Aggiornamenti del MISE

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento Venerdì, 8 Aprile, 2022 - 12:00

 

 FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, istituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid e prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti   dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L'importo dell'agevolazione, concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, è stabilito per ciascuno dei soggetti aventi diritto, applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Con decreto direttoriale 24 marzo 2022 sono stati definiti i criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, il cui indirizzo sarà comunicato sul sito del MISE.

Consulta qui la pagine web del MISE per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione e la modulistica.


DECRETO ENERGIA

In G.U. n. 67 del 21 marzo 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Sostegni a imprese e famiglie per costi energetici

  • Piani di rateizzazione per le imprese, con sedi in Italia, delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori.
  • Garanzie da SACE, fino al 90% dell’importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del ministro dello sviluppo economico. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica.
  • Credito d’imposta del 20% a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  • Incrementati i crediti d’imposta già in vigore a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).
  • Ampliata fino a 5,2 milioni la fascia di famiglie protette dal caro bollette. Dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro.

Contrasto aumento prezzi carburanti

  • Riduzione di 25 centesimi del prezzo dei carburanti, benzina e gasolio, attraverso un taglio delle accise sino a fine aprile. Il costo della misura viene finanziato dalla tassazione del 10% degli extraprofitti delle società energetiche.
  • Buoni benzina fino a 200 euro esenti da tasse per il 2022, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti. 

Potenziati gli strumenti di Mister Prezzi

  • È istituita presso il Mise un’apposita Unità di Missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati.
  • Il Garante potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.
  • Previste sanzioni, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro per le imprese che non forniscano entro 10 giorni, se richiesto loro: dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. 

Imprese in difficoltà

  • Fino al 31 dicembre 2022 le imprese che dovessero trovarsi in situazioni di particolare difficoltà economica e che non potessero più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale potranno sfruttare altre settimane di Cig in deroga nei limiti di spesa di 150 milioni di euro. La misura si applica anche alle imprese del settore turistico.
  • L’agevolazione contributiva (esonero totale) per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è estesa anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento. 

Approvvigionamento materie prime

  • Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime strategiche delle filiere produttive hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri una informativa completa dell'operazione.
  • La misura sarà in vigore fino al 31 luglio 2022 e prevede sanzioni amministrative, per chi non osservi l’obbligo di notifica, pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30 mila per ogni singola operazione.

Decarbonizzazione ex Ilva

  • Fino a 150 milioni di euro da destinare a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Golden power

  • Rafforzata la disciplina del Golden power finalizzata al controllo degli investimenti stranieri in Italia, in considerazione dell’accresciuta strategicità di alcuni settori: dalla difesa a quello della sicurezza, per arrivare ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e al 'cloud' nazionale. 

Cybersecurity

  • Rafforzata la disciplina sulla cybersicurezza attraverso la diversificazione dei prodotti in uso, al fine di proteggere la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche.

Consulta qui per ulteriori informazioni.


FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il decreto 13 maggio 2021 approva, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 18 dicembre 2020, relative all’adeguamento ai regolamenti UE n. 702/2014 e n. 1388/2014, nonchè quelle adottate nella seduta del 30 dicembre 2020, relative alle modalità d’intervento della Sezione speciale di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 alla luce delle successive modifiche normative.

Le disposizioni operative, allegate al decreto stesso, si applicano a decorrere dalla data fissata con circolare del soggetto Gestore.

Consulta qui il Comunicato relativo al decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.123 del 25 maggio 2021.

Consulta qui le disposizioni operative e le modalità operative pubblicate sul sito del MISE.


DECRETO SOSTEGNI

Le misure per imprese, professionisti e lavoratori autonomi - Previsti contributi a fondo perduto. Fondi per le aziende in crisi e per la produzione dei vaccini

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che introduce misure di sostegno a imprese, professionisti, lavoratori autonomi e agli operatori economici coinvolti dall'emergenza Covid.

Previsti inoltre interventi in materia di lavoro e di contrasto alla povertà, nonché sulla salute e la campagna vaccinale.

E’ stato eliminato il riferimento ai codici Ateco, prevedendo un meccanismo di calcolo del contributo più equo e premiante per le piccole e medie imprese, basato sulle perdite di fatturato subite.

