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ALIQUOTE I.C.I. PER
L'ANNO 2007
·aliquota ordinaria
del 7 per mille, da
applicare sul valore degli immobili diversi dall’abitazione principale e
quelli non rientranti nei casi seguenti;
·aliquota del 5,2 per mille, in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale *, ivi residenti;
·aliquota agevolata
del 2 per mille, a
favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente
per tutte quelle unità immobiliari ad uso abitativo che siano state
concesse in locazione con contratto tipo concordato a titolo di
abitazione principale a persone residenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della Legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili ad uso abitativo; l’applicazione è subordinata ad
una dichiarazione, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, da
presentarsi
a cura
del soggetto passivo I.C.I.,
locatore dell’immobile, entro e non oltre il 31/12/2007, salvo che, non essendo intervenute
variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata
già presentata nell’anno 2003 o seguenti;
·aliquota del 9 per mille, per le unità immobiliari
ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2005 – 30/11/2007;
sono escluse
le abitazioni date
in comodato, l’abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani
residenti all’estero e l’abitazione posseduta da persone fisiche,
tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di
un’unica unità immobiliare;
*L’aliquota
ridotta si applica anche alle pertinenze destinate in modo durevole al
servizio dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in
catasto nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6
(rimesse e autorimesse) a condizione che appartengono ad un medesimo corpo
immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi
immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie
diverse.
Il rapporto
pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per
ognuna delle categorie C/2 e C/6.
Il diritto
reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto
reale sull’immobile adibito ad abitazione principale.
N.B. Le unità
immobiliari oggetto di contratto di locazione registrato non
concordato o utilizzate in comodato gratuito dovranno essere
oggetto di applicazione dell’aliquota ordinaria al 7 per mille non
rientrando in altri casi sopra specificati..
PERTINENZE
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Con
il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I., approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 33 del 29 febbraio 2000, sono state definite le pertinenze dell'abitazione
principale con conseguente applicazione della sola aliquota
ridotta del 5,2 per mille:
Si
considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze
destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché
distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (soffitte,
depositi, cantine e simili) C6 (garages, posti auto, rimesse) a
condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare
contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti
nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.
Il
rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo
immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6.
Il
diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al
diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale.
ABITAZIONI
LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO
Con deliberazione della Giunta Comunale n.
58 del 29/03/2007
è stato
stabilito che:
al
fine di usufruire dell’agevolazione del 2 per mille per le
abitazioni locate con contratto tipo concordato ( art. 2 comma 3
L.431/98), deve essere presentata apposita
dichiarazione entro il termine perentorio del 31.12.2007,
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, precisamente
attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio
dell’aliquota agevolata ,
salvo
che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo,
tale dichiarazione sia stata già presentata nell’anno
2003 o seguenti;
MAGGIORI
DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2007
Viene elevata la detrazione per
l'abitazione principale da € 103,29
a € 258,29
alle
seguenti categorie di soggetti passivi:
a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla
L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%),disabili ultra
sessantacinquenni con invalidità
grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%,
grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non
autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscano
n. 214/91 o soggetti aventi nella propria famiglia anagrafica persone
nella suddetta situazione, riconosciuti tali alla data del 01.01.2007, a
condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale
viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso
garage, posto macchina
e cantina)
e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all' anno 2006 non
superiore all' importo di
€ 28.734,52
(comprese
eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di
accompagnamento); tale reddito è aumentato di € 2.065,83, in
riferimento alla stessa famiglia anagrafica, per ogni portatore di
handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100% o anziano non
autosufficiente (ai sensi della delibera C.R.T n.241/91) in più rispetto
al primo;
b) possessori
del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione
(oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina ) e aventi per l'anno
precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo
familiare lordo, (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione
dell’indennità di accompagnamento), non
superiore a € 8.907,60 per la famiglia anagrafica composta da un
componente, incrementato di
€
2.065,83
per ogni componente
in più.
