Comune di Livorno - Ufficio Tributi - I.C.I.


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News e Comunicati

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ICI - GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

Aliquote Vigenti

Pertinenze dell'abitazione principale

Abitazioni locate con contratto concordato

Maggiori detrazioni per l'abitazione principale - Anno 2007

Chi deve presentare la dichiarazione ICI relativa all'anno 2006

Quando non si deve presentare la dichiarazione

A chi e come si presenta la dichiarazione

Chi paga l'ICI

Come dove e quando si paga l'Imposta

Detrazioni d'imposta

Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili

Riduzione d'imposta per i terreni agricoli

Calcolo dell'imposta

Sanzioni

Ravvedimento operoso

               

ALIQUOTE  I.C.I.  PER  L'ANNO  2007

·aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicare sul valore degli immobili diversi dall’abitazione principale e quelli non rientranti nei casi seguenti; 

·aliquota del 5,2 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale *, ivi residenti;

·aliquota agevolata del 2 per mille, a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato a titolo di abitazione principale a persone residenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo; l’applicazione è subordinata ad una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, da  presentarsi  a cura del  soggetto passivo I.C.I., locatore dell’immobile, entro e non oltre il 31/12/2007, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell’anno 2003 o seguenti;

·aliquota del 9 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2005 – 30/11/2007; sono escluse  le abitazioni date in comodato, l’abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all’estero e l’abitazione posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un’unica unità immobiliare;

*L’aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (rimesse e autorimesse) a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.

Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6.          

Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale.

N.B. Le unità immobiliari oggetto di contratto di locazione registrato non concordato o utilizzate in comodato gratuito dovranno essere oggetto di applicazione dell’aliquota ordinaria al 7 per mille non rientrando in altri casi sopra specificati..

            PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Con il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 29 febbraio 2000,  sono state definite le pertinenze dell'abitazione principale con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta del 5,2 per mille:

Si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (soffitte, depositi, cantine e simili) C6 (garages, posti auto, rimesse) a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.

Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6.          

Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale.

ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO

Con  deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29/03/2007  è stato stabilito che:

al fine di usufruire dell’agevolazione del 2 per mille per le abitazioni locate con contratto tipo concordato ( art. 2 comma 3 L.431/98), deve essere presentata apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 31.12.2007, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, precisamente attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell’aliquota agevolata ,  salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell’anno 2003 o seguenti;

          

MAGGIORI DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2007

Viene elevata la detrazione per l'abitazione principale da € 103,29  a € 258,29               alle seguenti categorie di soggetti passivi:

a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%),disabili ultra sessantacinquenni con invalidità  grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91 o soggetti aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione, riconosciuti tali alla data del 01.01.2007, a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina  e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all' anno 2006 non superiore all' importo di  € 28.734,52               (comprese  eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento); tale reddito è aumentato di € 2.065,83, in riferimento alla stessa famiglia anagrafica, per ogni portatore di handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100% o anziano non autosufficiente (ai sensi della delibera C.R.T n.241/91) in più rispetto al primo;

                                                                                    b)  possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina  e cantina ) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), non superiore a  8.907,60 per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di  € 2.065,83  per ogni componente in più.

                  Viene elevata la detrazione per l'abitazione principale da € 103,29  a € 207,29 per le seguenti categorie di soggetti passivi:

c) avere compiuto il 65° anno di età all'01.01.2007, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2006  non superiore € 11.493,85 se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di  € 2.065,83  per ogni componente in più; nel caso uno solo dei contitolari abbia compiuto 65 anni alla data del 1° gennaio 2007, lo stesso potrà utilizzare la maggiore detrazione proporzionalmente a quella ordinariamente adoperata, in presenza di altro o altri contitolari coabitanti che non possiedono il requisito dell’età.

d) per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'01.01.2007, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'01.01.2007 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2006, non superiore a €.20.114,16.

