Il progetto educativo

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Martedì, 13 Novembre, 2018 - 18:12

.... O MEGLIO, IL PROGETTO PSICO-SOCIO-PEDAGOGICO che è diverso dal progetto di servizio. Potrà essere.....
 
Il progetto per un servizio all'infanzia è un progetto:
 
psico- perché muove dai processi che sottostanno all’educazione ed alla formazione, dei bambini;
socio- perché tiene conto del contesto in cui questi processi si realizzano;
peda- perché comprende le azioni per il cambiamento in funzione di una idea di servizi, di famiglie, di bambini/e dell’oggi che si vuole sostenere, promuovere… c’è una scelta socioculturale di fondo che c’è sempre e che deve essere esplicitata.
 
Il progetto psico-socio-pedagogico include anche il modello formativo per gli operatori (educatori ed ausiliari) del servizio e deve tener conto del contesto socio culturale, cioè del tipo di famiglie -e dei loro modelli educativi prevalenti - e dei modelli (educativi) degli altri servizi già presenti nel territorio. 
 
Il progetto psico-socio-pedagogico deve comprendere:
 
La progettazione educativa:
strutturazione ed organizzazione degli ambienti;
strutturazione ed organizzazione della giornata e dei tempi dei bambini;
l’organizzazione dei gruppi dei bambini;
l’organizzazione delle attività educative e didattiche.

La partecipazione delle famiglie:
che deve essere assicurata tramite: l’istituzione degli organi di rappresentanza previsti dalla normativa regionale vigente.

La programmazione dei rapporti con i genitori:
assemblee, colloqui individuali, incontri di sezioni e/o piccolo gruppo (sulla programmazione didattica e/o su temi di interesse dei genitori).

L’adozione di un regolamento o disciplinare:
che regoli le iscrizioni e le ammissioni al Servizio così come - per i moduli di servizio attivati - tutti gli aspetti relativi al pagamento delle rette a carico delle famiglie dei bambini. 
 
Poiché i Servizi privati – per consentire l’immissione nel Sistema Informativo collocato nella Rete Telematica della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs.267/18.8.2000 (Visita il link) - hanno l’obbligo di comunicare al Comune entro 30 giorni dal termine di ogni esercizio finanziario i dati di consuntivo relativi a:
 
i bambini/le bambine e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti (dati individuali anonimi),
il numero dei bambini/delle bambine effettivamente frequentanti con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio,
il numero degli operatori distinti in educatori e ausiliari,
il titolo di studio posseduto da ognuno,
il periodo di apertura e costo totale del servizio,
l'ammontare della retta mensile a carico della famiglia,
l'esito documentale dell’impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente. 
 
È dunque opportuno prevedere nel regolamento o disciplinare del Servizio il rilascio, da parte dei genitori dei bambini/delle bambine iscritti/e, dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.27 della L.675/96 (cosiddetta "legge sulla privacy").

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