Viene elevata la detrazione per l'abitazione principale da €
103,29
a € 207,29 per le
seguenti categorie di soggetti passivi:
c) avere compiuto il
65° anno di età
all'01.01.2007, essere possessori del solo immobile per il quale viene
richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage,
posto macchina e cantina, essere in condizione non lavorativa con un
reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennità e
rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), riferito
all'anno 2006
non superiore €
11.493,85 se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di
una quota di
€ 2.065,83 per ogni componente in più; nel caso
uno solo dei contitolari abbia compiuto 65 anni alla data del 1° gennaio
2007, lo stesso potrà utilizzare la maggiore detrazione proporzionalmente
a quella ordinariamente adoperata, in presenza di altro o altri
contitolari coabitanti che non possiedono il requisito dell’età.
d) per le
famiglie formate da giovani
coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello
stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'01.01.2007,
in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni
all'01.01.2007 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo
(comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di
accompagnamento), riferito all'anno 2006, non superiore a €.20.114,16.
N.B.:
Per reddito familiare lordo s’intende il reddito complessivo comprensivo
di eventuali indennità e rendite percepito da tutti i componenti la
famiglia anagrafica.
L'applicazione
del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale è
subordinata alle seguenti condizioni:
1)che gli altri componenti della famiglia anagrafica
non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e
all’estero;
2) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore
detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di
tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
3)
che i contribuenti che intendono
usufruire dei benefici sopra descritti presentino all'Unità Org.va
Gestione Entrate del Comune di Livorno, apposita dichiarazione,
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, precisamente
attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro la data del 31.12.2007,
salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul
diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell’anno
2003 o seguenti;
Il diritto di elevazione alla detrazione compete anche se il soggetto passivo, o un componenete la famiglia anagrafica, possiede un terreno di piccole dimensioni (non oltre mq. 3000), diverso dalle Aree Fabbricabili sul quale non viene esercitata attività agricola in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.), e più specificamente quando si tratta di piccoli appezzamenti siti nel Comune di Livorno, coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa ( c.d. orticelli), in quanto esclusi dal campo di applicazione dell’I.C.I.
(i relativi moduli sono disponibili
presso l'Unità Org.va Gestione Entrate, l'Ufficio Informazioni del
Comune, gli Uffici Circoscrizionali o scaricati dal sito internet
all’indirizzo: http://www.comune.livorno.it/tributi/ici/modulistica.asp).
Controlli
e sanzioni. L’Unità Org.va Gestione Entrate è
tenuto ad effettuare il controllo dei requisiti dichiarati dai
contribuenti allo scopo di usufruire della maggiore detrazione i.c.i., in
particolare utilizzando i collegamenti telematici con gli Uffici del
Catasto e dell’Anagrafe Tributaria. Qualora risulti la non spettanza
della agevolazione usufruita, dovrà essere disposto il recupero della
somma non versata, maggiorata degli interessi e di una sanzione
amministrativa pari al 30 %; restano salve le eventuali sanzioni penali
di competenza della autorità giudiziaria ordinaria, per le fattispecie di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dal cit.
d.p.r. 445/2000.
CHI
DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE I.C.I.
RELATIVA ALL'ANNO 2006:
La dichiarazione I.C.I.
relativa all'anno 2006 deve essere presentata, entro il 31 luglio 2007,
esclusivamente, da quei soggetti, proprietari o titolari del diritto
di uso, usufrutto,
abitazione,
enfiteusi, superficie e dal locatario finanziario o dal
concessionario di aree demaniali
per i quali, in relazione agli immobili posseduti nell’anno solare
2006, si è verificata una delle seguenti circostanze:
·Acquisto o vendita
di un immobile.
·Costituzione o
estinzione di un diritto reale di uso, usufrutto, di abitazione*, enfiteusi, superficie ovvero un diritto di locazione
finanziaria.
·Cambiamento delle
caratteristiche dell’immobile, (ad esempio: immobili che vengono adibiti
ad abitazione principale oppure che cessano di esserlo; terreno agricolo
che diventa area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile che diventa
fabbricato o viceversa; fabbricato che ha perso i requisiti della
ruralità, ecc.)