N.B.: Per reddito familiare lordo s’intende il reddito complessivo comprensivo di eventuali indennità e rendite percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica.

                           L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale è subordinata alle seguenti condizioni:

1)che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all’estero;

2)   che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

3)          che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti presentino all'Unità Org.va Gestione Entrate del Comune di Livorno, apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, precisamente attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro la data del 31.12.2007,               salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell’anno 2003 o seguenti;

Il diritto di elevazione alla detrazione compete anche se il soggetto passivo, o un componenete la famiglia anagrafica, possiede un terreno di piccole dimensioni (non oltre mq. 3000), diverso dalle Aree Fabbricabili sul quale non viene esercitata attività agricola in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.), e più specificamente quando si tratta di piccoli appezzamenti siti nel Comune di Livorno, coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa ( c.d. orticelli), in quanto esclusi dal campo di applicazione dell’I.C.I.

              (i relativi moduli sono disponibili presso l'Unità Org.va Gestione Entrate, l'Ufficio Informazioni del Comune, gli Uffici Circoscrizionali o scaricati dal sito internet all’indirizzo: http://www.comune.livorno.it/tributi/ici/modulistica.asp).

                                                                                                                Controlli e sanzioni. L’Unità Org.va Gestione Entrate è tenuto ad effettuare il controllo dei requisiti dichiarati dai contribuenti allo scopo di usufruire della maggiore detrazione i.c.i., in particolare utilizzando i collegamenti telematici con gli Uffici del Catasto e dell’Anagrafe Tributaria. Qualora risulti la non spettanza della agevolazione usufruita, dovrà essere disposto il recupero della somma non versata, maggiorata degli interessi e di una sanzione amministrativa pari al 30 %; restano salve le eventuali sanzioni penali di competenza della autorità giudiziaria ordinaria, per le fattispecie di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dal cit. d.p.r. 445/2000.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE I.C.I.  RELATIVA ALL'ANNO 2006:

La dichiarazione I.C.I. relativa all'anno 2006 deve essere presentata, entro il 31 luglio 2007, esclusivamente, da quei soggetti, proprietari o titolari del diritto di uso, usufrutto,  abitazione, enfiteusi, superficie e dal locatario finanziario o dal concessionario di aree demaniali  per i quali, in relazione agli immobili posseduti nell’anno solare 2006, si è verificata una delle seguenti circostanze:

·Acquisto o vendita di un immobile. 

·Costituzione o estinzione di un diritto reale di uso, usufrutto,  di abitazione*, enfiteusi, superficie ovvero un diritto di locazione finanziaria.

·Cambiamento delle caratteristiche dell’immobile, (ad esempio: immobili che vengono adibiti ad abitazione principale oppure che cessano di esserlo; terreno agricolo che diventa area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile che diventa fabbricato o viceversa; fabbricato che ha perso i requisiti della ruralità, ecc.)

·Perdita o acquisto di diritto all’esenzione dall'I.C.I.

·Modificazioni strutturali dell’unità immobiliare.

·Variazione del valore dell'area fabbricabile.

Deve essere, inoltre, presentata la dichiarazione 2006 per i fabbricati (categoria catastale D) posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati cui, nell'anno 2005,  è stata attribuita la rendita catastale ovvero, nello stesso anno 2005, siano stati contabilizzati i costi incrementativi.

*   ATTENZIONE

Il diritto di abitazione spetta al :

Coniuge superstite, ex articolo 540 codice civile.

Socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull’alloggio assegnatogli, anche se in via provvisoria.

Assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

NOTA BENE:

-          Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione I.C.I. è un diritto reale di godimento che non va confuso con il diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'I.C.I. ;

-          Si ricorda che, fin dal primo gennaio 1998, in forza dell’articolo 58 del D.Lgs.446/97, la soggettività passiva ICI è stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonché al locatario finanziario.

