Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con essi.
Descrizione
Figlio nato in Italia, minore di età al momento del giuramento del genitore o dell'adottante
Se il figlio, nato in Italia, è minorenne al momento del giuramento del genitore (o dell'adottante), egli acquista la cittadinanza se ricorrono contemporaneamente questi requisiti:
- il figlio minore convive con il genitore (o con l’adottante) al momento del giuramento;
- il figlio minore ha la residenza in Italia da almeno due anni continuativi o dalla nascita se la persona minore ha meno di due anni di età.
Figlio nato all'estero, minore di età al momento del giuramento del genitore o dell'adottante
Se il figlio, nato all'estero, è minorenne al momento del giuramento del genitore (o dell'adottante), egli acquista la cittadinanza se ricorrono contemporaneamente questi requisiti:
- il figlio minore convive con il genitore (o con l’adottante) al momento del giuramento;
- il figlio minore ha la residenza in Italia da almeno due anni continuativi o dalla nascita se la persona minore ha meno di due anni di età;
- il genitore (o l’adottante) ha la residenza in Italia per almeno due anni continuativi dopo il suo acquisto della cittadinanza italiana;
- il genitore (o l’adottante) ha la residenza in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio.
Se ricorrono tutti questi requisiti, il genitore, dopo due anni di residenza successivi all'acquisto della cittadinanza, si recherà presso l’Ufficio dello Stato Civile per ottenere il riconoscimento della cittadinanza del figlio nato all'estero.
Come fare
La richiesta deve essere presentata dal genitore che ha acquistato la cittadinanza, in relazione alla presenza di figli minori con lui conviventi.
Cosa serve
L'ufficiale di stato civile acquisisce i seguenti documenti:
- stato di famiglia del minore;
- iscrizione anagrafica in ANPR;
- certificazione dell’atto di nascita;
- passaporto del minore (visti di entrata e uscita dal territorio italiano);
- carta d’identità del minore;
- permesso di soggiorno del minore;
- altra documentazione dalla quale si possa evincere il rapporto di “convivenza” richiesto dalla legge. La dimostrazione della convivenza è a carico del richiedente.
Cosa si ottiene
Attestazione sindacale.
Tempi e scadenze
120 giorni.
Costi
Il servizio è gratuito.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
- Legge 91/1992;
- D.P.R. 572/1993.
- L. n. 241/1990 e s.m.i..
- Circolare del Ministero dell'Interno 43347 del 3.10.2024
- D.L. 28 marzo 2025, n. 36
- Legge 23 maggio 2025, n. 74 (di conversione con modificazioni del DL 36/2025)
- Circolare Ministero Interno n. 26185 del 28 maggio 2025
- Circolare DAIT Ministero dell'Interno n. 59 del 17 giugno 2025
- Circolare Ministero dell'Interno n. 36356 del 24 luglio 2025
Ultimo aggiornamento: 23 dicembre 2025, 17:29