Misure relative alle attività produttive e commerciali - Pubblicazione di News

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Mercoledì, 17 Aprile, 2024 - 09:20

EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2023

News 15 aprile 2024

EVENTI ALLUVIONALI 2023 -  BANDO INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 

Con decreto 6794 del 28 marzo 2024  la Regione Toscana ha approvato il bando per la concessione di Contributi a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate dagli eventi di ottobre e novembre 2023 per investimenti materiali e immateriali”

La misura intende sostenere la ripresa delle attività delle imprese imprese colpite dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto ed in c/capitale.

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 5.910.000 cui si aggiungono € 1.050.000 in forza di un accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze per un totale di  6.960.000.

Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese, ai professionisti e ad altri soggetti che esercitano un'attività economica, aventi sede legale e/o unità locale in Toscana, colpiti dagli eventi calamitosi (operanti in tutti i settori ad eccezione di agricoltura e pesca) in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nel bando.

L'aiuto ha un'intensità del 100% entro l’importo massimo concedibile di € 5.000 per interventi sugli immobili, acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi, progettazione e direzione lavori, investimenti immateriali.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line tramite il portale di Sviluppo Toscana https://bandi.sviluppo.toscana.it/alluvioniinvestimenti, fino alle ore 16:00 del 17 maggio 2024.

Per maggiori informazioni consulta la  pagina web sul sito Sviluppo Toscana


News 12 aprile 2024

EVENTI ALLUVIONALI 2023 - BANDO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

Con decreto 6607 del 26 marzo 2024  la Regione Toscana ha approvato il Bando per la Concessione ed erogazione di contributi in conto interessi a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi metereologici di ottobre e novembre 2023

La misura intende sostenere la ripresa delle attività delle imprese imprese colpite dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto (contributo in c/interessi) a valere su prestiti concessi da soggetti finanziatori. 

La dotazione finanziaria disponibile è pari a 5.910.000 € cui si aggiungono 439.118,73 € in forza di un accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze.

Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese e ai professionisti aventi sede legale e/o unità locale in Toscana, colpiti dagli eventi calamitosi (operanti in tutti i settori ad eccezione di agricoltura e pesca) in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nel paragrafo 4.2 del bando.

Il bando concede un contributo a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui prestiti già concessi o da concedere, il valore massimo del contributo è di 7.000 euro a fronte di un prestito previsto di 50.000 euro ed una durata fino a 36 mesi.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line tramite il portale di Sviluppo Toscana https://bandi.sviluppo.toscana.it/alluvioniinteressi/ fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per maggiori informazioni consulta la pagina web sul sito Sviluppo Toscana


News 24 gennaio 2024
I portali regionali per la richiesta dei danni privati, attività produttive ed economiche e per l’autonoma sistemazione rimarranno aperti ancora fino al 9 febbraio.


News 22 dicembre 2023
Prorogata la scadenza della procedura per ricognizione danni privati e attività produttive fino al 19 gennaio 2024.

Consulta qui gli atti statali e regionali conseguenti all'evento alluvionale del 2 novembre 2023.

CENSIMENTO E RICHIESTA DANNI

Sono stati pubblicati i moduli per la ricognizione dei danni a privati (Modello B1) e ad attività economiche e produttive (Modello C1) realizzati dal Dipartimento Nazionale e necessari per la richiesta danni provocati dagli eventi alluvionali.

I moduli compilati andranno caricati sulla procedura online di Regione Toscana. 

RICOGNIZIONE DANNI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dall'1 dicembre è attivo il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni attività produttive

Si accede al servizio online all’indirizzo https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze

A questo indirizzo istruzioni per la compilazione https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze/manuale

La procedura sarà attiva fino al 19 gennaio 2024 (termine prorogato).

RICOGNIZIONE DANNI PRIVATI

Dal 23 novembre è attivo il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni per i privati.

Si accede al servizio online all’indirizzo servizi.toscana.it/formulari

Consulta il TUTORIAL in pdf per la presentazione della domanda.

La procedura per i privati sarà attiva fino al 19 gennaio 2024 (termine prorogato).

Conservare scontrini e fatture delle spese già sostenute e foto dei danni subiti.

Per le informazioni di compilazione dei modelli B1 e C1 sono presenti le note esplicative nella sezione FAQ.


DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 48 - ENERGIA, POTERE D'ACQUISTO E TUTELA RISPARMIO - MISURE URGENTI

In G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 è pubblicato il Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Entrata in vigore: 30 settembre 2023

Di seguito alcune delle misure previste:

SOSTEGNO AL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE

Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:

  • la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
  • l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
  • la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Si incrementa di 7,5 milioni di euro il fondo destinato alle borse di studio per l’accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali.

SALVATAGGIO DI PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.


ASSUNZIONI DI GIOVANI “NEET”: INDICAZIONI PER L’INCENTIVO

Dal 31 luglio 2023 i datori di lavoro potranno richiedere l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET”.

Con la circolare INPS 21 luglio 2023, n. 68, l'INPS fornisce le istruzioni per l’incentivo economico riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato soggetti “NEET - Not (engaged in) Education, Employment or Training” nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2023.

L’incentivo, introdotto dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), è riconosciuto a domanda, per 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per nuove assunzioni di giovani che:

  • alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

La misura spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

Il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare all’INPS il modulo di domanda online “NEET23”, mediante il quale potrà prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo. Il modulo sarà disponibile dal 31 luglio 2023 all’interno del Portale delle Agevolazioni.


DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

In G.U. n. 103 del 4 maggio 2023 è pubblicato il Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Entrata in vigore: 5 maggio 2023


DECRETO-LEGGE 14 aprile 2023, n. 39

In G.U. n. 88 del 14 aprile 2023 è pubblicato il Decreto Legge 14 aprile 2023 n. 39:  Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Entrata in vigore: 15 aprile 2023


DECRETO 3 marzo 2023

In G.U. n. 85 dell'11 aprile 2023 è pubblicato il Decreto 3 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy: Modalita' semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale.


DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 

In G.U. n. 76 del 30 marzo 2023 è pubblicato il Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Entrata in vigore: 31 marzo 2023


AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE - CREDITO D’IMPOSTA PER CUOCHI PROFESSIONISTI

Con Decreto direttoriale 29 novembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo in favore dei cuochi professionisti, di cui al decreto interministeriale 1° luglio 2022.

La misura sostiene il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, attraverso la concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 6 mila euro.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 27 febbraio e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023 esclusivamente tramite la procedura informatica.

Per maggiori informazioni consulta la pagina web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy


DECRETO "AIUTI QUATER" - CONVERSIONE IN LEGGE

In G.U. n. 13 del 17 gennaio 2023 è pubblicata la Legge 13 gennaio 2023, n. 6: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Entrata in vigore: 18 gennaio 2023

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176


REGIONE TOSCANA - BANDO RISTORI DISCOTECHE 2022

Con Decreto Dirigenziale n. 25466 del 14.12.2022 la Regione Toscana ha approvato il bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operantinel settore delle discoteche”.

L’intervento è finalizzato a favorire la ripresa dell’attività economica delle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore delle discoteche, danneggiate a seguito delle restrizioni adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid-19, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione dei ricavi.

Possono presentare domanda  micro, piccole e medie imprese, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale toscano, che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente e che esercitino un’attività economica identificata come primaria nel settore economico individuato dal codice ATECO Istat:

  • 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night club e simili

  • 90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Per maggiori informazioni consulta la pagina web dedicata di Sviluppo Toscana.


LEGGE DI BILANCIO 2023

In G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, è pubblicata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Consulta qui per ulteriori dettagli.

Consulta qui il testo coordinato della Legge corredato delle relative note.


MINISTERO DEL TURISMO – SOSTEGNI ALLE IMPRESE NON SOGGETTE A OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO, AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO DI TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS COPERTI

Il Ministero del Turismo con Avviso pubblico del 24 Novembre 2022 ha definito i tempi e le modalità applicative per la presentazione delle domande e per la concessione delle risorse destinate al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 13921 del 26 ottobre 2022

Il contributo è destinato alle imprese che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30 per cento rispetto al totale del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e che esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 49.39.09.

L’ammontare del contributo è determinato proporzionalmente sulla base della riduzione del fatturato come specificato dall’art. 3 del Decreto e non potrà in ogni caso superare la cifra di 150.000,00 euro.

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo autobuscoperti@pec.ministeroturismo.gov.it allegando i documenti e moduli richiesti.

Sarà possibile trasmettere la domanda di contributo a partire dalle ore 16.00 del giorno 24 novembre 2022 e fino alle ore 16.00 del giorno 8 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni e scaricare la modulistica visita la pagina web del Ministero del Turismo.


MISE - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER RISTORANTI, BAR, PISCINE E CATERING

Con provvedimento n. 423342 del 18 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto destinati ai titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 22 novembre al 6 dicembre 2022 per via telematica accedendo all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni consulta qui ed anche la pagina web dell'Agenzia delle Entrate.


DECRETO "AIUTI QUATER"

In G.U. n. 270 del 18 novembre 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Entrata in vigore: 19 novembre 2022


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 144 DEL 23 SETTEMBRE 2022 - DECRETO AIUTI TER

In G.U. n. 269 del 17 novembre 2022 è pubblicata la Legge 17 novembre 2022, n. 175: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Entrata in vigore: 18 novembre 2022

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE  23 settembre 2022, n. 144


DIPARTIMENTO DELLO SPORT - FONDO A RISTORO DI SPESE SANITARIE E DI SANIFICAZIONE

Con il Dpcm del 3 ottobre 2022 sono state individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del bonus sanificazione dedicato alle società sportive.

L’agevolazione consiste in contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport ai sensi del d.lgs 39/2021.

Il contributo è riconosciuto per le spese effettuate tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 indicate dall'art.4 del decreto (spese ammissibili).

I beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti di riferimento (Federazioni o Leghe per le società sportive professionistiche, Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline Sportive per ASD e SSD).

A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante una procedura semplificata.

Le richieste possono essere trasmesse dal 7 novembre fino alla scadenza del 7 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica consulta la pagina web del Dipartimento per lo sport.


MISE - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

Il 31 Ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico relativo al “Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina” istituito dal DL del 17 maggio 2022, n. 50 (art. 18, c.1), finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto, a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subìto ripercussioni economiche negative derivanti dal conflitto in Ucraina.

Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;

  • nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;

  • hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo pari a 120 milioni di euro.

La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 attraverso la piattaforma on-line di Invitalia.

Per maggiori informazioni e scaricare la modulistica consulta qui la pagina web di Invitalia


REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI

Con Decreto Dirigenziale n. 20184 del 9.10.2022 la Regione Toscana ha approvato il bando “Contributi a fondo perduto a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici” .

L’intervento è finalizzato a favorire, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione dei ricavi, la ripresa delle attività economiche delle imprese che gestiscono parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici che, a seguito delle restrizioni adottate dal governo per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato una riduzione o sospensione delle attività.

Possono presentare domanda di contributo: micro, piccole e medie imprese, nonché professionisti, in possesso di tutti i requisiti riportati al paragrafo 2.2 del Bando, che gestiscono parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici ubicati sul territorio toscano e che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente con esercizio di un’attività economica identificata come primaria nel settore economico individuato dai seguenti codici ATECO Istat 2007:

  • 93.21.01 gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;

  • 91.04 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.

I richiedenti possono presentare istanza di accesso al contributo solo a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore di almeno il 20% rispetto all’ammontare dell’anno precedente.

L’aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto e verrà determinato in proporzione all’entità della riduzione in valore assoluto del fatturato/corrispettivi nella misura massima di euro 100.000,00 e minima di euro 1.000,00.

L’importo massimo del singolo contributo non potrà in ogni caso superare l’entità della perdita subita dal singolo soggetto richiedente nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019, tenuto anche conto di eventuali altri aiuti ricevuti per la stessa finalità, a livello sia nazionale sia regionale, nelle annualità 2020, 2021, 2022.

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile all’indirizzo: https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristoriparchitematici2022/ a partire dalle ore 9:00 del 24 ottobre 2022 e fino alle ore 17:00 del 18 novembre 2022.