·Perdita o acquisto
di diritto all’esenzione dall'I.C.I.
·Modificazioni
strutturali dell’unità immobiliare.
·Variazione del
valore dell'area fabbricabile.
Deve essere, inoltre, presentata la
dichiarazione 2006 per i fabbricati (categoria catastale D) posseduti
interamente da imprese e distintamente contabilizzati cui, nell'anno
2005,
è stata attribuita la
rendita catastale ovvero, nello stesso anno 2005, siano stati
contabilizzati i costi incrementativi.
* ATTENZIONE
Il diritto di abitazione spetta
al :
Coniuge
superstite, ex articolo 540 codice civile.
Socio
della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull’alloggio assegnatogli,
anche se in via provvisoria.
Assegnatario
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione
con patto di futura vendita e riscatto.
NOTA BENE:
-
Il diritto di
abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione I.C.I. è un
diritto reale di godimento che non va confuso con il diritto di servirsi
dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o
comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun
obbligo per quanto riguarda l'I.C.I. ;
-
Si ricorda che, fin
dal primo gennaio 1998, in forza dell’articolo 58 del D.Lgs.446/97, la
soggettività passiva ICI è stata estesa al superficiario ed enfiteuta,
nonché al locatario finanziario.
-
il concessionario di aree demaniali,
dal primo gennaio 2001, è soggetto passivo del tributo (art.18,comma3,
L.388/2000)
-
Il "nudo
proprietario" non ha alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I., in
quanto alla dichiarazione (e, naturalmente, al pagamento dell'imposta)
deve provvedere chi esercita il diritto reale di usufrutto, uso o
abitazione;
-
Nel caso che più persone siano titolari di diritti
reali sull'immobile (esempio più proprietari; proprietà piena per una
quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a
dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia è consentito ad uno
qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché
comprensiva di tutti i contitolari. Ciascun contitolare sarà tenuto ad
effettuare un separato versamento ;
-
Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art.
1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma la dichiarazione
deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di
tutti i condomini;
-
La dichiarazione deve
essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi possiedono
immobili in Italia.
QUANDO
NON SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione non
deve essere presentata per :
·
gli immobili esenti o esclusi
dall’I.C.I per l’intero anno 2006, anche se venduti o se su di essi siano
stati costituiti diritti reali di godimento.
·
i fabbricati per i quali l’unica
variazione è rappresentata dall’attribuzione o dal cambiamento della
rendita catastale (non dipendente da modificazioni strutturali).
·
I terreni agricoli per i quali
l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale.
·
i fabbricati
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
classificabili nel gruppo catastale D, privi di rendita catastale, per i
quali l’unica variazione nel corso dell’anno 2006 è stata l’attribuzione
della rendita, oppure dalla annotazione negli atti catastali della
"rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal Decreto del Ministero delle Finanze 701/94, oppure dalla
contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, stante
che la rendita o costi incrementativi influiscono sulla determinazione
del valore solo a decorrere dall’anno 2007.
·
gli immobili inclusi nella
dichiarazione di successione (art.15 L.383/01)
A CHI E COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione,
effettuata compilando l'apposito modello e debitamente firmata, deve
essere presentata al Comune di Livorno dove sono ubicati gli immobili.
Può
essere presentata a mano, oppure spedita a mezzo raccomandata postale,
senza ricevuta di ritorno, in busta bianca recante la dicitura “Dichiarazione
I.C.I 2006”, in tal caso la dichiarazione si considera presentata il
giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
Si raccomanda di presentare insieme,
sia l'originale per il Comune che la copia per l'elaborazione
meccanografica.
Il modello per la
dichiarazione è disponibile presso i seguenti Uffici Comunali :
·
Unità Org.va Gestione Entrate - Via Marradi 118.
·
Ufficio Informazioni del Comune -
P.zza del Municipio, 1
·
Uffici Circoscrizionali.