-          il concessionario di aree demaniali, dal primo gennaio 2001, è soggetto passivo del tributo (art.18,comma3, L.388/2000)

-          Il "nudo proprietario" non ha alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I., in quanto alla dichiarazione (e, naturalmente, al pagamento dell'imposta) deve provvedere chi esercita il diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

-         Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (esempio più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari. Ciascun contitolare sarà tenuto ad effettuare un separato versamento ;

-         Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;

-            La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi possiedono immobili in Italia.

QUANDO NON SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione non deve essere presentata per :

·       gli immobili esenti o esclusi dall’I.C.I per l’intero anno 2006, anche se venduti o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento.

·       i fabbricati per i quali l’unica variazione è rappresentata dall’attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale (non dipendente da modificazioni strutturali).

·       I terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale.

·       i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, privi di rendita catastale, per i quali l’unica variazione nel corso dell’anno 2006 è stata l’attribuzione della rendita, oppure dalla annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal Decreto del Ministero delle Finanze 701/94, oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, stante che la rendita o costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall’anno 2007.

·       gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione (art.15 L.383/01)

A CHI E COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, effettuata compilando l'apposito modello e debitamente firmata, deve essere presentata al Comune di Livorno dove sono ubicati gli immobili.

Può essere presentata a mano, oppure spedita a mezzo raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, in busta bianca recante la dicitura “Dichiarazione I.C.I 2006”, in tal caso la dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

Si raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il Comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

Il modello per la dichiarazione è disponibile presso i seguenti Uffici Comunali :

·       Unità Org.va Gestione Entrate -  Via Marradi 118.

·       Ufficio Informazioni del Comune - P.zza del Municipio, 1

·       Uffici Circoscrizionali.

Il modello puo’ essere scaricato anche dai seguenti siti internet:

http://www.comune.livorno.it/tributi/ici/modulistica.asp;

http://www.finanze.it.

CHI PAGA L’I.C.I

L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di  proprietari, ovvero come titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il locatario.

Si ricorda che nel caso di concessione su aree  demaniali obbligato al pagamento dell’imposta è il concessionario.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA L’IMPOSTA

L'I.C.I. si paga per l'anno in corso

Il versamento deve essere effettuato in due rate.

·       la prima rata, entro il 18 giugno 2007, pari al 50 % dell’imposta dovuta;

·       la seconda rata  dal 1° al 17 dicembre 2007 a saldo per differenza tra l’imposta annua e quanto versato in acconto.

Il contribuente può anche versare quanto dovuto in unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto -  18.06.2007.

ATTENZIONE

Si ricorda che non è dovuto alcun versamento se l'importo complessivo degli immobili posseduti nel Comune di Livorno è inferiore od uguale ad € 10.

ATTENZIONE

In caso di separazione legale è tenuto al pagamento il coniuge proprietario al 100% dell’abitazione, oppure i coniugi comproprietari, indipendentemente da quale sia il coniuge a cui è stata assegnata la medesima dal giudice a seguito della separazione.

I versamenti si effettuano, utilizzando solo ed esclusivamente l'apposito bollettino, sul conto corrente postale n. 232579, intestato a Servizio Riscossione Tributi di Livorno GERIT S.p.a. I.C.I. -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI LIVORNO.

Il pagamento deve essere eseguito direttamente presso GERIT S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Livorno, Via Dell’Indipendenza, 73 , oppure presso qualsiasi Ufficio Postale.

E’ possibile pagare anche  tramite Internet al sito www.geritspa.it, o telefonando da fisso o da cellulare al numero 80042268

Se il pagamento avviene tramite Modello F24 può essere effettuato presso tutti gli Uffici Postali o Sportelli Bancari (il codice catastale del Comune da inserire nel Mod. F24 è E625).