Contributi a fondo perduto
La richiesta potrà essere presentata dai soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

Sono cinque le fasce di contributo a fondo perduto determinato in percentuale sul fatturato del 2019:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Tale importo non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150 mila euro. Anche le start up potranno accedere ai sostegni.

Le domande possono essere presentate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.

Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta, intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Misure di sostegno alle attività d'impresa, professionisti e lavoratori autonomi
Istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno delle grandi imprese temporaneamente in crisi a causa dell'emergenza Covid, che consente di intervenire attraverso la diretta concessione di prestiti, quale strumento di sostegno ulteriore rispetto a quelli già vigenti, che prevedono la concessione di garanzie pubbliche. Tale fondo è finalizzato a garantire continuità alle imprese dai 250 dipendenti in su, che hanno un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili in 5 anni.

Previsto anche un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno alla ricerca e alla riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini.

Il decreto inoltre adegua, con riferimento agli aiuti di stato alle imprese, la normativa italiana ai nuovi tetti del Temporary Framework comunitario. Il limite generale sale da 800mila euro a 1,8 milioni di euro, quello per l’agricoltura tocca i 225mila euro (in precedenza erano 100 mila), mentre per il settore della pesca si passa da 120mila a 275mila euro. Il massimale per gli aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate passa da 3 a 10 milioni di euro ma è riservato a chi ha avuto nel 2020 una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.

Ulteriori misure a sostegno delle attività:

  • la proroga del periodo di sospensione delle attività di riscossione fino al 30 aprile 2021;
  • la cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro, tra il 2000 e il 2010, per coloro che rientrano in un tetto di reddito a 30 mila euro. Previsto anche l'avvio della riforma del settore della riscossione;
  • stanziati 600 milioni di euro per ridurre i costi fissi delle bollette elettriche delle imprese per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021.
  • l'aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
  • per l’anno 2021 è previsto il 30% in meno del pagamento del Canone RAI per le strutture ricettive e per le attività che somministrano al pubblico alimenti e bevande, ma anche un credito di imposta pari al 30% di quanto pagato a chi ha già effettuato il bonifico;
  • un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
  • un fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

DECRETO RISTORI-BIS

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori Bis, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi, le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal Dpcm del 3 novembre scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell'emergenza Covid.

Il provvedimento interviene con ulteriori risorse destinate sia al ristoro delle attività economiche interessate che al supporto dei loro lavoratori.

In particolare, il Decreto prevede:

  • per le zone rosse, indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti sul conto corrente, fino al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio;
  • per le zone arancioni una maggiorazione del 50% per gelaterie, bar, pasticcerie ed alberghi che si aggiunge a quanto già disposto dal primo decreto ristori arrivando al 200%;
  • per alcuni settori nuovi ristori dal 50% al 200% a livello nazionale per via delle nuove restrizioni imposte dal Dpcm;
  • proroga del termine di versamento del secondo acconto per ulteriori soggetti, non ricompresi nel primo decreto ristori, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive;
  • anche per i settori colpiti nelle zone rosse, cancellazione della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori;
  • anche per i settori colpiti nelle zone rosse, credito d’imposta cedibile al 60% per gli affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre;
  • congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado;
  • bonus baby-sitting per le regioni in zona rossa. 

Consulta qui per maggiori informazioni.
Decreto Ristori Bis
Decreto Ristori 


DECRETO RISTORI

Previsti nuovi indennizzi a fondo perduto fino al 400%, credito d'imposta per gli affitti commerciali e cancellazione rata IMU di dicembre.

Il Decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi, le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal Dpcm del 25 ottobre scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell'emergenza Covid.

Il provvedimento interviene con uno stanziamento di risorse pari a 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati sia al ristoro delle attività economiche interessate che al supporto dei loro lavoratori.

In particolare, il decreto prevede:

  • indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti sul conto corrente, dal 100% al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio. Per alcuni settori specifici, quali ad esempio discoteche e sale ballo, si arriva al 400%;
  • credito d’imposta cedibile al 60% per gli affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre;
  • cancellazione della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori;
  • sospensione del versamento dei contributi previdenziali in favore dei settori oggetto di restrizioni;
  • ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, per cui sono a disposizione 1,6 miliardi complessivi, che si accompagnano al blocco dei licenziamenti;
  • sostegni ai lavoratori stagionali e ai settori del turismo, dell'agricoltura e dello sport;
  • 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

Consulta qui le slide pubblicate sul sito del MISE.