Per maggiori informazioni consulta qui la pagina web dedicata di Sviluppo Toscana.


DECRETO AIUTI TER

In G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Entrata in vigore: 24 settembre 2022


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 2022, n. 115 - DECRETO AIUTI BIS

In G.U. n. 221 del 21 settembre 2022 è pubblicata la Legge 21 settembre 2022, n. 142: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Entrata in vigore: 22 settembre 2022

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 9 agosto 2022, n. 115


DECRETO AIUTI BIS

In G.U. n. 185 del 9 agosto 2022 è pubblicato il DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Entrata in vigore: 10 agosto 2022


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - ENERGIA E INVESTIMENTI (DECRETO AIUTI)

In G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è pubblicata la LEGGE 15 luglio 2022, n. 91: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. 

Entrata in vigore: 16 luglio 2022

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50


CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

In G.U. n. 139 del 16 giugno 2022 è pubblicata l'Ordinanza 15 giugno 2022 del Ministero della salute: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.


CORONAVIRUS - CONTRIBUTI AI SETTORI DEL "WEDDING", DELL'INTRATTENIMENTO E DELL'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE E DELL' HORECA

Con provvedimento n. 197396 del 8 giugno 2022  l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (decreto Sostegni bis).

Con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 (MISE/MEF), pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2022, erano stati precedentemente disciplinati i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

L’agevolazione è riconosciuta  alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

  • aver subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2020 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019; 
  • aver subito un peggioramento nell’ammontare del risultato economico di esercizio del periodo di imposta 2020 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare del risultato economico di esercizio del periodo di imposta 2019.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 9 giugno al 23 giugno 2022, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica consulta la pagina web dell'Agenzia delle Entrate.

Consulta su incentivi.gov.it ulteriori dettagli


CORONAVIRUS - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI DISCOTECHE E SALE DA BALLO

Con provvedimento del 18 maggio 2022  l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni ter), (cosiddetto contributo discoteche),

L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da “Covid-19”, adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022 mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.

Consulta la pagina web dell'Agenzia delle Entrate per ulteriori informazioni.


CORONAVIRUS - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Con provvedimento del 3 maggio 2022  l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto contributo ristorazione collettiva).

 L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 6 giugno 2022 al 20 giugno 2022 mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.

Consulta la pagina web dell'Agenzia delle Entrate per ulteriori informazioni.


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 24 DEL 24/03/2022

In G.U. n. 119 del 23 maggio 2022 è pubblicata la Legge 19 maggio 2022, n. 52: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Entrata in vigore: 24 maggio 2022

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 21 DEL 21/03/2022

In G.U. n. 117 del 20 maggio 2022 è pubblicata la Legge 20 maggio 2022, n. 51: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Entrata in vigore: 21 maggio 2022

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21


DECRETO ENERGIA E INVESTIMENTI (DECRETO AIUTI)

In G.U. n. 114 del 17 maggio 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il provvedimento, finalizzato a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, riguarda in particolare i seguenti ambiti:

  1. energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
  2. imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
  3. lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
  4. enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
  5. accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

 

1. ENERGIA

Bonus sociale energia elettrica e gas: la misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è estesa al terzo trimestre 2022 e sarà attuata dall’ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Rafforzamento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per energia elettrica e gas

  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%;
  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;
  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.
  • credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori: per far fronte all’eccezionale incremento del costo del carburante, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

Realizzazione di nuova capacità di rigassificazione: al fine di potenziare la sicurezza energetica nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la celere realizzazione di tali opere, oggetto di un procedimento unico attivabile su richiesta dei soggetti interessati alla realizzazione delle opere, saranno nominati uno o più Commissari straordinari di governo. 

Produzione di energia e semplificazioni: si individuano ulteriori aree idonee ai fini dell’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e vengono ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti. Vengono introdotte misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e per semplificare i procedimenti di autorizzazione per ammodernare le linee elettriche esistenti. Sono previste misure per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili.

Gestione dei rifiuti di Roma Capitale: al fine di consentire le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e prevenire criticità nella gestione dei rifiuti, il Sindaco, già nominato Commissario straordinario del Governo, predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti della città, regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate, approva i progetti di nuovi impianti.

Credito di imposta in materia di bonus edilizi

  • interventi ammissibili: la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo

2. IMPRESE

Garanzie in favore delle imprese (anche alla luce del quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato)

  • con riferimento alle imprese con sede in Italia: previa autorizzazione della Commissione europea, SACE S.p.A. può concedere, sino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, ivi compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari. 
    È altresì disciplinato, con norma autoapplicativa, il sistema di garanzie concedibili da SACE S.p.A. a condizioni di mercato per supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese. 
    Inoltre, sempre previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, potrà essere concessa in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
  • con specifico riferimento alle PMI agricole e della pesca e dell’acquacoltura: previa autorizzazione della Commissione europea, potrà essere concessa la garanzia diretta dell’ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare pari al 100% dell’importo del finanziamento a beneficio delle PMI che abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le materie prime.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina: sono stanziati 200 milioni di euro per il 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che abbiano perduto fatturato a causa dalla contrazione della domanda a seguito della crisi ucraina, abbiano registrato l’interruzione di contratti e progetti esistenti, siano state coinvolte nella crisi delle catene di approvvigionamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative della misura.

Rafforzamento dei crediti d’imposta 

  • per investimenti in beni immateriali 4.0: l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, dal 20 al 50%;
  • per formazione 4.0: le aliquote del credito d’imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese);
  • per il cinema: è potenziato il TAX credit sale cinematografiche: si modifica la misura del credito d’imposta e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il vigente tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Rifinanziamento del Fondo IPCEI – Progetti di Comune Interesse Europeo: è rifinanziato il Fondo IPCEI a supporto di iniziative industriali strategiche.

Misure per fronteggiare l’aumento dei prezzi materiali da costruzione: per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia. Sono stanziati complessivamente 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016.

Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese: al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati che possano soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, le università possono promuovere “Patti territoriali per l’alta formazione per le imprese” con soggetti pubblici e privati e ricevere un contributo statale a titolo di co-finanziamento, in particolare al fine di colmare i divari territoriali. I Patti devono recare la puntuale indicazione di progetti volti, tra l’altro, a potenziare l’offerta formativa nelle materie STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, integrate con altre discipline umanistiche e sociali.

3. LAVORO, POLITICHE SOCIALI E SERVIZI AI CITTADINI

Lavoro e pensioni. E’ riconosciuto un assegno per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.

Locazioni: è incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (c.d. “Fondo affitti”).
Servizi di cittadinanza digitale: il Ministero dello sviluppo economico stipula convenzioni con le amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale” per rendere accessibili i servizi dei comuni.

4. ENTI TERRITORIALI

Misure in favore di Regioni ed enti locali per il 2022: in ragione dell’aumento dei prezzi dell’energia, il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro. Per garantire la continuità dei servizi erogati, i contributi già stanziati in favore degli enti locali dal decreto-legge n. 17/2022 sono integrati con 200 milioni di euro (170 milioni in favore dei comuni e 30 milioni in favore di province e città metropolitane).

Misure in favore di Province e Città metropolitane: sono stanziati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 destinati alle province, alle città metropolitane, alle regioni a statuto ordinario e ad alcune regioni a statuto speciale che hanno subito una riduzione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC auto.

Misure in favore delle grandi città: per rafforzare gli interventi del PNRR, ai comuni con popolazione superiore a 800 mila abitanti sono riconosciuti contributi per un totale di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e il 2024, 100 milioni di euro per il 2025.

Misure per il riequilibrio finanziario di Province, Città metropolitane e Comuni capoluogo di provincia: sono stanziati 30 milioni di euro per il 2022 e 15 milioni di euro per il 2023 per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane in procedura di riequilibrio o in dissesto finanziario. 

5. ACCOGLIENZA E SUPPORTO ECONOMICO

Misure a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea: il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incrementare le disponibilità delle forme di accoglienza diffusa delle persone provenienti dall’Ucraina per un massimo di ulteriori 15 mila unità, ad incrementare i destinatari delle forme di sostegno economico per un massimo di ulteriori 20 mila unità, ad integrare il contributo forfettario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale in favore delle province autonome di Trento e Bolzano per un massimo di ulteriori 20 mila unità, a riconoscere ai Comuni che ospitano richiedenti il permesso di protezione temporanea un contributo una tantum per l’erogazione dei servizi sociali, nel limite di 40 milioni di euro per il 2022. 

Misure a favore dei minori non accompagnati: ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti sino ad un massimo ai 100 euro al giorno pro-capite. Si prevede a tal fine uno stanziamento di 58 milioni di euro per il 2022.

Conversione delle banconote ucraine: in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022, gli sfollati provenienti dall’Ucraina possono ottenere il cambio delle banconote denominate in “hryvnia” (“banconote ucraine”) in banconote denominate in euro. 

Prestito all’Ucraina: sono autorizzati uno o più prestiti a beneficio del Governo dell’Ucraina d’importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro per supportare il funzionamento della pubblica amministrazione ucraina e nell’ottica di salvaguardarne la stabilità macroeconomica.

Consulta qui la pagina web del Governo e la pagina web del MISE per ulteriori informazioni


CORONAVIRUS - LINEE GUIDA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE NEI CANTIERI

In G.U. n. 113 del 16 maggio 2022 è pubblicata l'Ordinanza 9 maggio 2022 del Ministero della salute: Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri».


CORONAVIRUS - BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI  

Al fine di sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

  •  dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020
  •  dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica consulta qui la pagina web dedicata dell'Agenzia delle Entrate.


CORONAVIRUS - MIMS - RISTORI PER IL RINNOVO DEL PARCO ROTABILE A FAVORE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA

In G.U n. 107 del 9 maggio è pubblicato il decreto direttoriale del 2 maggio 2022  del MIMS, che illustra i criteri e le modalità per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.

Il suddetto decreto da attuazione al precedente decreto interministeriale n. 433 del 28 ottobre 2021 (MIMS-MEF), successivamente modificato con decreto interministeriale del 29 marzo 2022. La misura prevede misure di sostegno per il settore del trasporto collettivo su strada non soggetta ad obblighi di servizio pubblico.

Il ristoro è relativo alle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018. Le risorse stanziate per la misura sono:

  • 50 milioni di euro, destinati alle imprese che hanno eseguito i succitati acquisti, ed hanno adibito detti autobus al servizio di noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
  • 20 milioni di euro, per gli acquisti di autobus, da parte di imprese esercenti i servizi di linea effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma https://contributoacquistiautobus.consap.it, compilando l'apposito format online, entro le ore 23.59 del 29 maggio 2022.

Qui ulteriori informazioni.


CORONAVIRUS - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Con provvedimento del 3 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (decreto Sostegni bis).

Con  decreto ministeriale 23 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022) il MISE aveva precedentemente disciplinato i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

L’intervento è finalizzato a mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha duramente colpito le imprese del settore della ristorazione collettiva.

L’agevolazione è riconosciuta alle imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15 % rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 15 %, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, la cui attività è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  1. 56.29.10 “Mense”;

  2. 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese richiedenti in possesso dei requisiti, con le seguenti modalità:

a) in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000;

b) le risorse finanziarie che residuano dall’assegnazione di cui alla precedente lettera a) sono ripartite tra tutti i soggetti beneficiari a seconda del numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa rispetto alla somma dei lavoratori dipendenti di tutte le imprese che hanno presentato richiesta e per le quali il contributo risulta spettante

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica consulta la pagina web dell'Agenzia delle Entrate.

Consulta anche la pagina web del MISE.


CORONAVIRUS - ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - NUOVE MISURE DAL 1° MAGGIO

In G.U. n. 100 del 30 aprile 2022 è pubblicata l'Ordinanza 28 aprile 2022: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Consulta qui la scheda "LE NUOVE MISURE DAL 1° MAGGIO" realizzata da ANCI TOSCANA


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 17 DEL 1/03/2022

In G.U. n. 98 del 28 aprile 2022 è pubblicata la Legge 27 aprile 2022, n. 34: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Entrata in vigore: 29 aprile 2022

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17


CORONAVIRUS - NUOVE LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

In G.U. n. 79 del 4 aprile 2022 è pubblicata l'Ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero della salute: Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».