Il
modello puo’ essere scaricato anche dai seguenti siti internet:
http://www.comune.livorno.it/tributi/ici/modulistica.asp;
http://www.finanze.it.
L’imposta deve essere
pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e
terreni agricoli in qualità di
proprietari, ovvero come titolari dei diritti di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie.
Per gli immobili concessi in
locazione finanziaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il locatario.
Si ricorda che nel caso di concessione su
aree demaniali obbligato al
pagamento dell’imposta è il concessionario.
COME, DOVE E QUANDO SI PAGA
L’IMPOSTA
L'I.C.I. si paga per
l'anno in corso
Il versamento deve essere effettuato
in due rate.
·
la prima rata,
entro il 18 giugno 2007, pari al 50 % dell’imposta dovuta;
·
la seconda rata dal 1° al 17 dicembre 2007 a
saldo per differenza tra l’imposta annua e quanto versato in acconto.
Il contribuente può anche versare
quanto dovuto in unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto
- 18.06.2007.
ATTENZIONE
Si ricorda che non è dovuto alcun versamento se l'importo complessivo degli immobili posseduti nel Comune di Livorno è inferiore od uguale ad € 10.
ATTENZIONE
In caso di separazione legale è tenuto al pagamento il coniuge proprietario al 100% dell’abitazione, oppure i coniugi comproprietari, indipendentemente da quale sia il coniuge a cui è stata assegnata la medesima dal giudice a seguito della separazione.
I versamenti si
effettuano, utilizzando solo ed esclusivamente l'apposito
bollettino, sul conto
corrente postale n. 232579, intestato a Servizio Riscossione Tributi
di Livorno GERIT S.p.a. I.C.I. -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI LIVORNO.
Il pagamento deve essere
eseguito direttamente presso GERIT S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Livorno, Via Dell’Indipendenza, 73 , oppure
presso qualsiasi Ufficio Postale.
E’ possibile pagare anche tramite Internet al sito www.geritspa.it, o
telefonando da fisso o da cellulare
al numero 80042268
Se il pagamento avviene tramite Modello F24 può essere effettuato presso tutti gli Uffici Postali o Sportelli Bancari (il codice catastale del Comune da inserire nel Mod. F24 è E625).
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Codici
Modello F24
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TRIBUTO
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MODALITA'
DI UTILIZZO (1)
|
TIPO TRIBUTO
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RIFERIMENTO
TRIBUTO
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CODICE
UFFICIO (4)
|
CODICE ATTO
(5)
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DESCRIZIONE
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RATEAZIONE/
REGIONE/ PROV. (2)
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ANNO DI
RIFERIMENTO (3)
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3901
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D
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ICI ed altri tributi
locali (*)
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0000
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AAAA
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
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3902
|
D
|
ICI ed altri tributi
locali (*)
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0000
|
AAAA
|
|
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI
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3903
|
D
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ICI ed altri tributi
locali (*)
|
0000
|
AAAA
|
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI
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3904
|
D
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ICI ed altri tributi
locali (*)
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0000
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AAAA
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI
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L'indicazione del
termine "D" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare
che il tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di
imposte a debito.
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Si informa che sarà cura
del Concessionario della Riscossione inviare a casa dei contribuenti gli
appositi bollettini di versamento ici con prestampato i dati relativi
all’anagrafica.
Qualora
detti bollettini prestampati contengano errori, specie in ordine al
codice fiscale si invitano i contribuenti a compilarne uno nuovo con
l'indicazione esatta dei dati.
ATTENZIONE
L’eventuale mancato recapito a domicilio di
tali bollettini prestampati, non esonera il cittadino dall’obbligo di
versare il tributo secondo le normali e spontanee iniziative.
Se
i contribuenti possiedono più immobili nel Comune devono effettuare un
unico versamento.
Se gli immobili sono ubicati in
Comuni diversi
devono effettuare
un versamento per ogni Comune.