DECRETO AGOSTO: LE PRINCIPALI MISURE PER LE IMPRESE

Con la pubblicazione in GU del Decreto Agosto sono entrate in vigore le misure, approvate dal Consiglio dei Ministri, per continuare a sostenere il rilancio dell’economia del Paese colpita dall'emergenza Covid.

Questo provvedimento, che segue i decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio e Semplificazioni, stanzia ulteriori 25 miliardi di euro che fanno arrivare a circa 100 miliardi di euro complessivi le risorse messe in campo finora dal Governo.

In particolare, nel decreto Agostoè stato previsto, oltre a nuovi investimenti nel campo delle nuove tecnologie, il rifinanziamento e il potenziamento di una serie di misure che hanno l'obiettivo di favorire la ripresa del sistema produttivo del nostro Paese, come l'ecobonus automotive, i contratti di sviluppo e il Fondo salva imprese e occupazione.

Ecco le principali misure in vigore presenti nel provvedimento:

Ecobonus automotive, contratti di sviluppo, Fondo salva imprese e occupazione 

  • 400 milioni all'ecobonus automotive per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. Prevista la suddivisione della fascia di veicoli con emissioni da 61 a 110 g/km, introdotta dal decreto Rilancio: da 61 a 90 g/km e da 91 a 110 g/km. Stanziati, inoltre, 90 milioni di euro per incentivare la installazione di colonnine di ricarica elettrica da parte di professionisti e imprese;
  • 500 milioni per i contratti di sviluppo, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;
  • 200 milioni, che si aggiungono ai 100 milioni già stanziati in precedenza, per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa. L'intervento del fondo viene inoltre esteso alle imprese di rilevanza strategica con meno di 250 dipendenti o nei casi di ulteriore proroga della cassa integrazione per cessazione;
  • 64 milioni per la “Nuova Sabatini” che prevede agevolazioni per l'acquisito di beni strumentali da parte delle imprese;
  • 50 milioni per i voucher destinati alle imprese che ricorrono alla consulenza specialistica di manager per l’innovazione e ammodernamento assetti gestionali, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
  • 10 milioni per la “Nuova Marcora” destinati alle piccole e medie cooperative. 

Fondo di Garanzia, rafforzamento patrimonio aziende, Fondo IPCEI

  • 7,8 miliardi di euro al Fondo di Garanzia per garantire la liquidità alle imprese e ai professionisti;
  • 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato;
  • 950 milioni per il Fondo IPCEI per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo nel campo delle nuove tecnologie (batterie, microprocessori, idrogeno);
  • Potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi (PIR), con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine;
  • Prorogata per le Pmi anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

Altre misure

  • Estensione al mese di giugno del bonus affitti per tutti gli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda. Per le attività del turismo il credito d'imposta del 60% sul canone di locazione, che potrà essere ceduto anche al locatore in sconto affitti, si estende anche al mese di luglio;
  • L’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020;
  • L’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, nonché gli immobili per fiere espositive;
  • Stanziati 1,75 miliardi di euro per il 2021 per incentivare gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche con la formula del cashback.

Consulta qui ulteriori informazioni pubblicate dal MISE.


MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO 2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LIQUIDITA 

La Legge n. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del DL dell'8 aprile 2020, n. 23, pubblicata nella GU n. 143 del 6 giugno 2020, ha introdotto modifiche alle misure dell'art.13 del Decreto Liquidità, prevedendo che i prestiti fino a 25.000 euro per le PMI possano arrivare fino a 30.000 euro e che la durata passi dagli attuali 6 anni a 10 anni.

(*) aggiornamento

(*) Con la Circolare 13/2020 del 17 giugno 2020 entrano in vigore delle modifiche introdotte alle misure dell’articolo 13 del Decreto-legge dell’8 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità) come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40

Il Mediocredito Centrale comunica che, a seguito dell’autorizzazione concessa dalla Commissione Europea con comunicazione C(2020) 4125 del 16 giugno 2020 in riferimento alla misura di aiuto SA.57625 - “Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI – Amendment to the scheme SA.56966”, le modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, e descritte nella Circolare 12/2020 dell’8 giugno 2020, sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.