               

Codici Modello F24

TRIBUTO

MODALITA'
 DI UTILIZZO (1)

TIPO TRIBUTO

RIFERIMENTO TRIBUTO

CODICE UFFICIO  (4)

CODICE ATTO  (5)

DESCRIZIONE

 RATEAZIONE/ REGIONE/  PROV.  (2)

ANNO DI RIFERIMENTO  (3)

3901

D

ICI ed altri tributi locali (*)

0000

AAAA

               

               

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

3902

D

ICI ed altri tributi locali (*)

0000

AAAA

               

               

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI

3903

D

ICI ed altri tributi locali (*)

0000

AAAA

               

               

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI

3904

D

ICI ed altri tributi locali (*)

0000

AAAA

               

               

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI

  

  

  

               

               

  

  

  

L'indicazione del termine "D" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo  deve essere utilizzato solo per il versamento di imposte a debito.

Si informa che sarà cura del Concessionario della Riscossione inviare a casa dei contribuenti gli appositi bollettini di versamento ici con prestampato i dati relativi all’anagrafica.

Qualora detti bollettini prestampati contengano errori, specie in ordine al codice fiscale si invitano i contribuenti a compilarne uno nuovo con l'indicazione esatta dei dati.

ATTENZIONE

L’eventuale mancato recapito a domicilio di tali bollettini prestampati, non esonera il cittadino dall’obbligo di versare il tributo secondo le normali e spontanee iniziative.

Se i contribuenti possiedono più immobili nel Comune devono effettuare un unico versamento.

Se gli immobili sono ubicati in Comuni diversi  devono effettuare un versamento per ogni Comune.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi, anche, della facoltà di effettuare i versamenti dell’imposta dovuta per l’intero anno in unica soluzione nel periodo dal 1° al 17 dicembre 2007. L’importo deve essere maggiorato del 3%.

DETRAZIONI D’IMPOSTA

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare  € 103,29               rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Nel caso di più contitolari la detrazione spetta, esclusivamente, a coloro che risiedono e effettivamente  dimorano nell’immobile e va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi.

Ai fini della ripartizione della detrazione non conta la percentuale di possesso, ma, esclusivamente , il numero dei contitolari che utilizzano l’immobile come abitazione principale.

IMPORTANTE

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica.

I cittadini italiani residenti all’estero applicano l’aliquota ordinaria (7 per mille) e la detrazione di € 103,29 per la casa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale che non risulti locata. Tale beneficio si applica ad una sola unità immobiliare.

 

Gli anziani o i disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, continuano ad applicare l'aliquota ridotta (5,2 per mille) e la detrazione di € 103,29 per la casa posseduta e nella quale risiedevano, a condizione che la stessa non risulti locata.

RIDUZIONE D’IMPOSTA          

PER I FABBRICATI  INAGIBILI          

L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Ai sensi dell'articolo 5 del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.:

L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente),  non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall’art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 44 del 24/3/98.

Si intendono tali i fabbricati  o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

a)- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;

b)- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c)- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità.

Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L’inagibilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale  dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità (detta dichiarazione non esonera dall’obbligo di presentare denuncia di variazione prescritta dall’art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/92).          

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l’Ufficio tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo.

RIDUZIONE D'IMPOSTA

              PER I TERRENI AGRICOLI

Sono previste agevolazioni  per i terreni condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti che svolgono la loro attività a titolo principale,  (si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo).

Le agevolazioni per i terreni sono così distribuite :

VALORE IMPONIBILE

RIDUZIONE D'IMPOSTA

fino a  € 25.822,84

imposta non dovuta

oltre  25.822,84 e fino a €  61.974,82

imposta ridotta del 70 per cento

oltre  61.974,82 e fino a € 103.291,37

imposta ridotta del 50 per cento

oltre 103.291,37 e fino a € 129.114,22

imposta ridotta del 25 per cento

Oltre 129.114,22

nessuna riduzione

CALCOLO DELL’IMPOSTA

ATTENZIONE

Le rendite risultanti agli atti catastali, sulle quali si effettua il calcolo dell’imposta sono rivalutate, (come è già avvenuto per il 2006), nella seguente misura:

5 %  per le Rendite Catastali relative alle unità immobiliari appartenenti a tutte le categorie catastali.