Le
persone non residenti nel territorio dello Stato possono
avvalersi, anche, della facoltà di effettuare i versamenti dell’imposta
dovuta per l’intero anno in unica soluzione nel periodo dal 1°
al 17 dicembre 2007. L’importo deve essere maggiorato
del 3%.
Dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione
principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 103,29
rapportate al periodo dell’anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
Nel
caso di più contitolari la detrazione spetta, esclusivamente, a
coloro che risiedono e effettivamente
dimorano nell’immobile e va suddivisa in parti uguali tra i
soggetti passivi.
Ai
fini della ripartizione della detrazione non conta la percentuale di
possesso, ma, esclusivamente , il numero dei contitolari che utilizzano l’immobile come
abitazione principale.
IMPORTANTE
Per
abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, ed i
suoi familiari, dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica.
I
cittadini italiani residenti all’estero applicano l’aliquota
ordinaria (7 per mille) e la detrazione di € 103,29 per la casa
posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale che
non risulti locata. Tale beneficio si applica ad una sola unità
immobiliare.
Gli anziani o i disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, continuano ad applicare l'aliquota ridotta (5,2 per mille) e la detrazione di € 103,29 per la casa posseduta e nella quale risiedevano, a condizione che la stessa non risulti locata.
RIDUZIONE
D’IMPOSTA
PER I FABBRICATI INAGIBILI
L’imposta
è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono tali condizioni.
Ai
sensi dell'articolo 5 del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.:
L’inagibilità
deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente),
non superabile
con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come
definiti dall’art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal
Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 44 del 24/3/98.
Si
intendono tali i fabbricati
o le
unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:
a)-
strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che
possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
b)-
strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che
possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o
persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c)- edifici per i quali è stata emessa ordinanza
sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o
persone; ove è espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità.
Non
si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da
quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
Inoltre
non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli
impianti (gas, luce, acqua, fognature).
L’inagibilità
può essere accertata:
a)
mediante perizia tecnica da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
b)
da parte del contribuente con dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale dichiarazione deve essere presentata
non appena sussiste la condizione di inagibilità (detta dichiarazione non
esonera dall’obbligo di presentare denuncia di variazione prescritta
dall’art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/92).
Il
Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della
dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma,
mediante l’Ufficio tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti
all’uopo.
RIDUZIONE
D'IMPOSTA
PER I TERRENI AGRICOLI
Sono
previste agevolazioni
per i terreni
condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
che svolgono la loro attività a titolo principale, (si
considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali
previsti dall'art.11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al
corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo).
Le
agevolazioni per i terreni sono così distribuite :
|
VALORE IMPONIBILE
|
RIDUZIONE D'IMPOSTA
|
|
fino
a € 25.822,84
|
imposta
non dovuta
|
|
oltre 25.822,84 e fino a € 61.974,82
|
imposta
ridotta del 70 per cento
|
|
oltre 61.974,82 e fino a € 103.291,37
|
imposta
ridotta del 50 per cento
|
|
oltre
103.291,37 e fino a € 129.114,22
|
imposta
ridotta del 25 per cento
|
|
Oltre
129.114,22
|
nessuna
riduzione
|
ATTENZIONE
Le
rendite risultanti agli atti catastali, sulle quali si effettua il
calcolo dell’imposta sono rivalutate, (come è già avvenuto per il 2006),
nella seguente misura:
5
% per le Rendite Catastali
relative alle unità immobiliari appartenenti a tutte le categorie
catastali.
25
% per i Redditi Dominicali dei terreni che scontano l’imposta.
Per
le unità immobiliari appartenenti alle
categoria catastali A, B e
C, ad esclusione di
quelle
classificate come A10 e C1, il calcolo dell’imposta si effettua
nel modo seguente:
RENDITA
CATASTALE
RIVALUTATA x 100 x ALIQUOTA
1000
Per
le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D, nonché per quelle classificate
come A/10, il calcolo
dell’imposta si effettua nel modo seguente:
RENDITACATASTALE
RIVALUTATAx50 x ALIQUOTA
1000
Per
le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 il calcolo dell’imposta si effettua
nel modo seguente:
RENDITA
CATASTALE
RIVALUTATA x 34 x ALIQUOTA
1000
IMPORTANTE
L’imposta
calcolata deve essere moltiplicata per la quota di possesso.