Alla luce delle modifiche introdotte è stata pubblicata anche la versione aggiornata dell’Allegato 4 - Garanzia diretta – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale e dell'Allegato 4 - Riassicurazione - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale

Consulta qui i chiarimenti operativi sull'utilizzo della nuova versione dell'Allegato 4.

Consulta qui i chiarimenti operativi relativi alla Circolare 13/2020.

 

(**) informazioni superate come da successiva Circolare n. 13/2020

Come chiarisce la Circolare n. 12/2020 del Mediocredito Centrale, non si potrà ancora fare richiesta o adeguare i prestiti ai nuovi limiti sanciti dalla legge di conversione del decreto Liquidità. (**)

Le banche, per poter iniziare ad accogliere le richieste, dovranno infatti attendere il via libera della Commissione Europea, mentre un’ulteriore Circolare del Fondo, come si legge nella comunicazione del Mediocredito, fisserà la data dalla quale potranno essere ricevute le nuove domande con l’estensione della durata a 10 anni e l’aumento dell’importo fino a 30.000 euro.

Sul sito del Fondo di Garanzia è disponibile la nuova modulistica - Allegato 4bis - per richiedere i prestiti garantiti al 100% dallo Stato fino a 30.000 euro e con durata massima di 10 anni. 


DECRETO RILANCIO: LE PRINCIPALI MISURE PER LE IMPRESE

Nel Decreto Rilancio sono stati stanziati 55 miliardi di euro per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.

Previsto un pacchetto di misure che mira a rispondere a molte esigenze delle imprese e dei lavoratori colpiti dalla crisi economica causata dal Covid-19.

Di seguito si riporta un elenco sintetico delle misure pubblicato sul sito del MISE:

FONDO PERDUTO, IRAP, RIDUZIONE BOLLETTE, PAGAMENTO DEBITI PA

  • 12 miliardi per il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome nei confronti delle imprese
  • 6 miliardi per contributi a fondo perduto a favore di società e imprese individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro, che saranno erogati dall'Agenzia delle Entrate e parametrati al calo del fatturato sul mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, superiore al 33%. Previsto un contributo minimo di 2000 euro per le società e di 1000 euro per l’impresa individuale (cumulabile col bonus INPS)
  • 4 miliardi per cancellare definitivamente il saldo 2019 e l’acconto 2020 dell’Irap di giugno e luglio per tutte le imprese con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro
  • 4 miliardi per finanziare ulteriormente il Fondo di Garanzia per le Pmi, che si aggiungono alle risorse già stanziate nei decreti Cura Italia e Liquidità per arrivare ad un ammontare complessivo di circa 7 miliardi;
  • 600 milioni per ridurre nel 2020 i costi fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche in bassa tensione.

 

ECONOBONUS E SISMABONUS AL 110%

Nel Decreto Rilancio è stata inoltre inserita una norma fondamentale per il riavvio del settore strategico dell'edilizia: l'innalzamento al 110% delle detrazioni per le ristrutturazioni legate all’Ecobonus e al Sismabonus che amplia la platea dei possibili beneficiari degli interventi, garantendo una forte leva agli investimenti. Viene inoltre data la possibilità di cessione del credito anche a intermediari finanziari, in modo da favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in ottica ecosostenibile.

 

AFFITTI COMMERCIALI, TOSAP

Sugli affitti commerciali è riconosciuto il credito d’imposta per il 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione per i mesi di aprile, maggio e giugno. Oltre che in compensazione, il credito può essere anche ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Previsto anche l’esonero del pagamento di tasse e canoni per le occupazioni di suolo pubblico (Tosap-Cosap) dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, in favore di bar ristoranti, discoteche e altri pubblici esercizi. Sono state inoltre introdotte semplificazioni burocratiche per il rilascio di nuovi concessioni di suolo pubblico o per l’ampliamento di quelle già concesse.

 

IMPRESA 4.0

Nel pacchetto imprese è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni strumentali oggetto del super ammortamento. Migliaia di imprese e professionisti potranno pertanto beneficiare dell'incentivo fiscale anche se non riusciranno a ricevere, a causa del lockdown, la consegna del bene entro il 30 giugno, così come previsto dalla normativa vigente prima della proroga disposta con il Decreto Rilancio.