Il documento contiene indirizzi operativi finalizzati a  consentire  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle attività economiche e sociali e reca principi di carattere generale nonché misure specifiche per i singoli settori di attività:  Ristorazione e cerimonie. Attività turistiche e ricettive. Cinema e spettacoli dal vivo. Piscine termali e centri benessere. Servizi alla persona. Commercio. Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre. Parchi tematici e di divertimento. Circoli culturali, centri sociali e ricreativi. Convegni, congressi e grandi eventi fieristici. Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Sagre e fiere locali. Corsi di formazione. Sale da ballo e discoteche.

Consulta qui il testo delle Linee guida allegato all'Ordinanza 1 Aprile 2022.


MISE - FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, istituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid e prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L'importo dell'agevolazione, concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, è stabilito per ciascuno dei soggetti aventi diritto, applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000.

Con decreto direttoriale 24 marzo 2022 sono stati definiti i criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, il cui indirizzo sarà comunicato sul sito del MISE.

Consulta qui la pagine web del MISE per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione e la modulistica.


MITE - DAL 30 MARZO AL VIA IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SOCIETA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SELEZIONE E RICICLO DI RIFIUTI IN ALLUMINIO

Al via dal 30 marzo 2022 il Fondo per le società che gestiscono impianti di riciclo dei rifiuti in alluminio di cui all’articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Possono presentare domanda di accesso al contributo straordinario, le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104.

Per maggiori informazione consulta la sottosezione Invitalia - Incentivi e Misure.


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 27/01/2022

In G.U. n. 73 del 28 marzo 2022 è pubblicata la Legge 28 marzo 2022 n. 25: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Entrata in vigore: 29 marzo 2022

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE  27 gennaio 2022, n. 4


CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

In G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 è pubblicato il Decreto - Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di constrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID - 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Consulta qui il sito del Governo per ulteriori informazioni.


DECRETO ENERGIA

In G.U. n. 67 del 21 marzo 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Consulta qui per ulteriori informazioni


CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19

In G.U. n. 60 del 12 marzo 2022 è pubblicata l'Ordinanza 11 marzo 2022 del Ministero della Salute: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta", con la quale cessano di avere efficacia, anche per la Toscana, le misure di cui alla c.d. "zona gialla" e si applicano le misure di cui alla c.d "zona bianca", come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli art. 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 1 DEL 7/01/2022

In G.U. n. 56 dell'8 marzo 2022 è pubblicata la Legge 4 marzo 2022, n. 18: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Entrata in vigore: 9 marzo 2022

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1


CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19

In G.U. n. 54 del 5 marzo 2022 è pubblicata l'Ordinanza 4 marzo 2022 del Ministero della salute: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento", con la quale è rinnovata, per un periodo di ulteriori 15 giorni, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 18 febbraio 2022, con conseguente applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla».


CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19

In G.U. n. 42 del 19 febbraio 2022 è pubblicata l'Ordinanza 18 febbraio 2022 del Ministero della salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta", con la quale è rinnovata, per un periodo di ulteriori 15 giorni, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, con conseguente applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla». 


CORONAVIRUS - MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

In G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Entrata in vigore: 27 gennaio 2022

Si riportano, di seguito, le principali misure:

• rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, con 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinato alle attività che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate con l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (art. 1);

• istituzione nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto in favore delle imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate con i codici ATECO elencati dal Decreto (art. 2);

• incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (di cui all'art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 3);

• incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo Unico Nazionale Turismo di cui all'art. 1, comma 366, della Legge di Bilancio 2022 (art. 4, comma 1);

esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 7 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione (art. 4, comma 2);

• estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati (art. 5);

esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale (di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in favore dei datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell'Allegato I al Decreto, che - dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 - sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 7);

proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022 (art. 22).

Il Decreto dispone, inoltre, importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10), più alcune modifiche all'articolato del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 23).


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 172 DEL 26/11/2021

In G.U. n. 19 del 25 gennaio 2022 è pubblicata la Legge 21 gennaio 2022, n. 3: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.

Entrata in vigore: 26 gennaio 2022

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172


CORONAVIRUS - INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE ESSENZIALI E PRIMARIE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE QUALI NON E' RICHIESTO IL POSSESSO DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

In G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 "Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19".

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità, per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto;
  • sanitario;
  • veterinario;
  • di giustizia;
  • di sicurezza personale.

Entrata in vigore del provvedimento: 1 febbraio 2022


CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS - REGIONE TOSCANA

Consulta l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 gennaio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana" con la quale è rinnovata, per un periodo di ulteriori 15 giorni, l'Ordinanza del Ministro della Salute 7 gennaio 2022, con conseguente applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla». 


AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI, NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Pubblicato l'Avviso con il quale Il Comune di Livorno, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze economiche legate all’emergenza Covid-19, intende supportare gli operatori presenti sul territorio comunale che hanno subito restrizioni e perdite in termini economici a causa dell’emergenza sanitaria e che utilizzino o abbiano utilizzato, per le loro attività economiche e commerciali, beni immobili di proprietà comunale, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.

Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 13:00 del giorno 31 gennaio 2022.

Consulta qui ulteriori informazioni.


CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

In G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

Entrata in vigore del provvedimento: 8 gennaio 2022

Consulta inoltre l'Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta" relativa all'applicazione della c.d. "zona gialla" anche alla Regione Toscana.

Consulta qui la Scheda Anci Toscana 8 gennaio 2022: Le nuove regole contro il Covid19 - dal 10 gennaio Toscana in zona gialla
Consulta qui la Tabella attività consentite senza/con green pass base/rafforzato


FONDO GRANDI IMPRESE IN DIFFICOLTA' - RIAPRE LO SPORTELLO INVITALIA

Il Fondo GID è l'incentivo rivolto alle grandi imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria a seguito dell'emergenza Covid-19. Promosso dal MISE e gestito da Invitalia, ha una dotazione di 400 milioni di euro.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 e fino alle ore 11:59 del 29 aprile 2022.

Consulta qui il decreto del Direttore generale pubblicato sul sito del MISE con il quale sono stati definiti nuovi termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo.

Consulta qui il sito di Invitalia per ulteriori informazioni.


CORONAVIRUS - LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

In G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021 è pubblicata l'Ordinanza 2 dicembre 2021 del Ministero della salute: Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ATTIVITA' CHIUSE

Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che detta modi e tempi per richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”, a favore dei titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per le misure anti-Covid.

Istanze dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.

Consulta qui la sottosezione del sito relativa all'Agenzia delle Entrate

Consulta qui il sito del MISE


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "PEREQUATIVO"

Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che da il via alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal Decreto Sostegni - bis.

Istanze dal 29 novembre al 28 dicembre 2021.

Consulta qui la sottosezione del sito relativa all'Agenzia delle Entrate.


CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS
In G.U. n. 282 del 26 novembre 2021 è pubblicato il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali."

Entrata in vigore: 27 novembre 2021


RISTORI GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso per la presentazione delle istanze di contributo in favore di guide e accompagnatori turistici che non hanno presentato istanza in base al Decreto direttoriale 27 ottobre 2020, n. 63 recante Avviso pubblico ai sensi dell’art.4 comma 1 del DM 2 ottobre 2020 n.440.

Le istanze possono essere compilate e trasmesse on line a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 24 novembre 2021.

Lo sportello telematico è accessibile al seguente indirizzo: 

https://sportellocontributoministeroturismo.invitalia.it/

Consulta qui ulteriori informazioni.


NUOVO AVVISO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD

Al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all’attività sportiva di base, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione dei contributi a fondo perduto da destinare alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche che, in via generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell’anno 2020.

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo sport che sarà attiva, come per le precedenti procedure, in base allo svolgimento di due diverse sessioni di partecipazione.

Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.

Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021

Consulta qui il Decreto e l'Avviso.

Per ulteriori informazioni, consulta qui il sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.


CONTRIBUTO  A FONDO PERDUTO PER LE START UP

Pubblicato in GU n. 264 del 5/11/2021 il DECRETO 10 settembre 2021 che reca le disposizioni attuative dell'art. 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, concernente il riconoscimento di un contributo a fondo perduto dell'importo massimo di 1.000 euro a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2018 ma la cui attività economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell'anno 2019, in base alle risultanze del registro delle imprese e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal predetto art. 1-ter.

Accesso al contributo: i soggetti interessati possono presentare istanza all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità definite con apposito provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Consulta qui il provvedimento dell'8 novembre 2021 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Consulta qui la sottosezione dedicata alle informazioni sulle misure fiscali fornite dall'Agenzia delle Entrate.


MISURE STRAORDINARIE PER IL TURISMO

Pubblicati sul sito del Ministero del Turismo i seguenti Avvisi:

  • Avviso  riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi, pari a 32milioni di euro previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del DM del 24 agosto 2021, destinati al ristoro di Agenzie di viaggio e Tour Operator che NON hanno presentato istanza di contributo ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 – rep. 35, recante avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale del 12 Agosto 2020 n. 403.
  • Avviso riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi, pari a 10milioni di euro previsti dall’articolo 7 del DM del 24 agosto 2021, prot. SG/243, destinati al ristoro delle agenzie di animazione per i villaggi turistici.
  •  Avviso riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi, ai sensi dell’articolo 6, commi 6-8, del decreto ministeriale del 24 agosto 2021, prot. n. SG / 243, pari a 50milioni di euro destinati al ristoro delle perdite subite dalle imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10milioni di euro.
  •  Avviso riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi pari a 2milioni di euro destinati al ristoro delle perdite subite nell’anno 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DM del 11 agosto 2021

Le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 29 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni consulta qui il sito del Ministero del Turismo.


CORONAVIRUS - ACCESSO ALLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

In G.U. n. 241 dell'8 ottobre 2021 è pubblicato il Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".

Entrata in vigore: 9 ottobre 2021.


FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE - MODALITA' ATTUATIVE

In G.U. n. 240 del 7 ottobre 2021 è pubblicato il Decreto 9 settembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico "Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse"  che individua i soggetti beneficiari, l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo di cui all’articolo 2, commi 1-4, del “Decreto Sostegni-bis”.

Possono beneficiare degli aiuti a valere sul Fondo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”, svolgono, come prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021 e che hanno registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente, quella identificata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili” è prevista una maggiorazione del contributo, in ragione di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021.

Termini e modalità di richiesta dell'aiuto

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle istanze per richiedere il contributo, saranno definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Consulta il sito del MISE per ulteriori informazioni.


PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 (*)

In G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 è pubblicato il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Entrata in vigore: 22 settembre 2021.

(*) In G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 è pubblicata la LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 105 DEL 23/07/2021

In G.U. n. 224 del 18 settembre 2021 è pubblicata la LEGGE 16 settembre 2021, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche"

Entrata in vigore: 19 settembre 2021.


ESONERO CONTRIBUTI SETTORI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DEL COMMERCIO E DEL SETTORE CREATIVO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO

Via libera dalla Commissione europea

La Commissione europea ha approvato, ai sensi della normativa UE in materia di aiuti di Stato, l'esonero contributivo previsto dall'art. 43 del Decreto-legge Sostegni-bis in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, nonché nei settori creativo, culturale e dello spettacolo, particolarmente colpiti dagli effetti economici connessi all'emergenza epidemiologica in corso.

L'aiuto mira a preservare i livelli occupazionali mediante il riconoscimento dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, dovuti dal 25 maggio al 31 dicembre 2021, in misura non superiore al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Consulta la notizia sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO SOSTEGNI BIS - NOVITA' NEL SETTORE LAVORO

In sede di conversione del Decreto Sostegni Bis, avvenuta ad opera della Legge 23 luglio 2021, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che è stato contestualmente abrogato.

Di seguito, le principali novità.

Trattamenti di integrazione salariale:
- ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
- ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all'art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Contratti a tempo determinato:
- con l'introduzione dell'art. 41 bis è stato modificato l'art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato nel senso che la durata del contratto potrà essere superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015" e ciò fino al 30 settembre 2022.

