Notifica iscrizione albo giudici popolari

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Venerdì, 14 Gennaio, 2022 - 11:33
Gli Albi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello sono previsti dalla Legge 287/1951 s.m.i.. Coloro che sono interessati all'inclusione nei suddetti Albi possono presentare domanda dal 30 aprile al 31 luglio degli anni dispari. L'iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. buona condotta morale;
  3. età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  4. titolo finale di studio di Scuola Media di primo grado di qualsiasi tipo;

Per poter esercitare le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti previsti ai punti 1,2,3 occorre essere in possesso del titolo finale di studio di Scuola Media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare i cittadini che presentano i seguenti casi di incompatibilità:

  1. magistrati e , in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Per saperne di più , consulta la scheda informativa e la modulistica occorrente scaricabile da https://moduli.comune.livorno.it/modulistica

Cosa sono i messaggi di avviso?
Tutti coloro che hanno fatto domanda di inclusione nell'Albo possono ricevere il messaggio di avvenuta iscrizione . All'interno della App c'è una sezione “Messaggi” che raccoglie tutte le informazioni che riguardano la singola persona e che provengono dalle Pubbliche Amministrazioni, sia nazionali che locali. Quindi anche quelle del Comune di Livorno.

Come si accede al servizio digitale?
Occorre che il cittadino, preventivamente, installi ed effettui l'accesso all'applicazione per dispositivi mobili, denominata IO, l'App dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA spa.
Effettuare il download dell'AppIO su Play Store per i possessori di dispositivi Android oppure su App Store per i possessori di Iphone e successivamente digitare IO nel motore di ricerca ed installare l'applicazione sul proprio dispositivo.
Una volta scaricata , occorre registrarsi, con SPID (sistema pubblico di identità digitale) oppure con Carta d'Identità Elettronica (CIE).

  • SPID permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica amministrazione con un'unica identità digitale. SPID è composto da un nome utente e una password ed è utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Tutti i cittadini maggiorenni possono ottenere SPID, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale (identity provider) abilitati. Al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid è possibile consultare l'elenco dei fornitori di identità SPID e le modalità di rilascio dell'identità digitale previste da ciascuno. Si segnala che al momento, in considerazione dell'emergenza da Coronavirus e delle conseguenti misure di distanziamento sociale, diversi provider forniscono la possibilità di riconoscimento da remoto.
  • La Carta d'identità elettronica (C.I.E.) è il nuovo documento identificativo a cui è associato un Pin di 8 cifre, che permette di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione.

Al primo accesso, dopo l'autenticazione con SPID o C.I.E. (versione 3.0) l'AppIO chiede all'utente di impostare un codice di sblocco (PIN) ed eventualmente una delle funzionalità di riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto) disponibile sul proprio dispositivo. In seguito alla prima registrazione, l'utente può accedere a IO direttamente digitando il Pin da lui scelto o tramite riconoscimento biometrico.

A cosa serve il servizio digitale “notifica iscrizione albo giudici popolari ”?
È possibile ricevere sul proprio smartphone un messaggio di avvenuta inclusione nell'Albo , una volta concluso l'iter di approvazione degli elenchi, come previsto dagli articoli 17,18 e 19 Legge 287/1951 s.m.i., al fine di mantenere così un promemoria digitale.

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