 

RICAPITALIZZAZIONE, START-UP, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

A queste misure si aggiungono quelle relative a incentivi per favorire la ricapitalizzazione di imprese, con fatturato compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro, attraverso lo schema ‘Pari Passu’ con fondi gestiti da Invitalia e Cdp; il rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative attraverso la liquidità garantita mediante il programma Smart&Start e risorse aggiuntive al Fondo per il Venture Capital; i finanziamenti del Fondo Innovazione dedicato al trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello produttivo, nonché al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, finalizzato a contrastare la delocalizzazione di aziende e tutelare i lavoratori; 100 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo dedicati all’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. E’ inoltre istituito presso il MiSE il "First Playable Fund" diretto al sostegno della produzione italiana di prodotti di intrattenimento digitale. Tramite questo fondo le imprese del settore dell’intrattenimento digitale potranno presentare i loro progetti di sviluppo a editori o investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto finale e della sua distribuzione sul mercato internazionale. Sono stati inoltre stanziati 20 milioni di euro per la nascita di un polo specializzato di ricerca e sviluppo nel settore automotive da realizzare nell’area di crisi industriale complessa di Torino. Questo polo opererà come ente di ricerca indipendente per la realizzazione di linee pilota sperimentali su nuove forme di mobilità, compresa la mobilità elettrica, la guida autonoma e l’intelligenza artificiale.

Consulta qui le schede di presentazione del Decreto Rilancio

Consulta qui la brochure "Sintesi delle principali misure MISE nel DL Rilancio"


ON LINE IL MODULO PER I FINANZIAMENTI FINO A 25 MILA EURO

Per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del Decreto Liquidità, è scaricabile nella sezione Modulistica del sito del Fondo di Garanzia il modulo Allegato 4bis.

Il beneficiario dovrà compilare e inviare il modulo per e-mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. 


DECRETO LIQUIDITÀ - LE PRINCIPALI MISURE PER LE IMPRESE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità") - "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.

È stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso SACE, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.

Prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.

FONDO DI GARANZIA

Previste nuove regole valevoli fino al 31 dicembre 2020:

  • Gratuità della garanzia
  • Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
  • Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
  • Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata 
  • Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
  • Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
  • Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
  • Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
  • Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
  • Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
  • Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
  • Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
  • Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.

Vedi la Tabella pubblicata sul sito del MISE.

GARANZIA SACE (*)

(*) Consulta qui anche la sezione Garanzia Italia e le relative FAQ pubblicate sul sito di SACE. Disponibile sul sito anche un simulatore online che fornisce una prima indicazione dell’importo finanziabile.

Sono previste le seguenti misure:

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

  • durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
  • impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
  • importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
  • impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:

  • garanzia pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
  • garanzia pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
  • pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

Sono inoltre previste commissioni differenziate.

Le procedure:

  • Per la prima fascia, sotto 1,5 miliardi di fatturato, la procedura è la seguente: domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla SACE. Quest'ultima processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che la banca poi eroga.
  • Per le imprese più grandi procedura più complessa: occorrerà un decreto ministeriale.

Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell’intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

LA NUOVA NORMATIVA GOLDEN POWER

Con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese. 

Potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione dell'interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo.

Si potranno controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity.

Per garantire la massima efficacia della norma è stato ampliato l’obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l'esercizio dei poteri speciali anche d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.

LE MISURE FISCALI 

Consulta qui il VADEMECUM predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta. Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.

La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari

La norma intende modificare il comma 7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Metodo previsionale acconti giugno

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento.

Rimessione in termini per i versamenti

In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Proroga dei certificati

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

Assistenza fiscale a distanza

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.

LE ALTRE MISURE PER LE IMPRESE PREVISTE NEL DECRETO LIQUIDITÀ

Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"

La norma è finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata.

Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall’ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

In questo quadro macroeconomico emergenziale si dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Il provvedimento mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica.

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Si è optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. “Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

L’articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale - dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il contenuto dell’art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell’articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).

 

Consulta qui anche l'Aggiornamento sulle misure dirette a sostegno della liquidità delle imprese realizzato il 17 aprile 2020 e pubblicato sul sito dell'Osservatorio CPI - Osservatorio conti pubblici italiani

Consulta qui anche la sezione Garanzia Italia e le relative FAQ pubblicate sul sito di SACE. Disponibile sul sito anche un simulatore online che fornisce una prima indicazione dell’importo finanziabile.


Puoi consultare qui aggiornamenti, documenti e normativa sul Coronavirus pubblicati sul sito del MISE.

 

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