NUOVE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E OCCUPAZIONI ESTIVE-ANNO 2023
Normativa di riferimento.
La presente procedura è disciplinata dal Regolamento Comunale per le occupazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Regolamento n. 174/2017), scaricabile in calce alla presente pagina.
Ulteriori norme di riferimento: la Legge di Bilancio (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Regolamento per l’applicazione del canone unico (Delibera di CC n. 236/2022) e la Decisione di GC n. 16 del 20/01/2023.
A chi si rivolge.
La procedura di seguito indicata è rivolta:
a) a tutti coloro che nel 2023 presentano per la prima volta richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico e non hanno mai beneficiato di un’occupazione temporanea/Covid;
b) a tutti i beneficiari di una pregressa occupazione temporanea/Covid che dal 1 luglio 2023 intendono beneficiare di un'occupazione temporanea.
Chi può presentare istanza.
Possono presentare domanda di occupazione temporanea gli “esercizi di somministrazione”, vale a dire i pubblici esercizi (bar e ristoranti) di cui al Codice del commercio della Regione Toscana.
Potranno inoltre presentare istanza anche le attività di cui ai codici ATECO 56.10.11 e 56.10.12 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.20 e 56.10.30 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) e 56.30.00 (Bar ed altri esercizi simili senza cucina) e più precisamente:
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le attività commerciali di generi alimentari che non effettuano somministrazione assistita purché dotate di servizi igienici ad esclusivo uso della clientela;
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le imprese artigiane che esercitano la vendita di generi alimentari di propria produzione e che non effettuano somministrazione assistita purché dotate di servizi igienici ad esclusivo uso della clientela.
L'appartenenza a queste ultime due tipologie deve essere specificata all’interno della documentazione presentata dal tecnico.
Durata dell’occupazione temporanea
La durata dell'occupazione nel 2023 è differenziata a seconda della tipologia di occupazione, come di seguito specificato:
a) coloro che presentano per la prima volta richiesta di occupazione temporanea e che non hanno mai beneficiato di un’occupazione temporanea/Covid: la durata massima è di 6 mesi nell’anno solare (es. dal 1 aprile al 30 settembre 2023);
b) chi beneficia di un’occupazione temporanea/Covid fino al 30/06/2023: la concessione potrà essere rilasciata con validità dal 1 luglio 2023. In questo caso la concessione avrà validità al massimo fino al 31 dicembre 2023.
In ogni caso tutte le concessioni a carattere temporaneo terminano nell’anno solare di rilascio.
Come si presenta istanza di occupazione temporanea.
La domanda dovrà essere presentata obbligatoriamente dal tecnico incaricato. L’istanza dovrà essere trasmessa telematicamente al SUAP compilando l’apposito modello disponibile sul portale AIDA e allegando la documentazione tecnica che risulta essenziale ai fini del corretto esperimento dell'istruttoria.
La documentazione tecnica che deve essere allegata è specificata nell’art. 2 del Regolamento n. 174/2017.
AVVERTENZA. Si ricorda a tutti coloro che hanno beneficiato di un’occupazione temporanea/Covid che tale occupazione dovrà adeguarsi entro il 30/06/2023 a quanto stabilito nel Regolamento 174/2017 sia in materia di arredi che in materia di dimensioni complessive. Per tale motivo l’occupazione che partirà dal 1 luglio 2023 non sarà intesa come una proroga ma come una nuova concessione di suolo pubblico a tutti gli effetti.
Si avvisa quindi che alcune occupazioni Covid (es. le occupazioni sull’altro lato della strada rispetto alla posizione del locale) non potranno essere autorizzate dal 1 luglio. In altri casi alcune occupazioni potranno essere concesse dal 1 luglio ma con modifiche agli arredi o con una limitazione delle dimensioni complessive.
Si consiglia pertanto, prima di presentare istanza, di valutare con il proprio tecnico la congruità dell'occupazione esistente con quanto previsto dal Regolamento Comunale sopra citato. Si consiglia anche di valutare l'entità delle modifiche/variazioni che potranno essere richieste da parte degli uffici tecnici del Comune (es. tipologia e colore arredi, dimensioni complessive, ecc.).
Durata del procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo comporterà la richiesta dei pareri ai competenti Uffici Tecnici comunali per i profili attinenti l’arredo, la mobilità e viabilità urbana, e dei pareri necessari in presenza di eventuali vincoli urbanistico-edilizi insistenti sull’area interessata dall’istanza, nonché di abusi edilizi.
