Comune di Livorno - Ufficio Tributi - I.C.I.


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I.C.I. : Imposta Comunale sugli Immobili  

L'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, è la prima delle imposte con le quali si è attribuito una maggiore autonomia impositiva agli enti locali. Sin dal 1994, infatti, l'introito dell'I.C.I. viene destinato integralmente ai bilanci dei Comuni (che, con le ultime disposizioni, hanno acquistato maggiore margine di autonomia nella gestione del tributo).

CHI PAGA L'I.C.I.
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro possiedono fabbricati(*), aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.Il concessionario su aree demaniali è soggetto passivo ICI (quindi è tenuto al pagamento).
Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:
  • se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente.
  • se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario
  • se l'immobile è multiproprietà, bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso l'imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell'immobile
*N.B.: A decorrere dal 1 gennaio 2008, sono esenti dall’I.C.I. l’immobile adibito ad Abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico). Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6.
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
A partire dall’anno 2008 la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni di imposta ed in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono infatti realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I,, di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio del l8 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la Dichiarazione I.C.I. quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare con procedure telematiche la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI: dal 15 giugno 2004 per:
  1. gli atti di compravendita di immobili;
  2. gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  3. dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data;
Sono stati predisposti materiali informativi per illustrare in modo dettagliato le diverse situazioni di applicazione. Per maggiori informazioni consultare la Guida per il Contribuente

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