25 % per i Redditi Dominicali dei terreni che scontano l’imposta.

Per le unità immobiliari appartenenti alle  categoria catastali A, B e C, ad esclusione di

quelle classificate come A10 e C1, il calcolo dell’imposta si effettua nel modo seguente:

RENDITA CATASTALE  RIVALUTATA x 100 x ALIQUOTA              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1000

Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D, nonché per quelle classificate come A/10, il calcolo dell’imposta si effettua nel modo seguente: 

RENDITACATASTALE RIVALUTATAx50 x ALIQUOTA                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1000

Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 il calcolo dell’imposta si effettua nel modo seguente:

RENDITA CATASTALE  RIVALUTATA x 34 x ALIQUOTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1000

IMPORTANTE

L’imposta calcolata deve essere moltiplicata per la quota di possesso.



ESEMPIO:

Abitazione principale con Rendita Catastale di € 1.239,50  posseduta da due coniugi al 50%

Possesso per l’intero anno.

Aliquota del 5,2 per mille.

Detrazione 103,29

              1.239,50  + 5%  =  1.301,48 = rendita catastale rivalutata.

L’I.C.I. andrà calcolata sulla base di tale rendita catastale, e cioè così:

                                                                                                                                                                    1.301,48 x 100 x 5,2                     = 676,77 (imposta annua)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1000

                                                                                                                                                                    676,77 x  50% = 338,39 (imposta lorda annua al 50%)    51,65 (detrazione annua per ciascuno proprietario residente) = 286,74 ( imposta netta annua al 50%)

1° Rata (acconto)      286,74x50                                                                                                =  143,37       ( importo rata dovuto da ciascun contitolare)                                                                              100

2° Rata (saldo)      286,74 – 143,37                               =  143,37      ( importo rata dovuto da ciascun contitolare)                      

SANZIONI

Chi omette o ritarda il versamento dell’imposta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 % di ogni importo non versato.

Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto con un minimo di € 51.

Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.

Si applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 258 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sulle somme dovuta per imposta si applicano, per l’anno 2007, gli interessi moratori nella misura del 2,5% annuale (tasso legale).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione ICI, è possibile  regolarizzare la propria posizione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra. Tale facoltà è consentita a condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non siano iniziati, verifiche o altre attività di accertamento.

Il versamento, comprensivo dell’imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando l’apposito bollettino di versamento ici. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente deve comunicare all’Unità Organizzativa Gestione Entrate l’eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e  sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

Esempio nel caso solo di omesso o tardivo versamento dell’imposta la sanzione che di regola è del 30% si riduce:

1.        al 3,75% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 gg, dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata  (art. 13 D.lgs. 472/97);

2.        al 6% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30gg. dalla scadenza della rata ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13 D.lgs.472/97);

3.        al 12,50 % del tributo oltre il termine per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 23 del Regolamento Comunale delle Entrate approvato con delibera C.C. 47 del 31/3/2003).

Al  tutto vanno sommati gli interessi legali ( 2,5% dal 01/01/2004, 3% dal 01/01/2002,  3,5% dal 01/01/2001 al 31/12/2001, 2,5% dal 01/01/1999 al 31/12/2000). Per Esempio nel caso di ravvedimento operoso per l’anno 2007 gli interessi si ottengono moltiplicando il tributo non versato o tardivamente versato per il tasso di interesse 2,5%, per i gg. che intercorrono dalla data in cui il versamento  avrebbe dovuto essere effettuato al giorno in cui viene eseguito, diviso 36.500.

NB .. Nel caso di ravvedimento di cui al punto 3 la comunicazione deve avvenire tramite raccomandata a.r. così come previsto dall’articolo 23 comma 4 del Regolamento delle Entrate.

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