Assegno di maternità

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Ultimo aggiornamento Lunedì, 4 Marzo, 2024 - 12:55

CHE COS’È?

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata all'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, fatta eccezione per casi particolari sotto elencati.

A CHI SI RIVOLGE?

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale/ridotto).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).

L'assegno spetta quindi nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo.

Casi ordinari: L'assegno di maternità può essere richiesto dalle madri, residenti nel Comune di Livorno, che sono:

  • cittadine/i italiane/i;
  • cittadine/i comunitarie/i;
  • titolari di permesso di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • titolari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria:
  • apolidi e loro familiari;
  • titolari di permesso unico lavoro e loro familiari (DLGS 40/2014).

Casi particolari: L’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
  • in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
  • In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell’ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, all’ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l’inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo. *
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

Requisiti reddituali 2023

Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria), pari a € 19.185,13

Requisiti reddituali 2024

Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria), pari a € 20.221,13 .

COME SI ACCEDE?

La domanda va presentata al Comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000).

La domanda deve essere presentata seguendo le indicazioni presenti sul sito del Comune di Livorno,  Sportello del cittadino, Sezione del Sociale:

  • Accesso per casi ordinari: le domande si accettano soltanto tramite Portale, con credenziali SPID. Le domande presentate tramite mail o in formato cartaceo non possono essere accettate, pena la restituzione della domanda;
  • Accesso per casi particolari e persone ipovedenti: consegnando all'U.R.P. Comune di Livorno la modulistica scaricabile dalla sezione di riferimento.

Nelle rispettive sezioni, collegandosi al seguente link: https://srvarpagtw.comune.livorno.it/11

Nella sezione: PRESENTAZIONE DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITÀ.

Documentazione necessaria per la compilazione della domanda:

  1. Documento di identità in corso di validità: carta d'identità, patente guida, passaporto;
  2. Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
  3. Permesso di soggiorno valido o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso, per i richiedenti cittadini di paesi terzi;
  4. Se il richiedente è diverso dalla madre (art. 11 Decreto Ministeriale n. 452/00), si veda la sezione dei casi particolari – Modello 1.

Il modulo domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato dalla documentazione richiesta, pena la restituzione della domanda.

Il termine per presentare o apportare eventuali integrazioni (salvo i casi di attesa di permesso di soggiorno valido ai fini dell'istruttoria della domanda stessa) non può superare i sei mesi dalla nascita del minore o del suo ingresso nella famiglia anagrafica, in casi di adozione o affidamento preadottivo, pena il rigetto della domanda.

Nel caso in cui l’assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).

CHE COSA OFFRE?

  • Per i nati 2023: L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a euro 383,46 mensili, calcolato per cinque mesi (totale di €1.917,30 ), per ogni figlio, (G.U. Serie generale, n. 48 del 25-02-2023).
  • Per i nati 2024: L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2024, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a euro 404,17 mensili, calcolato per cinque mesi (totale di €2.020,85), per ogni figlio, (G.U. Serie Generale, n. 31 del 07-02-2024).

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

È una prestazione monetaria rivolta ai soggetti che, per lo stesso evento, non abbiano fruito di altra indennità di maternità o ne abbiano percepita una d'importo inferiore a quello dell'assegno stesso. In quest'ultimo caso le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale.

Casi di assegno ridotto: Per determinare l’importo della quota differenziale occorre sottrarre dall’importo totale dell’assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.

Perché INPS possa effettuare l’accredito, è necessario che venga indicato un codice IBAN bancario o postale.

TEMPI

Il Comune accoglie le domande e cura l’istruttoria.

Entro il giorno entro 45 gg dal ricevimento dell'istanza, verrà pubblicata sul sito del Comune di Livorno, sulla pagina dell’Albo Pretorio on-line, l'esito dell'istruttoria, consultabile all'indirizzo ( http://jcity.comune.livorno.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/igrid/154 ), tramite numero di protocollo assegnato al momento di presentazione della domanda

La pubblicazione sarà consultabile per 15 giorni dalla data della pubblicazione.

  • Se la verifica avrà esito negativo: verrà inviata una mail all'indirizzo mail riportato in domanda, con le motivazioni del rigetto.
  • Se la verifica avrà esito positivo, la pratica verrà trasmessa a INPS.

INPS provvederà ad un successivo controllo di loro competenza.

Alla fine di questo percorso l'INPS autorizzerà o rifiuterà la richiesta per l'assegno di maternità.

  • Se la verifica INPS avrà esito negativo: verrà inviata una mail all'indirizzo mail riportato in domanda, con le motivazioni del rigetto.
  • Se la verifica INPS avrà esito positivo: la domanda verrà accettata e INPS emetterà il mandato su l'iban riportato in domanda.

UFFICIO RESPONSABILE
Ufficio Marginalità e famiglia
Via Mondolfi, 173 - 57128 Livorno
Via di Montenero, 92 - 157128 Livorno (Ingresso al parcheggio)

RIFERIMENTI SOLO PER INFORMAZIONI
- TELEFONO: 0586824183
- E-MAIL: assegnomaternita@comune.livorno.it

 

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