regionale STAR (per problemi sulla procedura online occorre contattare il SUAP, per i contattare il SUAP si veda sotto il quesito n. 4).
  • oltre al modello di conferma deve essere sempre allegato all'istanza la Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non avere procedimenti di repressione di abusivismo edilizio in corso e/o definiti a proprio carico, relativamente all’area esterna oggetto di richiesta di occupazione;
  • allegati eventuali: 1) solo nel caso in cui l'occupazione si estenda oltre la proiezione ortogonale dei confini del locale ove è esercitata l’attività di somministrazione, è necessario allegare il nulla-osta a firma del proprietario confinante (o del condominio se l'occupazione si estende di fronte ad un portone). Il nulla-osta deve contenere indicato il periodo dell'occupazione richiesta;
  • non è necessario allegare la documentazione tecnica già trasmessa nel 2024 (relazione tecnica, planimetria, scheda arredi);
  • per ovviare ad un errore frequente nella compilazione delle domande si invita a fare attenzione ad inserire correttamente il numero del provvedimento di concessione nei confronti del quale si richiede la conferma. Il numero si trova nella prima pagina dell'atto di concessione rilasciato, in alto, sopra l'oggetto, dopo la denominazione “DETERMINAZIONE N.”;

Il procedimento di rilascio della concessione. A seguito di presentazione dell'istanza di conferma, l'Ufficio Polizia amministrativa effettuerà il controllo di morosità per accertare eventuali pendenze debitorie nei confronti del Canone unico. In caso di accertata pendenza debitoria il procedimento di conferma viene sospeso. Al contrario, in assenza di pendenza debitoria verrà avviata la richiesta di parere ai competenti Uffici Tecnici comunali per i profili attinenti l’arredo, la mobilità e viabilità urbana.
A seguito della conclusione positiva del procedimento amministrativo:
1) verrà inviata comunicazione PEC al tecnico incaricato con la richiesta delle date di inizio e fine occupazione;
2) a seguito della ricezione della date di occupazione verrà trasmesso al richiedente il bollettino per il pagamento del suolo pubblico;
3) una volta effettuato il pagamento della prima rata il richiedente dovrà trasmettere via mail all'indirizzo  polamm@comune.livorno.it  la ricevuta dell'avvenuto pagamento;
4) a seguito della ricezione dell'avvenuto pagamento verrà rilasciato il provvedimento di Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e (solo per occupazioni su area di sosta) l'Ordinanza per l'apposizione dei cartelli di divieto di sosta.

6. Simulazione del costo dell’occupazione temporanea (solo per occupazioni temporanee su area pedonale o stalli bianchi).
Per effettuare la simulazione del costo dell'occupazione temporanea devono essere seguite le istruzioni sotto riportate:

  1. Aprire il seguente link: http://www.comune.livorno.it/tributiC/calc/calcolo_tosapt.aspx
  2. Selezionare le voci sotto riportate:
    Anno: selezionare l'anno 2024;
    Via: selezionare la via dove si prevede l'occupazione;
    Tipo di occupazione: selezionare la voce "Tavoli e pedane dei pubblici esercizi";
    Data di inizio e data di fine occupazione: selezionare la data di inizio e conclusione dell'occupazione. 
    Orario: non deve essere inserito un orario in quanto l'occupazione è da intendersi sempre h.24;
    Superficie tassabile: inserire i mq dell'occupazione complessiva. Una volta inseriti tutti i dati è possibile cliccare sul tasto "Calcola". La cifra che appare corrisponde all'intero canone per il periodo richiesto.

7. Condizioni per cui non è previsto il rilascio della concessione

  1. E’ negata la concessione di suolo pubblico nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del Canone unico per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale. L’interessato può sanare la propria posizione versando la tassa dovuta comprensiva di interessi e sanzioni entro 15 giorni dal momento di presentazione dell’istanza di concessione o autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l’istanza viene rigettata;
  2. Non potranno inoltre richiedere l'occupazione di suolo pubblico i soggetti destinatari di almeno tre verbali per violazioni dell'art. 20 del Codice della Strada. La limitazione è riferita ai sei mesi successivi all'ultimo verbale.


8. Apposizione dei cartelli di divieto di sosta
In caso di occupazione su area di sosta (stalli bianchi o stalli blu) l'esercente dovrà apporre, almeno 48 ore prima l’inizio dell'occupazione, la segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), e dell’art. 7, c. 1, lettera a), del Codice della Strada. L’avvenuta apposizione dei cartelli dovrà essere comunicata tempestivamente mediante l'apposito modulo (allegato in calce alla presente pagina) al Comando della Polizia Municipale per le verifiche di competenza. Il modulo dovrà essere trasmesso via fax al numero 0586/518421.