Aree di crisi industriale complessa:
- stanziamento di euro 500.000 per l'anno 2021 per garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, la non applicazione delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga (di cui all'art. 2, comma 66 della legge n. 92/2012).

Nel testo, sono inoltre state inserite altre misure di sostegno alle imprese:
contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021 da riconoscersi sulla base dei criteri previsti di un Decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze tenendo anche conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019;
incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore, nella misura di 20 milioni per il 2021;
agevolazioni per il settore del lavoro agricolo e del settore creativo e culturale e dello spettacolo.


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SOSTEGNI BIS

In G.U. n. 176 del 24 luglio 2021 è pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Entrata in vigore: 25 luglio 2021.

Consulta qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73.


PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE N. 105 DEL 23/07/2021

In G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 è pubblicato il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche"

Si segnala, in particolare, l'art. 3 che dispone in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 a far data dal 6 agosto 2021.


BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI SETTORI DELLA RISTORAZIONE E DELLO SPORT IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19

Pubblicato il 22 giugno 2021 il bando del Comune di Livorno a sostegno delle imprese livornesi che operano nei settori della Ristorazione e dello Sport.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributi a fondo perduto. Domande fino al 19 luglio 2021.
Le risorse complessivamente stanziate dal Comune ammontano a 200.000 euro.
L’ammontare del contributo per singolo beneficiario è pari a 1.000 euro, fatte salve le specifiche riportate nel bando.

Le risorse stanziate saranno assegnate sulla base di due apposite graduatorie determinate in funzione della percentuale di calo del fatturato/corrispettivi registrata e nei limiti della disponibilità dei fondi.

Consulta qui la sezione dedicata al bando.


NEWS 29 MAGGIO 2021

CORONAVIRUS - LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

In G.U. n. 136 del 9 giugno 2021 è pubblicata l'Ordinanza 29 maggio 2021 del Ministero della salute "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»".

Consulta qui le Linee Guida.


FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Pubblicato sul sito del MISE il decreto 13 maggio 2021 relativo all'approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Consulta qui per ulteriori informazioni.


PUBBLICATO IL DECRETO "SOSTEGNI BIS" - DECRETO IMPRESE, LAVORO, GIOVANI E SALUTE (*)

(*) convertito in LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 

In G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 è pubblicato il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

  1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
  2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
  3. tutela della salute;
  4. lavoro e politiche sociali;
  5. sostegno agli enti territoriali;
  6. giovani, scuola e ricerca;
  7. misure di carattere settoriale.

 

1) Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.

La misura si articola su tre componenti:

  • la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
  • una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori misure:

  • credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 miliardi di euro;
  • esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro;
  • il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021;
  • viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale;
  • viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;
  • viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100 milioni di euro;
  • viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;
  • viene rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta ‘plastic tax’.

2) Accesso al credito e liquidità delle imprese

L’obiettivo di queste misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.
In particolare:

  • viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
  • nell’ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
  • al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;
  • è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’;
  • viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
  • con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

3) Tutela della salute

Il decreto stanzia 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie e per l’erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19.

4) Lavoro e politiche sociali

Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l’introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica. In particolare, il decreto prevede:

  • quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
  • una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
  • il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
  • l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
  • l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
  • l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

5) Sostegno agli enti territoriali

Sono introdotte misure per complessivi 1,9 miliardi al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella difficile congiuntura economica. Fra gli interventi principali, vengono destinati 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell’imposta di soggiorno. Inoltre, viene istituito un fondo da 500 milioni di euro per il percorso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.

6) Giovani, scuola e ricerca

Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base. In particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80 per cento. Sono previste risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.

7) Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi 

Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).
Inoltre, si prevede un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell’aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

8) Misure di carattere settoriale

Ulteriori risorse sono state stanziate per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono previsti 400 milioni di euro; vengono incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni culturali e musei. Si introduce una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.

9) Trasporto areo di linea

Si incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria. Inoltre, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano industriale, è concesso, per l’anno 2021, ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.

Per ulteriori informazioni consulta anche questa sezione.


PUBBLICATA LA LEGGE 21 MAGGIO 2021 N. 69 RECANTE LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 41/2021 (CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI)

Pubblicata in GU n. 120 del 21 maggio 2021 la Legge n. 69/2021  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

Entrata in vigore: 22 maggio 2021.

Consulta qui il testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69.


PUBBLICATO IL DECRETO "RIAPERTURE BIS"

In G.U. n. 117 del 18 maggio 2021 è pubblicato il Decreto - Legge 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Di seguito le principali previsioni.

Parametri di ingresso nelle “zone colorate

  • In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Modifiche nelle “zone gialle”

  • Dall’entrata in vigore del decreto (18 maggio), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Consulta qui il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 19.

Consulta anche le FAQ pubblicate sul sito del Governo.


CORONAVIRUS: D.L. 13 MARZO 2021, n. 30 - CONVERSIONE IN LEGGE

In G.U. n. 112 del 12 maggio 2021 è pubblicata la Legge 6 maggio 2021, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena."

In sede di conversione, sono state apportate modifiche al D.L. 13 marzo 2021, n. 30 sia in tema di congedi per i genitori lavoratori dipendenti, sia di smartworking.

Consulta qui il testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2021 n. 61.

Consulta qui per maggiori informazioni.


CORONAVIRUS - PROROGA STATO DI EMERGENZA
In G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 è pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".


CORONAVIRUS - PROROGA TERMINI

In G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 è pubblicato il Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".


PUBBLICATO IL DECRETO "RIAPERTURE"

In G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 è pubblicato il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (*)

(*) convertito in LEGGE 17 giugno 2021, n. 87

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio dal virus.

Di seguito le principali previsioni.

Proroga dello stato d'emergenza
Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. 

Certificazioni verdi
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle 
Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa

Scuola e università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). 

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. 

Competizioni ed eventi sportivi
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Sport di squadra, piscine, palestre
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. 

Consulta qui le SLIDE pubblicate sul sito del Governo.

Dal 26 aprile la Toscana torna in zona gialla - Consulta qui la scheda predisposta da ANCI Toscana.

Consulta qui l'Ordinanza del Ministero della Salute 23 aprile 2021, pubblicata in G.U n. 98 del 24 aprile 2021.

Consulta qui le FAQ pubblicate sul sito del Governo.

Consulta qui la Circolare ai prefetti sulle misure per le riaperture dal 26 aprile.


VACCINAZIONI ANTI-COVID NEI LUOGHI DI LAVORO, PUBBLICATE LE INDICAZIONE AD INTERIM

L’Inail, i Ministeri del Lavoro e della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza hanno elaborato e diffuso in data 13 aprile 2021 un documento che fornisce indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro e sulla procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori, con il coinvolgimento dei medici competenti o di altri operatori sanitari convenzionati con il datore di lavoro.

Il documento è consultabile qui


TOSCANA IN ZONA ARANCIONE - PUBBLICATA LA NUOVA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

In G.U. n. 86 del 10 aprile 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza 9 aprile 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia  Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana".

Toscana in zona arancione (zona rossa per i Comuni della provincia di Prato e della Città Metropolitana di Firenze elencati nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 10 aprile 2021).

Entrata in vigore: da lunedì 12 aprile 2021

Alcune misure valide per la zona arancione:

COMMERCIO

  • Tutti aperti, con i consueti orari (compresi i servizi di parrucchieri, barbieri, centri estetici)
  • Chiusi nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi all'interno dei centri commerciali (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie)

BAR E RISTORANTI

  • Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie)
  • È sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio; asporto consentito fino alle 22, eccetto per gli esercizi con codice Ateco 56.3 (esercizi senza cucina) possibile solo fino alle 18. Vietato il consumo sul posto o nelle adiacenze.

Consulta qui la scheda predisposta da ANCI Toscana relativa alle misure in zona arancione in vigore dal 12 aprile 2021.

Consulta qui le FAQ pubblicate sul sito del Governo.


TOSCANA ANCORA IN ZONA ROSSA - PUBBLICATA LA NUOVA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IN G.U. n. 81 del 3 aprile 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza 2 aprile 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta", che conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in «zona rossa» delle citate Regioni.

Entrata in vigore: martedì 6 aprile 2021.


PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 2021, n. 44 CONTENENTE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (*)

(*) convertito in LEGGE 28 maggio 2021, n. 76 

In G.U. n. 79 del 1° aprile 2021 è pubblicato il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

L'art. 1 del Decreto prevede la proroga dal 7 aprile e fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Consulta qui ulteriori informazioni.


COVID-19, DALLA REGIONE TOSCANA 25 MILIONI DI EURO PER NUOVI RISTORI ALLE IMPRESE

La Regione Toscana annuncia interventi per oltre 25 milioni di euro a sostegno delle imprese.

I primi tre bandi attesi tra aprile e maggio: contributi a fondo perduto da 2500 euro

Aiuti destinati all’artigianato artistico, ai ristoratori (ma anche ai fornitori che stanno a monte), a chi organizza eventi e cerimonie, alle imprese dello svago o a chi, come le palestre, è impegnato nell’attività sportiva e alla filiera del turismo. Nuove e vecchie categorie dunque, con priorità  per chi  fino ad oggi non aveva potuto godere degli aiuti: i ristoratori che hanno già ricevuto un contributo con il primo bando non potranno ad esempio partecipare di nuovo. Inoltre non ci sarà per nessuno click day: si entrerà in graduatoria in base al calo del fatturato, con perdite di almeno del 30%.

Il primo bando a partire sarà quello destinato all’artigianato artistico, ovvero tutte quelle micro, piccole e piccolissime imprese impegnate nelle lavorazioni più disparate ma che con le loro botteghe si rivolgono tutte essenzialmente ai turisti ed hanno visto le loro entrate azzerate: 3 milioni e 800 mila euro, domande dal 16 al 30 aprile

Quindi sarà la volta della filiera della ristorazione: 4 milioni di euro a disposizione del bando bis con le richieste di partecipazione che potranno essere spedite dal 4 al 18 maggio (due milioni a disposizione dei ristoranti ed altri due per i fornitori).

Il 19 maggio uscirà anche il bando per gli organizzatori di eventi (matrimoni compresi, e dunque anche l’indotto),  per le imprese dello svago, gli spettacoli viaggianti e l’attività sportiva: sono stati stanziati 2 milioni e 730 mila euro, tempo fino al 3 giugno per inviare i documenti.  Nel dettaglio un milione sarà riservato a palestre e impianti sportivi, 230 mila euro allo spettacolo viaggiante e itinerante, un milione e mezzo per tutto l’indotto legato all’organizzazione di matrimoni ed eventi (fotografi e fiorai compresi, ad esempio).

Per i tre bandi che saranno pubblicati per primi – artigianato artistico, ristorazione e filiera, mondo degli eventi, svago ed attività sportiva – è previsto un contributo a fondo perduto di 2500 euro per ciascuna impresa. Per poter partecipare occorre aver avuto in tutto il 2020 un calo di fatturato (o dei corrispettivi) pari almeno al 30%. Per chi nel 2019 non era attivo (e non si possono dunque fare raffronti) il ristoro sarà concesso in base ai mesi di attività nel corso del 2020. I bandi saranno tutti gestiti da Sviluppo Toscana, società partecipata dalla Regione.

Due, infine, saranno gli interventi rivolti al mondo del turismo: 14 milioni e 600 mila euro le risorse complessivamente a disposizione, tra cui anche i fondi stanziati di recente del governo. Per l’attivazione di queste due misure si attenderà la conversione del decreto legge del 13 marzo. In particolare saranno sei i milioni destinati a taxisti, noleggiatori con conducente, guide ed agenzie di viaggio (verrà data priorità a chi è rimasto escluso dal click day) e 8 milioni e 600 mila euro le risorse rivolte alle strutture ricettive.   

Consulta qui ulteriori informazioni.

Consulta qui:

(*)  Con Delibera di Giunta RT n. 514 del 10/05/2021 la Regione ha modificato l'Allegato B della suddetta Delibera n. 318 del 29/03/2021.


TOSCANA IN ZONA ROSSA - PUBBLICATA LA NUOVA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IN G.U. n. 75 del 27 marzo 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza 26 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta".

Entrata in vigore: lunedì 29 marzo 2021.