Abitazione
principale con Rendita Catastale di € 1.239,50 posseduta da due coniugi al 50%
Possesso per
l’intero anno.
Aliquota del 5,2
per mille.
Detrazione 103,29
1.239,50 + 5%
= 1.301,48 = rendita catastale
rivalutata.
L’I.C.I.
andrà calcolata
sulla base di tale rendita catastale, e cioè così:
1.301,48 x 100 x 5,2
= 676,77 (imposta annua)
1000
676,77 x 50% = 338,39 (imposta lorda annua al
50%) – 51,65 (detrazione annua per ciascuno proprietario
residente) = 286,74 ( imposta netta annua al 50%)
1°
Rata (acconto)
286,74x50
= 143,37 ( importo
rata dovuto da ciascun contitolare)
100
2°
Rata (saldo)
286,74 – 143,37
= 143,37
( importo rata dovuto da ciascun contitolare)
Chi
omette o ritarda il versamento
dell’imposta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 % di ogni importo non versato.
Per l’omessa
presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al
200 % del tributo dovuto con un minimo
di € 51.
Se la dichiarazione
o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore
imposta dovuta.
Si
applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 258 per le violazioni
concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,
ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla
richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
Sulle
somme dovuta per imposta si applicano, per l’anno 2007, gli interessi
moratori nella misura del 2,5% annuale (tasso legale).
Nel caso di
tardivo o omesso versamento dell’imposta alle scadenze stabilite o nel
caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione ICI, è possibile regolarizzare la propria posizione
mediante il RAVVEDIMENTO
OPEROSO. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro
un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione
ridotta le violazioni di cui sopra. Tale facoltà è consentita a
condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non
siano iniziati, verifiche o altre attività di accertamento.
Il
versamento, comprensivo dell’imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve
avvenire utilizzando l’apposito bollettino di versamento ici.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente deve
comunicare all’Unità Organizzativa Gestione Entrate l’eseguito pagamento,
specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in
tributo, interessi e
sanzione, ed
allegando fotocopia della ricevuta di versamento.
Esempio
nel caso solo di omesso o tardivo versamento dell’imposta la
sanzione che di regola è del 30% si riduce:
1.
al 3,75% del tributo dovuto se il
versamento viene effettuato entro 30 gg, dal termine ultimo
previsto per il pagamento della rata
(art. 13 D.lgs. 472/97);
2.
al 6% del tributo dovuto se il
versamento viene effettuato oltre 30gg. dalla scadenza della rata ma
comunque entro il termine di presentazione
della dichiarazione ICI relativa
all’anno nel corso del quale è stata commessa
la violazione (art. 13
D.lgs.472/97);
3.
al 12,50 % del tributo oltre il
termine per la presentazione della
dichiarazione ICI relativa all’anno nel corso del quale
è stata commessa la violazione (art. 23
del Regolamento Comunale delle Entrate approvato con delibera C.C. 47 del
31/3/2003).
Al tutto vanno sommati gli interessi
legali ( 2,5% dal 01/01/2004, 3% dal 01/01/2002, 3,5% dal 01/01/2001 al 31/12/2001,
2,5% dal 01/01/1999 al 31/12/2000). Per Esempio nel caso di ravvedimento
operoso per l’anno 2007 gli interessi si ottengono moltiplicando il
tributo non versato o tardivamente versato per il tasso di interesse
2,5%, per i gg. che intercorrono dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato al
giorno in cui viene eseguito, diviso 36.500.
NB .. Nel caso di
ravvedimento di cui al punto 3 la comunicazione deve avvenire tramite
raccomandata a.r. così come previsto dall’articolo 23 comma 4 del
Regolamento delle Entrate.
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