Il procedimento comporterà d'ufficio la condivisione della documentazione alla Sovrintendenza per quanto attiene il vincolo storico-culturale inerente il luogo di occupazione, come stabilito nell'Accordo di programma del novembre 2022.
Su queste basi i termini del procedimento sono di almeno 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa, come stabilito dall’art. 7, c. 5-6 del Regolamento per l’applicazione del canone unico e ribadito con Decisione di GC n. 16/2023 nel rispetto dell’art. 17 della Legge 241/1990.
Dimensioni dell’occupazione temporanea.
Come stabilito dall’art. 3 del Regolamento: “la lunghezza (misurata parallelamente all’edificio o al ciglio stradale) dell’area occupata dovrà mantenersi all’interno della proiezione ortogonale dei confini del locale ove è esercitata l’attività di somministrazione. E’ possibile richiedere l’occupazione di spazi limitrofi alla proprietà previa presentazione di nulla-osta a firma del proprietario confinante (vedi allegato A).”
Per tutte le specifiche in materia di arredi consentiti e delle dimensioni dell'occupazione si rimanda a quanto specificato all'interno del Regolamento n. 174/2017.
Simulazione del costo dell’occupazione temporanea (solo per occupazioni temporanee su area pedonale o stalli bianchi).
Per effettuare la simulazione del costo dell'occupazione temporanea devono essere seguite le istruzioni sotto riportate.
1) Aprire il seguente link: http://www.comune.livorno.it/tributiC/calc/calcolo_tosapt.aspx
2) Selezionare le voci sotto riportate:
Anno: selezionare l'anno 2023;
Via: selezionare la via dove si prevede l'occupazione;
Tipo di occupazione: selezionare la voce "Tavoli e pedane dei pubblici esercizi";
Data di inizio e data di fine occupazione: selezionare la data di inizio e conclusione dell'occupazione. (Solo per chi ha già beneficiato di un'occupazione Covid fino al 30/06/2023: inserire come data di inizio il giorno 01/07/2023);
Orario: non deve essere inserito un orario in quanto l'occupazione è da intendersi sempre h.24;
Superficie tassabile: inserire i mq dell'occupazione complessiva. Una volta inseriti tutti i dati è possibile cliccare sul tasto "Calcola". La cifra che appare corrisponde all'intero canone per il periodo richiesto.
Si ricorda che le tariffe del canone unico patrimoniale per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie sono:
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temporanea/Covid: 0,40 € per mq/giorno, vale a dire circa 250 €/mese per un'occupazione di 20mq;
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permanente (solo per occupazioni su area pedonale, non su sede stradale): un'occupazione di 20mq ha un costo annuo di circa circa 1.670 €. Si ricorda che le istruzioni contenute nella presente pagina riguardano solo le occupazioni temporanee/Covid. Se interessati invece ad un'occupazione permanente occorre presentare richiesta a mezzo Sportello telematico delle Imprese denominato AIDA gestito dal SUAP: http://aidasmartportal.comune.livorno.it/index.php?idcomune=E625 L'istruttoria verrà curata dall'Ufficio tributi nelle modalità previste dal Regolamento n. 174/2017. L'iter procedimentale prevede una durata di 90 giorni circa ed al termine dovrà essere acquisita l'Autorizzazione della Soprintendenza competente a cura del Comune tramite il tavolo congiunto formalizzato con l'Accordo di procedimento del novembre 2022.
Il costo dell'occupazione su stalli blu deve essere richiesto esclusivamente alla Soc. Tirrenica mobilità ai seguenti contatti:
- Tel.: 0586/210530
- Mail: postazione.livorno@tirrenicamobilita.it
Condizioni per cui non è previsto il rilascio della concessione
1) E’ negata la concessione di suolo pubblico nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del Canone unico per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale. L’interessato può sanare la propria posizione versando la tassa dovuta comprensiva di interessi e sanzioni entro 15 giorni dal momento di presentazione dell’istanza di concessione o autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l’istanza viene rigettata.
2) Non potranno inoltre richiedere l'occupazione di suolo pubblico i soggetti destinatari di almeno tre verbali per violazioni dell'art. 20 del Codice della Strada. La limitazione è riferita ai sei mesi successivi all'ultimo verbale.
Allegati
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