COMMERCIO

• Sono sospese tutte le attività commerciali, fatta eccezione per quelle alimentari e di prima necessità (di cui allegato 23, es: ottica, ferramenta, carburante, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, profumerie, librerie, vivai, piante e fiori, articoli sportivi)
• Sono sospesi i mercati salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti
• Chiusi i servizi di parrucchieri, barbieri e centri estetici; restano aperte lavanderie, tintorie e pompe funebri (allegato 24 modificato)

BAR E RISTORANTI

Resta sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie
È sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio; asporto consentito fino alle 22, eccetto per gli esercizi con codice Ateco 56.3 (esercizi senza cucina) possibile solo fino alle 18. Vietato il consumo sul posto o nelle adiacenze.

Consulta qui la scheda predisposta da ANCI Toscana relativa alle misure in vigore fino al 6 aprile 2021.

Consulta qui le FAQ pubblicate sul sito del Governo


DECRETO SOSTEGNI - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Istanze a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.

Con un provvedimento sono state definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Consulta qui il Provvedimento aggiornato , il Modello e le Istruzioni

Comunicato stampa del 23 marzo 2021

Comunicato stampa del 30 marzo 2021

Consulta qui la Guida sul Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Ulteriori informazioni in questa sezione 


PUBBLICATO IL DECRETO "SOSTEGNI"

Pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 il  il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

Entrata in vigore: 23 marzo 2021.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:

  1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore
  2. lavoro e contrasto alla povertà
  3. salute e sicurezza
  4. sostegno agli enti territoriali
  5. ulteriori interventi settoriali


1) Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro. (*)

(*) Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto,  i  soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta  giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento  necessario all'attuazione delle presenti disposizioni  sono  definiti  con  provvedimento del  Direttore dell'Agenzia delle entrate. 

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

  • un Fondo per il turismo invernale
  • l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti
  • la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

2) Lavoro e contrasto alla povertà
In tale ambito, il decreto prevede:

  • la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021
  • la proroga della Cassa integrazione guadagni
  • il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione
  • una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi
  • il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande
  • il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari
  • l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore
  • la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità

3) Salute e sicurezza
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:

  • un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
  • la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
  • il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
  • un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
  • la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

4) Enti territoriali
Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

5) Interventi settoriali
Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:

  • un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate
  • il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo
  • il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate
  • un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico
  • un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale
  • un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo
  • l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati
  • l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Consulta qui la sintesi delle misure pubblicata sul sito del Governo

Consulta qui il sito del MISE

Consulta qui il sito del MEF

Consulta qui le slide Decreto Sostegni per il Lavoro pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, n. 30 CONTENENTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARANTENA

Pubblicato in G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il DL n. 30 del 13 marzo 2021 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena".

Entrata in vigore: 13 marzo 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30).

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021 applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Consulta qui le FAQ "COVID-19 - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo".

Consulta qui la SCHEDA RIEPILOGATIVA predisposta da ANCI Toscana.

Consulta qui la SCHEDA RIEPILOGATIVA predisposta da ANCI.


PUBBLICATA LA LEGGE 12 MARZO 2021 N. 29 RECANTE LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 2/2021

Pubblicata in GU n. 61 del 12 marzo 2021 la Legge n. 29/2021  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

Entrata in vigore: 13 marzo 2021.

Consulta qui il testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021), coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29 .


PUBBLICATO IL DPCM 2 MARZO 2021  CONTENENTE ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

Pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021 il nuovo DPCM 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

Le disposizioni del nuovo DPCM si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, e confermano, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.
 
ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
 
SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 
MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.


MILLEPROROGHE - CONVERSIONE IN LEGGE

In G.U. n. 51 dell'1 marzo 2021 è pubblicata la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.

Entrata in vigore del provvedimento: 2 marzo 2021.

Consulta qui il testo del DL 31 dicembre 2020, n. 183 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.


BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Pubblicato il 22 febbraio 2021 il bando del Comune di Livorno a sostegno degli accompagnatori turistici residenti a Livorno.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributi a fondo perduto. Domande fino al 9 marzo 2021.
Le risorse complessivamente stanziate dal Comune, come ristoro per il periodo di emergenza da Covid-19, ammontano a 8.000 euro.
L’ammontare del contributo per singolo beneficiario è di 500 euro.

Consulta qui la sezione dedicata al bando.


13 febbraio 2021 - COVID-19: ulteriori misure per evitare la diffusione del virus

In G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021 è stata pubblicata l' ordinanza 12 febbraio 2021, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano."


INTRATTENIMENTO DIGITALE - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI

In G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto 18 dicembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico "Modalita' per la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per l'intrattenimento digitale".

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese e dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto ammesso.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna “impresa unica” non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Consulta qui maggiori informazioni


IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO PER IL SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA DEL TESSILE

E’ stato pubblicato in G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2021 il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 dicembre 2020 che definisce le modalità e i criteri per richiedere le agevolazioni a sostegno delle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori. Per la misura, prevista nel decreto rilancio, sono disponibili 5 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di progetti presentati da piccole imprese di nuova o recente costituzione che realizzano progetti innovativi e tecnologici.

Il provvedimento mira a sostenere il settore del tessile, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

E’ prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite dei fondi disponibili.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.

Le domande dovranno essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento direttoriale, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione.

Per maggiori informazioni


"BANDO OPERATORI ITINERANTI" DELLA REGIONE TOSCANA

Domande fino al 29 gennaio 2021

L’intervento è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore degli spettacoli viaggianti ed itineranti e quelle che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere e nei mercati turistici, particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19.

L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto di importo pari a:

  • Euro 2.500,00 per ciascun beneficiario, nel caso di esercenti attività di spettacolo viaggiante ed itinerante
  • Euro 1.500,00 per ciascun beneficiario, nel caso degli ambulanti di fiere e mercati turistici

a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 30 novembre 2020 sia inferiore di almeno il 50,00% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 novembre 2019.

Il bando e le informazioni sono consultabili sul sito di SviluppoToscana.


"BANDO RISTORATORI" DELLA REGIONE TOSCANA

Domande fino al 25 gennaio 2021

L’intervento è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nel campo della ristorazione e del divertimento, nei settori economici individuati dai codici Ateco Istat 56 - Attività dei servizi di ristorazione e 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili, particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19.

L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto di importo pari ad Euro 2.500,00 a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 30 novembre 2020 sia inferiore di almeno il 40,00% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 novembre 2019.

Il bando e le informazioni sono consultabili sul sito di SviluppoToscana.


PUBBLICATO IL DPCM 14 GENNAIO 2021  CONTENENTE LE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19

Pubblicato in GU n. 11 del 15 gennaio 2021 il nuovo DPCM 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Le disposizioni del nuovo DPCM si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021. 

Consulta qui le disposizioni suddivise per aree di criticità


PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2021, n. 2 CONTENENTE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

Pubblicato in GU n. 10 del 14 gennaio 2021 il DL n. 2 del 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021."

Entrata in vigore: 14 gennaio 2021.


PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI BILANCIO 2021 CON IMPORTANTI MISURE IN MATERIA DI LAVORO

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, che prevede numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell'emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese. 

Consulta qui una selezione delle misure in materia di lavoro

Consulta qui la Legge di Bilancio 2021


PUBBLICATA LA LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N. 176 RECANTE LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 137/2020

Pubblicata in GU n. 319 del 24 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 43, la Legge n. 176/2020  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Consulta qui il Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.


DECRETO "NATALE"

Consulta qui le slide riepilogative pubblicate sul sito del Governo.


PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N. 172 RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (***)

 (***) Consulta qui il testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 313 del 18 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2021, n. 6 , recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.» - (GU n.24 del 30-1-2021)

Pubblicato in GU n. 313 del 18 dicembre 2020 il nuovo Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Le disposizioni del nuovo Decreto si applicano dal 19 dicembre 2020.

Spostamenti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158 nei  giorni  festivi   e prefestivi compresi tra il 24 dicembre  2020  e  il  6  gennaio  2021 sull'intero territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di  cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3 dicembre 2020 , ovvero le misure per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  ovvero le misure per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai Comuni  con  popolazione  non superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli spostamenti  verso  i  capoluoghi  di  provincia. 

Durante  i  giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  è  altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già  conviventi,  oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

Contributo a fondo perduto a favore delle attività dei servizi di ristorazione

Il decreto prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

In particolare, il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti  che, alla  data  del 19 dicembre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del decreto.  Il  contributo  non  spetta  ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°  dicembre 2020. 

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai  soggetti che hanno già beneficiato del contributo  a  fondo  perduto  di  cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia  delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. 

L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 

ALLEGATO 1 - CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) : 
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole                                             
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto             
561030 - Gelaterie e pasticcerie                               
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti                     
561042 - Ristorazione ambulante                                
561050 - Ristorazione su treni e navi                          
562100 - Catering per eventi, banqueting                       
562910 - Mense                                                 
562920 - Catering continuativo su base contrattuale            
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina


PUBBLICATA L'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA N. 117 DEL 5 DICEMBRE 2020

Toscana in zona arancione. La nuova Ordinanza chiarisce cosa si può fare.

Consulta qui il testo dell'Ordinanza n. 117 del 5 dicembre 2020

Consulta qui per ulteriori informazioni.


PUBBLICATO IL DPCM 3 DICEMBRE 2020 RECANTE LE NUOVE MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Pubblicato in GU n. 301 del 3 dicembre 2020 il nuovo DPCM 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Le disposizioni del nuovo DPCM si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 14 "Disposizioni finali".

Di seguito le principali misure per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Spostamenti

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case.

Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni.

Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5.
Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio.

Saranno sempre consentiti (anche nelle ore notturne) gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. Nei casi di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti.

In ogni caso, è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione.

Rientri dall'estero

Gli italiani che si troveranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena
La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

Inoltre, dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

Impianti sciistici e crociere

Gli impianti  per sciatori amatoriali resteranno chiusi dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

Scuola

Dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado.
In questa prima fase, in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza almeno per il 75% degli studenti.

Ristorazione

Nell’area gialla bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti (anche nei giorni festivi) con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non tutte conviventi. Dopo le ore 18 è vietato consumare cibo e bevande nei locali o per strada. Dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre possibile.

Nelle aree arancione e rossa le attività di ristorazione sono aperte dalle ore 5 alle ore 22 solo per l'asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita.

Alberghi 

Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di capodanno, il 31 sera, non sarà possibile organizzare veglioni e cene. Di conseguenza i ristoranti dei degli alberghi chiuderanno alle 18 e dopo quell'ora sarà possibile solo il servizio in camera.

Negozi e centri commerciali 

Dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. In area rossa, resteranno comunque in vigore le limitazioni alle tipologie di prodotti vendibili già previste.

Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, tabacchi, edicole e vivai.

 

Consulta qui le FAQ "Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo".

IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 2020 LE 3 NUOVE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS


SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNITA COVID-19 - NOTIZIE DALL'INPS CON MESSAGGIO INPS 4589/4.12.2020

INDENNITA UNA TANTUM di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.

L'INPS informa che il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

Nuova INDENNITA ONNICOMPRENSIVA-bis prevista dall’art.15 del DL 137/2020 : termine di presentazione 18 dicembre 2020.

Trattasi di Indennità in favore di:

  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori autonomi occasionali
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Nota Bene: coloro che hanno già beneficiato delle indennità onnicomprensiva, prevista dall’art. 9 del DL 104/2020, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori, non devono presentare domanda per la «nuova indennità una tantum» in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS. Coloro che non hanno presentato domanda per la precedente indennità onnicomprensiva (ex DL 104/2020) o che hanno presentato domanda ma risulta essere «Respinta» devono presentare domanda per la «nuova indennità Onnicomprensiva-bis».

Le domande per l’indennità Onnicomprensiva-bis possono essere presentate entro il 18 Dicembre 2020.

INDENNITA ONNICOMPRENSIVA prevista dall’art.9 del DL 104/2020: riaperti i termini fino al 15/12/2020.

Trattasi di Indennità in favore di:

  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori autonomi occasionali
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Nota Bene: per le suddette categorie di lavoratori previste dal Decreto applicativo art. 44 DL 18/2020 e dal «DL Rilancio» sono stati riaperti i termini fino al 15/12/2020.


PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2020 N. 157, DECRETO RISTORI QUATER, CHE INTRODUCE ULTERIORI MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IN VIGORE DAL 30.11.2020

Pubblicato in GU n. 297 del 30 novembre 2020 il nuovo Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, Decreto "Ristori quater""Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Si elencano, di seguito, alcune delle misure introdotte.

  1. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
    Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del DPCM del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
     
  2. Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
    È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del DPCM del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
     
  3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
    Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
     
  4. Proroga definizioni agevolate
    La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
     
  5. Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
    Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
     
  6. Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco
    Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.
     
  7. Estensione codici Ateco
    La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio (vedi Allegato 1 al Decreto).
     
  8. Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
    Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.
     
  9. Associazioni sportive
    È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.
     
  10. Indennità per i lavoratori sportivi
    Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
     
  11. Fiere e Congressi, spettacolo e cultura
    Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). 

    Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

  12. Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
    Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154, DECRETO RISTORI TER, CHE INTRODUCE MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IN VIGORE DAL 24.11.2020

Pubblicato in GU n. 291 del 23 novembre 2020 il nuovo Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, Decreto "Ristori ter""Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

In particolare, oltre al rifinanziamento delle  misure  di  sostegno  alle  imprese  colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante l'incremento del Fondo di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto  Legge 149/2020, l'art. 1 dispone l'integrazione dell'allegato 2 del citato Decreto mediante l'inserimento del codice ATECO 47.72.10 "Commercio al dettaglio di calzature e accessori" tra i codici destinatari del contributo a fondo perduto "contributo Ristori bis" previsto per gli operatori economici che hanno sede in "zona rossa".

Per ulteriori informazioni sul Decreto Ristori ter consulta qui  il sito del MEF.

Per informazioni sui Decreti Ristori consulta anche questa pagina pubblicata sul sito del MEF.


NEWS 20 NOVEMBRE 2020

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

Nuove domande al via per i contributi a fondo perduto dei Decreti “Ristori” e “Ristori Bis”. Chi non aveva richiesto i contributi del Decreto Rilancio può farlo dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.

Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.

Consulta la Guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate "I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni".

I contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Ristori” (Dl n. 137 del 28 ottobre 2020) e “Ristori bis” (Dl n. 149 del 9 novembre 2020) consistono nell’erogazione di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati rispettivamente nella tabella 1 e tabella 2 allegate ai due decreti.

In particolare:

  • il "contributo Ristori" è destinato agli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e in vigore dal 26 ottobre 2020 (chiusura, riduzione dell’orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività su tutto il territorio nazionale)
  • il "contributo Ristori bis" è destinato ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni “rosse”).

Nelle due schede informative,  "Scheda informativa decreto Ristori" e "Scheda informativa decreto Ristori-bis", tutto quello che c’è da sapere sui requisiti per accedere, come compilare l’istanza e come calcolare il contributo. Nella Guida ulteriori istruzioni semplificate.

MODALITA' DI EROGAZIONI DEI DUE CONTRIBUTI

  • con accredito automatico per gli aventi diritto che hanno già percepito il contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio” (art. 25) 
  • su presentazione telematica di apposita istanza, dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2020, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.

Consulta qui ulteriori informazioni.


NEWS 15 NOVEMBRE 2020

Con Ordinanza 13 novembre 2020 del Ministro della Salute, a partire dal 15 novembre 2020 la Toscana entra in zona rossa.

Consulta qui le FAQ relative alle specifiche misure restrittive pubblicate sul sito del Governo.


PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 2020 N. 149 CHE INTRODUCE ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE E GIUSTIZIA, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IN VIGORE DAL 9.11.2020

Pubblicato in GU n. 279 del 9 novembre 2020 il nuovo Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Di seguito le principali misure introdotte.

Contributi a fondo perduto
È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento.

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Istituzione di un fondo per nuovi contributi
Viene istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.

Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari
È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.

Credito d’imposta sugli affitti commerciali
Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Sospensione dei versamenti
Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.

Cancellazione della seconda rata dell’IMU
È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Sospensione dei contributi previdenziali
Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.

Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.

Bonus baby sitter e congedo straordinario
Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

Sostegno al terzo settore
Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura
È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.

Potenziamento del sistema sanitario
Viene previsto l’arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31 dicembre di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell’INAIL.

Giustizia
Sono previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.

Trasporto pubblico locale
La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici
Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Consulta qui anche il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Consulta qui il sito del MISE.

Consulta qui il sito del MEF.


PUBBLICATE LE FAQ SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO

Consulta qui le FAQ pubblicate sul sito del Governo relative alle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 suddivise per aree di criticità.


PUBBLICATO IL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 RECANTE LE NUOVE MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Pubblicato in GU n. 275 del 4 novembre 2020 il nuovo DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

Le disposizioni del nuovo DPCM si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 

Il DPCM individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. 

In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre , del 10 novembre e del 13 novembre sono ricomprese:

  • nell'area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
  • nell'area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
  • nell'area rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Consulta qui le principali misure divise per aree di criticità

Consulta qui la Circolare del 9 novembre 2020 «COVID-19 - prevenzione dei fenomeni di assembramento» pubblicata dal Ministero dell'Interno.

Consulta qui la Circolare del 7 novembre 2020. DPCM 3.11.2020 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata dal Ministero dell'Interno.


NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SULLE MISURE DI PREVENZIONE E ANTI-CONTAGIO DA ADOTTARE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Consulta qui l'Ordinanza n. 100 del 30 ottobre 2020 "Approvazione linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio".
Allegato 1 - Linee guida

La nuova Ordinanza detta disposizioni comuni a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa e disposizioni ulteriori per le medie e grandi strutture di vendita.

La nuova Ordinanza entra in vigore il 31 ottobre 2020 ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al termine dell’emergenza epidemiologica.


DECRETO RISTORI

Sul sito del Governo Italiano sono state pubblicate, in particolare, alcune informazioni relative alle seguenti misure previste dal Decreto Ristori:

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori. 

Beneficiari

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La platea dei beneficiari include anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato).
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato. 
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Presentazione delle istanze ed erogazione del contributo

I beneficiari riceveranno i contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Il contributo è erogato previa presentazione della domanda per quelle attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi (con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze), mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, e comunque per un importo massimo di 150.000 euro, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Puoi consultare qui alcuni esempi.

Per saperne di più vedi l' Art. 1 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione previste dal Decreto Agosto e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati nell’ambito del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati alle 6 settimane previste da questo Decreto.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm 24 ottobre 2020.

Presentazione delle domande

Il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione di fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto (29 ottobre 2020), se tale ultima data è posteriore.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

Per saperne di più vedi l'Art. 12 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del Decreto Ristori, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (introdotto dall'art.28 del Decreto Rilancio), viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, 

Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Per saperne di più vedi l'Art. 8 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Cancellazione della seconda rata IMU

È cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui svolgono le loro attività le categorie interessate dalle restrizioni (allegato 1 del Decreto Ristori), a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Per saperne di più vedi l'Art. 9 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (la cui possibilità di richiesta decade a partire decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori), è nuovamente erogata una tantum la medesima indennità pari a 1000 euro.

Inoltre sono erogate, previa domanda entro il 30 novembre all'INPS, le seguenti indennità (non cumulabili tra loro e con il Reddito di emergenza).

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del Decreto Ristori) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in tale periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore Decreto Ristori di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore Decreto Ristori.

È inoltre riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione: 

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, 
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile,
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

    Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del Decreto Ristori), cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. 
    Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 

    Per saperne di più vedi l'Art. 15 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

    Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

    Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, e cassa integrazione. 

    Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di arrivo. 
    Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno delle indennità previste dai decreti “Cura Italia", “Rilancio” e "Agosto", per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata in automatico dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda.

    Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12 del Decreto Agosto, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. 

    Per saperne di più vedi l'art'Art. 17 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Per i mesi di novembre e dicembre vengono erogate due nuove tranche del Reddito di Emergenza, a partire da 400 euro, a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

    In quest'ultimo caso, la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2020 tramite il modello predisposto dall'INPS. 

    Per saperne di più vedi l'Art. 14 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137


    DECRETO RISTORI - INFORMAZIONI FORNITE DAL MEF

    Tra le misure a sostegno delle imprese, il "Decreto Ristori" prevede Contributi a fondo perduto.
    Per sostenere le attività interessate dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con una partita Iva aperta alla data del 25 ottobre 2020. Adottando la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per i contributi a fondo perduto previsti dal DL Rilancio (che prevedeva l’erogazione direttamente sul conto corrente bancario o postale per le imprese che avessero subito un calo del fatturato di almeno il 33% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019), sarà elargita una nuova tranche di contributi alle imprese che hanno dovuto chiudere o limitare la propria attività.

    La platea includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato) per un totale ampiamente superiore alle 300.000 imprese interessate. Sarà complessivamente un meccanismo più generoso di quello precedente, considerato che nella maggior parte dei casi considerati verrà corrisposto un contributo dal 100% al 400% di quello corrisposto in precedenza. L’ammontare massimo del contributo stesso è pari a 150.000 euro.

    Puoi consultare qui le ulteriori misure a sostegno delle imprese: Sostegno allo sport dilettantistico, Blocco dei pignoramenti, Sostegno al settore e agli operatori del turismo, della cultura e dello spettacolo, Rimborso dei biglietti per gli spettacoli dal vivo, Sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali, Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca, Credito d’imposta sugli affitti, Cancellazione seconda rata Imu.

    Consulta questa sezione per ulteriori informazioni sul Decreto Ristori.

    Consulta qui le slide pubblicate dal Ministero dello Sviluppo economico.


    PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N. 137 CHE INTRODUCE ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IN VIGORE DAL 29.10.2020

    Pubblicato in GU n. 269 del 28 ottobre 2020 il nuovo Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".

    Si riportano, di seguito, alcuni articoli contenuti nel Decreto Legge.

    Art. 1 "Contributo a fondo perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"

    1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

    2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

    3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

    4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

    5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.

    6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

    7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

    a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;

    b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.

    8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.

    9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

    10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

    11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

    12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

    13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

    Art. 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"

    1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

    2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

    4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

    Art. 9. "Cancellazione della seconda rata IMU"

    1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

    3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

    Consulta qui l'Allegato 1.


    PUBBLICATO IL DPCM 24 OTTOBRE 2020 RECANTE LE NUOVE MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

    Pubblicato in GU n. 265 del 25 ottobre 2020 il nuovo DPCM 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

    Si segnalano, in particolare, alcune prescrizioni previste dall'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale":

    • è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 
    • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
    • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri
    • ricreativi;
    • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
    • restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
    • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza; 
    • il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
    • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; 
    • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 
    • restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
    • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
    • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
    • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
    • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. 

    Si riporta, inoltre, il testo dell'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali":

    Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 

    Le disposizioni del nuovo DPCM si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. 

    Consulta qui gli Allegati al DPMC.


    PUBBLICATO IL DPCM 18 OTTOBRE 2020 RECANTE LE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19

    Pubblicato in GU n. 258 del 18 ottobre 2020 il nuovo DPCM 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

    Le disposizioni del nuovo DPCM si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art.  1,  comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 

    Consulta qui l'Allegato A al DPCM.


    NEWS 16 OTTOBRE 2020

    Pubblicata l'Ordinanza del Sindaco n. 402 del 16 ottobre 2020 "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO".

    Consulta qui ulteriori informazioni.

    Pubblicata l'Ordinanza del Sindaco n. 401 del 16 ottobre 2020 "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE"

    Consulta qui ulteriori informazioni.


    PUBBLICATO IN GU IL "DECRETO AGOSTO"

    Pubblicato sulla GU n. 203 del 14 agosto 2020 il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

    Entrata in vigore del provvedimento: 15.08.2020.

    Per i dettagli del provvedimento, consulta questa pagina e le notizie che saranno pubblicate nelle sottosezioni.

    Consulta qui il comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo l'8 agosto 2020.


    "DECRETO AGOSTO" - GLI INTERVENTI E LE RISORSE PER IL LAVORO

    Il nuovo Decreto Legge introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Tra i numerosi interventi previsti, figurano anche misure e risorse per il lavoro per 12 miliardi di euro.