9. Occupazioni abusive
Gli articoli 59 e 63, cc.4-5 del Regolamento per l'applicazione del canone unico (Regolamento n. 38/2021 e ss.mm.ii.), di seguito riportati, stabiliscono:

Articolo 59
"1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.
2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell’occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l’occupazione.
3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un’indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento."

Articolo 63
"4. Per le occupazioni/esposizioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
5. Per le occupazioni/esposizioni abusive si applica altresì la sanzione amministrativa del 100% per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 4, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992."


10. RISPOSTA ALLE DOMANDE FREQUENTI

Quesito 1) Ho rilevato un'attività di somministrazione. Al precedente proprietario era stato concesso il suolo pubblico temporaneo. Posso continuare ad utilizzare il suolo pagando il canone dovuto? Posso presentare istanza di conferma o devo presentare nuova istanza di occupazione?
Risposta. Come stabilito dall'art. 10 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale (Regolamento 38/2021 e s.m.i.): “Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili". Di conseguenza il soggetto che ha appena acquisito un'attività commerciale non può utilizzare il suolo pubblico rilasciato al precedente proprietario. Inoltre il nuovo proprietario non potrà presentare istanza di conferma ma dovrà presentare nuova istanza di occupazione temporanea nelle modalità sopra descritte al punto 5(A). L'occupazione presente, rilasciata in passato ad altra società, non è considerata autorizzata ed è potenzialmente sanzionabile.

Quesito 2) E' possibile pagare il canone di occupazione temporanea a rate?
Risposta. Sì. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di Canone Unico il programma informatico che genera i bollettini struttura il pagamento su tre rate (eccetto nel caso in cui l'ammontare complessivo sia inferiore a 300,00€). In ogni caso deve essere effettuato il pagamento almeno della prima rata per poter ottenere il provvedimento di concessione che dà diritto ad occupare. Le restanti due rate dovranno essere pagate entro il 30 settembre e il 30 novembre 2024. La ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata deve essere trasmessa via mail all'indirizzo polamm@comune.livorno.it per ricevere la concessione di suolo pubblico.

Quesito 3) Per occupare su area di sosta è obbligatoria la pedana e la perimetrazione?
Risposta. Sì. Trattandosi di occupazione su sede stradale, ai fini della sicurezza, sono obbligatori:

• la delimitazione fisica dell’area occupata con pedana ed elementi di delimitazione di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento;
• l’installazione di due delineatori speciali di ostacolo da apporre secondo quanto previsto all’art. 4, punto 5 del Regolamento.

Quesito 4) Ho problemi nella procedura online di presentazione dell'istanza sul portale, come posso fare?
Risposta. Per quesiti specifici inerenti la presentazione online dell'istanza e di caricamento dei documenti occorre contattare il SUAP ai seguenti recapiti:
SUAP – Sportello Unico per le Imprese
Casella mail: suap@comune.livorno.it
Sito internet: http://aidasmartportal.comune.livorno.it/ss/home
L'ufficio SUAP è reperibile anche ai seguenti numeri: 0586/820678; 0586/820585; 0586/820673; 0586/820048; 0586/820596

Quesito 5) Devo pagare una rata del bollettino per l'occupazione effettuata nell'anno precedente ma quando vado a pagare il sistema non mi permette di regolarizzare il pagamento. Come posso rimediare?
Risposta. I ratei dell'occupazione effettuata nel 2024 sono scaduti il 1/12/2024, per tale motivo non è possibile pagare in modalità ordinaria il bollettino del rateo restante. Al fine di regolarizzare la posizione debitoria occorre prendere contatto con l'Ufficio canone Esteem del Comune di Livorno ai seguenti recapiti:

tel.:  0586/820950
mail:  canoneunico.livorno@esteemsrl.it 
sede:  Via Marradi n. 188
 
Si ricorda che, in caso di rinnovo dell'occupazione temporanea per somministrazione per l'anno 2025, occorre presentare istanza di rinnovo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione prevista, nelle modalità indicate sopra al punto 5(B). L'eventuale presenza di ratei non pagati relativi all'occupazione effettuata nel 2024 comporterà la sospensione del procedimento e il possibile slittamento dell'inizio dell'occupazione fino alla completa risoluzione della posizione debitoria pregressa.

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Per maggiori informazioni si invita a consultare il Regolamento delle occupazioni per esercizi di somministrazione in calce alla presente pagina.

 

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