    Come ha messo in rilievo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, proseguiranno gli "ammortizzatori sociali in deroga, cui si affiancano, tra i numerosi interventi, sgravi contributivi in alternativa alla Cassa Integrazione; proroghe allo stop dei licenziamenti, a NASpI e Dis-Coll; decontribuzioni al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato; bonus a tutte le categorie di lavoratori stagionali e la possibilità di richiedere ancora il Reddito di emergenza".

    Un ventaglio di misure davvero ampio che marca con decisione l'impegno del Governo, e del Dicastero in particolare, per sostenere lavoratorifamiglie e imprese, in queste settimane tuttora condizionate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

    PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE: la misura è stata estesa a 18 settimane totali (9+9) per i periodi compresi fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

    Alle prime 9 settimane potranno accedere tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta e le domande autorizzate - ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio - relative a periodi successivi al 13 luglio 2020 saranno computate nelle prime 9 settimane disciplinate dal Decreto. A seguire, le ulteriori 9 settimane saranno concesse a tutti i datori di lavoro ai quali saranno state interamente autorizzate le precedenti 9.

    Tuttavia, il regime di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale varierà sulla base dell'andamento del fatturato dell'impresa richiedente relativo al primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Al riguardo, il Decreto prevede tre ipotesi:

    • calo del fatturato pari o superiore al 20%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane senza costi;
    • calo del fatturato compreso tra 1% e 19%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un'aliquota pari al 9%;
    • nessun calo di fatturato o incremento di fatturato: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un'aliquota pari al 18%.

    Sempre sulla Cassa Integrazione, il nuovo Decreto prevede che l'INPS possa esaminare le domande rigettate perché presentate fuori termine e sposta le decadenze di fine agosto al 30 settembre 2020.

    SGRAVIO CONTRIBUTIVO AL 100% ALTERNATIVO ALLA CIG: per incentivare i datori di lavoro a uscire dalla Cassa Integrazione, a benefico di coloro che decideranno di non chiedere nuova CIG COVID-19, sarà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali al 100% per un periodo massimo di 4 mesi.

    PROROGA DELLO STOP DEI LICENZIAMENTI: lo stop ai licenziamenti è stato prorogato per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dalla Cassa Integrazione Guadagni (18 settimane) o dall'esonero contributivo alternativo alla Cassa (4 mesi). Sul punto, il Decreto stabilisce tre eccezioni:

    • cessazione attività
    • fallimenti
    • accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro

    RIFINANZIAMENTO "FONDO NUOVE COMPETENZE": proseguirà nel 2021 la possibilità di attivare il Fondo, che ha ricevuto un incremento di 500 milioni di euro, e che potrà essere usato anche per le transizioni occupazionali.

    DECONTRIBUZIONI AL 100% PER NUOVE ASSUNZIONI: si tratta di uno degli interventi più importanti e consiste in 6 mesi di esonero contributivo al 100% per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, per le assunzioni di lavoratori stagionali e degli stabilimenti termali, sono previsti fino a 3 mesi di esonero contributivo al 100%.

    DECONTRIBUZIONE PARI AL 30% PER LE IMPRESE DEL SUD: agevolazione contributiva pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese situate in Regioni svantaggiate del meridione.

    INDENNITÀ: il Decreto prevede un bonus da 1.000 euro una tantum, a beneficio di

    • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
    • lavoratori stagionali di altri settori
    • lavoratori intermittenti (con almeno 30 giornate di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020)
    • prestatori d'opera
    • lavoratori incaricati di vendita a domicilio
    • lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali
    • lavoratori dello spettacolo (con almeno 7 giornate di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020)
    • lavoratori sportivi professionisti
    • lavoratori sportivi stagionali (600 euro una tantum)
    • professionisti iscritti alle casse di previdenza private (maggio)
    • lavoratori marittimi (disoccupati non titolari di NASpI, 600 euro per 2 mesi)

    PROROGA NASpI E Dis-Coll: proseguiranno per ulteriori due mensilità NASpI e Dis-Coll, per coloro che hanno visto terminare il sussidio a maggio e giugno. La proroga include anche i lavoratori già beneficiari della proroga di NASpI e Dis-Coll nel DL Rilancio.

    PROROGA REDDITO DI EMERGENZA: importante conferma per la misura di sostegno fortemente voluta dal Ministro Catalfo che proseguirà, previa presentazione di una nuova domanda, con il riconoscimento di un'altra mensilità.

    PENSIONI DI INVALIDITÀ: il Decreto ha recepito la recente sentenza della Consulta e ha adeguato l'assegno ordinario di invalidità civile al 100% e i trattamenti di analoga finalità, riconoscendo a tutti i maggiorenni il regime previsto per le persone di età pari o superiore a 60 anni.

    RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE: il testo normativo include una norma per facilitare la prosecuzione dei contratti a termine in essere. In pratica, è stata stabilita la possibilità (fino al 31 dicembre 2020) di procedere a una proroga o un rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi, anche in assenza delle causali introdotte dal Decreto Dignità e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

    CIG PER CESSAZIONE A DIPENDENTI AIR ITALY: riguardo il caso specifico dell'azienda, sono riconosciuti 10 mesi di CIG per cessazione a tutti i dipendenti.

    BONUS BABY SITTER: viene rideterminato il limite di spesa per il riconoscimento del bonus baby-sitter ai lavoratori pubblici per evadere tutte le domande pervenute.

    CAF E PATRONATI: ai centri di assistenza fiscale vengono destinati ulteriori 20 milioni di euro. Ai patronati vengono destinati invece ulteriori 20 milioni.

    Consulta qui per ulteriori informazioni.


    NEWS 16 AGOSTO 2020

    COVID-19 - NUOVA ORDINANZA EMESSA DAL MINISTERO DELLA SALUTE

    Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

    a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

    b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

    Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

    La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo DPCM ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.


    NEWS 7 AGOSTO 2020

    Pubblicato sulla GU n. 198 dell'8.08.2020 il DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

    Nel DPCM del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

    Le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del  DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14  luglio  2020,  e  sono efficaci fino al 7 settembre 2020.


    ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, PROROGA DEI TERMINI DI REDDITO DI EMERGENZA E DI EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO 

    E' stato pubblicato in GU il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020. In materia di trattamento di integrazione salariale prevede che i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerata cumulativamente. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente,  le  domande devono  essere presentate, a pena  di  decadenza,  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione  o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   sede   di   prima  applicazione, sono  spostati  al trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella sopracitata (17 luglio 2020). Le domande per il Reddito di Emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020. Le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio del permessi di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020. 

    Consulta qui il testo del Decreto Legge. 


    CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER IL RIAVVIO DI VARIE ATTIVITA DAL 13 GIUGNO 2020

    Pubblicata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 10 giugno 2020 che recepisce le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020 con riferimento a:

    • RISTORAZIONE
    • ATTIVITÀ RICETTIVE
    • SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
    • PISCINE
    • PALESTRE
    • MANUTENZIONE DEL VERDE
    • NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
    • INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
    • AREE GIOCHI PER BAMBINI
    • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
    • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
    • STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
    • CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
    • SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
    • DISCOTECHE

    L'Ordinanza 65/2020 ha approvato anche le Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.

    Consulta qui maggiori informazioni.


    PUBBLICATE LE LINEE GUIDA REGIONALI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

    Pubblicata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 dell'8 giugno 2020 con oggetto "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica".

    Oltre alle disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica, l’ordinanza 63 approva le linee di indirizzo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, quindi mercati e, rispetto alla ordinanza precedente, anche fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario. 

    Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei Comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.

    Le linee guida dettagliano i comportamenti di commercianti e clienti.


    NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - CESSA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE I PROTOCOLLI ANTI-CONTAGIO 

    Consulta qui l'Ordinanza n. 62 dell'8 giugno 2020 "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni".

    Cessa l’obbligo di trasmettere i protocolli anti-contagio alla Regione.

    Consulta qui ulteriori informazioni.


    CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA FASE-2 RELATIVE A CENTRI ESTIVI E SPIAGGE LIBERE

    Pubblicata la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30 maggio 2020 con oggetto "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere".

    CENTRI ESTIVI

    Al via dal 15 giugno: fissate le procedure. L’avvio delle attività dovrà essere comunicata all’amministrazione comunale attraverso la piattaforma Suap (Allegato 1 - modulo di comunicazione inizio attività).

    Il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il Patto di corresponsabilità (Allegato 2) finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico
    da COVID -19.

    Le Linee guida di riferimento rimangono quelle nazionali, definite come da allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, punto 3.9, recepite con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020.

    SPIAGGE LIBERE

    Regole, valide in questo caso da subito, anche per le spiagge libere, tese a limitare al massimo i rischi di contagio (Allegato 3 - Linee guida spiagge libere).

    Per evitare assembramenti e aiutare il distanziamento tra le persone i Comuni potranno a loro volta fissare ulteriori regole per l’accesso in spiaggia.

    Consulta qui ulteriori informazioni.


    CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA FASE-2

    Pubblicata la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 maggio 2020 con oggetto 'Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Cvoid-19. Ulteriore misure per la Fase 2'. 

    La nuova ordinanza sulle riaperture, sette pagine e quasi ottanta di allegati, riguarda le strutture ricettive all’aperto come i campeggi e i villaggi turistici, gli stabilimenti balneari e i parchi a tema, che avrebbero già potuto riprendere l’attività ma erano privi di linee guida del tutto definite. Interessa anche le aree giochi per bambini, l’attività di circoli culturali e ricreativi, le terme e i centri benessere, che al momento erano chiusi ed ora potranno riaprire adottando le nuove disposizioni previste. L’ordinanza definisce pure linee guida pure per stage o attività pratiche di corsi di formazione, che ora potranno riprendere.

    Ristorazione Consulta qui le linee di indirizzo (Allegato 1)

    Campeggi e villaggi turistici  Consulta qui le linee di indirizzo (Allegato 2)

    Parchi tematici e di divertimento  Consulta qui le linee di indirizzo (Allegato 3)

    Balneari Consulta qui le linee di indirizzo (Allegato 4)

    Formazione professionale Consulta qui le linee di indirozzo (Allegato 5)

    Biblioteche e archivi Consulta qui le linee di indirizzo (Allegato 6)

    Consulta qui per maggiori iniformazioni. 


    NEWS 25 MAGGIO 2020

    CANTIERI PUBBLICI, LA REGIONE METTE A DISPOSIZIONE UNA GUIDA

    Con delibera della Giunta Regionale n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici" la Regione Toscana ha approvato l’elenco delle misure anticovid-19 (allegato 1) e la guida per l’utilizzo dell’elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2), da utilizzare ai fini dell’aggiornamento dei documenti di gara e/o progettuali all'emergenza sanitaria in corso necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica.

    Attenzione è stata posta anche sul calcolo dell’incidenza economica per la messa in atto delle misure anti-Covid, un aspetto necessario ed utilissimo nel caso di appalti e procedure di gara. L’adeguamento delle misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori comporterà infatti alla fine un aumento dei prezzi.

    Consulta qui maggiori informazioni.


    ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2 IN TOSCANA

    Pubblicata la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto "ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2"

    Dalla Regione arrivano le linee guida anti-covid per riaprire lunapark e spettacoli viaggianti, per musei e parchi archeologici, per acquari con spazi espositivi al chiuso e giardini zoologici, per guide turistiche, alpine e ambientali, ed accompagnatori turistici, per le biblioteche e gli archivi. 

    Via libera, dal 3 giugno, alla possibilità di entrare in Toscana per raggiungere le seconde case utilizzate per le vacanze.

    Lunapark e spettacolo viaggiante
    Consulta qui le linee di indirizzo (Allegato 1)

    Musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali
    Consulta qui le linee di indirizzo (Allegato 2)

    Biblioteche e archivi
    Consulta qui le linee di indirizzo (Allegato 3)

    Guide turistiche, alpine, ambientali e accompagnatori turistici
    Consulta qui le linee di indirizzo (Allegato 4)

    Acquari con spazi espositivi al chiuso: l'Ordinanza prevede che le attività degli acquari con spazi espositivi al chiuso sono esercitate nel rispetto delle linee guida di cui all’Allegato 2, dettate per i musei, adeguate allo specifico contesto; è fatta salva l’eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

    Giardini zoologici
    L’Ordinanza assimila l’attività dei giardini zoologici a quelli di parchi, ville e giardini stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 17/05/2020. Deve pertanto essere esercitata nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 8, punto 1, del DPCM sopra richiamato, oltre che delle linee guida di cui all'Allegato 17 del medesimo DPCM con riferimento agli specifici servizi o attività offerte all’interno del giardino zoologico; è fatta salva l’eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

    Attività corsistica individuale
    Ferma restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica, i corsi (come quelli di musica o di danza, ma anche quelli di pittura o, per fare altri esempi, di fotografia, recitazione e lingue straniere) potranno riprendere: solo con lezioni individuali però, utilizzando con proporzionalità e adeguatezza le misure anti-contagio già previste per ambiti analoghi.

    Consulta qui maggiori informazioni.


    PUBBLICATO IN GU IL DECRETO RILANCIO

    Pubblicato sulla GU n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

    Si riportano di seguito le informazioni per famiglie, lavoratori e imprese pubblicate sul sito del Governo.

    Misure per le imprese e l'economia
     
    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 25)

    Soggetti beneficiari 
    Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.
    Non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, agli enti pubblici, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) , e 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
    Requisiti 
    Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
    Il predetto contributo spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
    Ammontare del contributo 
    L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta; 15% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
    L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  
    Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
    Come richiederlo 
    Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, anche attraverso un intermediario, entro sessanta giorni dalla data di avvio della specifica procedura telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
    Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate.
    Erogazione 
    Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.


    ESENZIONE VERSAMENTO IRAP (Art. 24)

    Requisiti e beneficiari 
    Il Decreto Rilancio dispone l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021.
    Restano escluse dalla disposizione agevolative le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione e le amministrazioni ed enti pubblici.
    Risoluzione n. 28 dell'Agenzia delle entrate su "Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare"


    CREDITO DI IMPOSTA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (Art. 26)

    Soggetti beneficiari e requisiti delle imprese
    Viene incentivato il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che soddisfino o seguenti requisiti:  presenti un ammontare di ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni; abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; si trovi in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente.
    Credito di imposta per gli investitori 
    L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta del 20% non può eccedere i 2 milioni di euro.
    La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. 
    Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.
    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini  né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi) del TUIR.
    Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
    Credito di imposta per le società 
    Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).
    La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. 
    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini  né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi) del TUIR.
    Criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta 
    Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.


    FONDO PATRIMONIO PMI (Art. 26)

    Soggetti beneficiari 
    Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che soddisfino o seguenti requisiti:  presentino un ammontare di ricavi 2019 tra i 10 e i 50 milioni; abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto-legge Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; si trovino in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente; il numero di occupati è inferiore a 250 persone.
    Obiettivo del Fondo 
    Il «Fondo Patrimonio PMI» è finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020 e nei limiti della dotazione del Fondo stesso, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi da società per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale effettuato nel 2020 e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi 2019.
    Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. 
    Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso.
    Gestione del Fondo e modalità di accesso all'agevolazione 
    La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata. 
    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Nel decreto sono inoltre indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari. 


    PATRIMONIO RILANCIO (Art. 27)

    Obiettivi e tipologia di interventi 
    Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) è autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato “PATRIMONIO RILANCIO”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato.
    In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito.
    Soggetti beneficiari
     Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.
    Requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi
      I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.


    CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AFFITTI (Art. 28)

    Soggetti beneficiari 
    Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e, ad esclusione delle strutture alberghiere, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 
    Le strutture alberghiere e agrituristiche possono usufruire del credito di imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. 
    Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
    In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
    Ammontare del credito
    Il bonus è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
    Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
     
    Il bonus non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 (Credito d'imposta per botteghe e negozi) in relazione alle medesime spese sostenute.
    Fruizione
     Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative.


    BOLLETTE (Art.29)

    Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
    Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.


    STARTUP INNOVATIVE (Art. 38)

    Smart&Start Italia 
    Per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle startup innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. Inoltre,  il contributo a fondo perduto - pari al 30% del mutuo - previsto per le startup innovative del Cratere sismico aquilano è esteso alle startup innovative del Cratere sismico Centro Italia.
    Contributi a fondo perduto
     Per sostenere le startup innovative, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l’anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
    Le condizioni, le modalità e i termini sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
    Fondo di sostegno al venture capital
    Sono assegnate al Fondo di sostegno al venture capital risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle startup innovative e delle PMI innovative.
    Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni.
    Sezione speciale del registro delle imprese, proroga di termini
    Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
    Fondo di garanzia per il microcredito
     Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle startup innovative e delle PMI innovative è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
    Regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in Startup o in Pmi innovative 
    Introdotto un regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in startup o in Pmi innovative: per le somme versate al capitale sociale di uno o più di tali soggetti, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative, spetta una detrazione d’imposta del 50%. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni 
    Istituzione del First Playable Fund
    E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l’intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
    I contributi erogati vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62 e che abbiano determinati requisiti di ammissione (sede legale nello Spazio Economico Europeo; soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo; con capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone). 
    L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda da parte del Ministero dello sviluppo economico.
    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.


    FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (Art. 42)

    Istituzione e funzionamento del Fondo
    E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020,  il “Fondo per il trasferimento tecnologico”.Il fondo è finalizzato alla promozione di iniziative volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off che possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 
    Il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili.  Per l’attuazione degli interventi il Ministero si avvale di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile).
    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.


    SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI DISTRUBUZIONE DI CARBURANTI IN AUTOSTRADA (Art. 40)

    Requisiti dei beneficiari
    Alle microimprese e alle piccole e medie imprese aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
    Il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.
    Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell’impresa di gestione, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili.
    Con provvedimento del Ministero sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.


    TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI (Art. 41)

    Proroga di termini
    Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 103, comma 1, del DL 18/2020  convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, come prorogato dall’articolo 37, comma 1, del DL 23/2020, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019, l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all’articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre a partire dal 15 novembre 2020.


    FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA (Art. 43)

    Istituzione del fondo e funzionamento
    E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020. 
    Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese.
    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi.


    PROROGA DI TERMINI (Artt. 50, 51, 52)

    Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento
    In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020. 
    Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria 
    I termini di esecuzione dei programmi delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, anche qualora già prorogati, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.
    Imprese dell'aerospazio 
    In relazione ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. 
    Le quote dei finanziamenti sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità  di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti


    MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO (Art. 95)

    Contributi concessi da INAIL
    Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
    L’importo massimo concedibile mediante gli interventi è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
    Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

     

    Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

    INDENNITÀ DI SOSTEGNO AL REDDITO (Artt. 75, 78, 84, 85 e 98)

    Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co)
    Ai Liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata dall'INPS un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
    Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
    Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS
    Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.
    Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
    Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS
    Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
    Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
    Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO 
    Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
    Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
    Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
    Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo per il mese di aprile 2020 e di 1000 euro per il mese di maggio.
    La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
    Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
    Lavoratori del settore agricolo
    Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
    Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
    Lavoratori dipendenti e autonomi
    Per i mesi di aprile e maggio è riconosciuta un’indennità, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio) che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
    Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
    Lavoratori iscritti al FPLS
    Ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
    La medesima indennità viene erogata  per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
    Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
    I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L 27/2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. 
    Lavoratori domestici 
    Si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione.
    Dal 25 maggio è attiva sul sito dell'INPS la procedura per la presentazione delle domande.
    Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria 
    Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
    Lavoratori sportivi
    Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.
    Le domande degli interessati sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, sono individuate le modalità di attuazione, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.
    Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 96 del DL 18/2020 convertito con modificazioni L. 27/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
    Cumulabilità delle indennità di sostegno al reddito
    Le indennità precedentemente illutrate non sono tra loro cumulabili; sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222


    REDDITO DI EMERGENZA (Art. 82)

    Beneficiari
    Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza” (REM), destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.
    Il Rem è erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro.
    Presentazione delle domande
    Le domande per il Rem devono essere presentate in via telematica sul sito dell'INPS entro il mese di giugno 2020.


    INTEGRAZIONE AL REDDITO, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, CISOA, NASPI e DIS- COLL (Artt. 68, 69, 70, 71, 76, 87, 92, 93)

    Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
    Si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
    Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso e fino alla durata massima di quattordici settimane. 
    Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
    Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) 
    Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
    Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente.
    La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.
    Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22  del DL 18/2020.
    Cassa integrazione in deroga
     È possibile usufruire della cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. È inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di di quattro settimane dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso e fino alla durata massima di quattordici settimane.
    Cassa integrazione guadagni in deroga
    Ai lavoratori, che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
    Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni
    Ferma restando la fruizione dei benefici economici, è stata prorogata di ulteriori due mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL  e per i beneficiari di integrazioni salariali, gli adempimenti, le procedure di avviamento a selezione nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
    NASPI e DIS-COLL 
    Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito erogate in merito all'emergenza COVID-19. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
    Promozione del lavoro agricolo
    In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici.


    RINNOVO DEI CONTRATTI, NORME IN MATERIA DI LICENZIAMENTI (Artt. 80, 94)

    Modifiche alle norme in materia licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.
    Inoltre, si introduce la possibilità per il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di poter revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
    Proroga o rinnovo di contratti a termine
    In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.


    EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI (Art. 103)

    Le disposizioni

    Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari,  i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.  
    Per le stesse finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto antecedentemente al 31 ottobre 2019 comprovata attività di lavoro.
    Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
    Presentazione delle domande
    Le istanze devono essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale 27 maggio 2020.
    Sul sito dell'INPS è attivo il servizio per la presentazione delle istanze, da parte di datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare.
    La Risoluzione n. 27/E dell'Agenzia delle entrate sull'"Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"


    MALATTIA, SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA E LEGGE 104 (Artt. 74 e 83)

    Permessi Legge 104/1992
    Il numero di giorni di permesso retribuito è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
    Astensione dal lavoro per i dipendenti a rischio
    Estesa al 31 luglio 2020 la possibilità per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/1992) di astenersi dal servizio. L'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.
    Sorveglianza attiva dei lavoratori a rischio 
    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino al 31 luglio 2020 i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 
    Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.
    L’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro 
    Si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.


    CONGEDI PARENTALI, BONUS BABY SITTING, LAVORO AGILE (Artt. 72, 73, 90)

    Congedi parentali retribuiti 
    Innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
    Congedi parentali non retribuiti
    I lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
    Bonus baby sitting
    Innalzato da 600 a 1200 euro il limite massimo complessivo il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità, in alternativa, di utilizzarlo per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
    Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.
    La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido
    Lavoro agile per i dipendenti del settore pubblico
    Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.
    Lavoro agile per i dipendenti del settore privato 
    I lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, fino al 31 luglio 2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici di proprietà del dipendente.
    La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

     

    Terzo settore
     
    MISURE PER IL TERZO SETTORE (Artt. 77, 244)

    Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
    E' estesa agli enti del terzo settore la possibilità di accedere ai contributi erogati da Invitalia per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus.
    Sostegno alla liquidità
    Si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).
    Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno 
    Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (con uno stanziamento complessivo pari ad 100 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a 20 milioni per l’anno 2021), sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili ed è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r) ,s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
    L’Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

     

    Agevolazioni, incentivi e misure fiscali
     
    INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (Artt. 119, 121)

    Riqualificazione energetica (Eco bonus) 
    Detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco bonus): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);  interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni).
    La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
    La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
    Sisma bonus
    detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
    Impianti fotovoltaici
    Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico (vedi Sisma bonus ed Eco bonus), spetta una detrazione del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
    Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
    Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica (vedi Eco bonus) si riconosce una detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
    Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
    Introdotta la possibilità per i contribuente che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.


    CREDITI DI IMPOSTA (Artt. 120, 122, 125, 150, 151)

    Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 
    Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 
    Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.
    Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e fruizione.
    Credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione 
    Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e  l'acquisto, ed evetualmente l'installazione, di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di prodotti detergenti e disinfettanti, di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) e dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione). Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.
    Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di attuazione.
    Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 
    A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (credito d’imposta per botteghe e negozi; credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto

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