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Ultimo aggiornamento Martedì, 12 Marzo, 2024 - 08:00

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ESONERO PER LE ASSUNZIONI DI DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA, BENEFICIARIE DEL REDDITO DI LIBERTÀ

Con la Circolare numero 41 del 5 marzo 2024, l'Istituto fornisce le prime indicazioni riguardanti l'ambito di applicazione dell'esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, previsto dall'articolo 1, comma 191, della legge di Bilancio 2024.


MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO - ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con la Circolare n. 105 del 16 dicembre 2023, l'Istituto fornisce le prime indicazioni sulla misura dell’Assegno di inclusione


EVENTI ALLUVIONALI - STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Con il Messaggio n. 3959 del 9/11/2023 , l'Istituto fornisce un riepilogo delle istruzioni operative per le domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, per evento oggettivamente non evitabile (EONE), nonché al trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457/1972 (CISOA).


MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

Con la Circolare n. 77 del 29 agosto 2023, l'Istituto fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.

Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.

Con successiva circolare verranno fornite, invece, le modalità di accesso e di fruizione dell’Assegno di inclusione (ADI).  


Consulta il Messaggio n. 2835 del 31/07/2023 "La disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023 e accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Primi chiarimenti."


ASSUNZIONI GIOVANI "NEET" - CHIARIMENTI

Con il Messaggio del 10 Agosto 2023 n.2923, l'Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito al cumulo dell’incentivo “NEET”, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, con altre misure di esonero o riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.


ASSUNZIONI DI GIOVANI “NEET”

Dal 31 luglio 2023 i datori di lavoro potranno richiedere l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET”.

Consulta la Circolare INPS 21 luglio 2023, n. 68, con la quale l'Istituto fornisce le istruzioni per l’incentivo economico riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato soggetti “NEET - Not (engaged in) Education, Employment or Training” nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2023.


NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Supporto alla formazione e al lavoro e Assegno di inclusione: i due nuovi strumenti per aiutare le fasce più deboli della popolazione.

COSA SONO

Le nuove misure nascono per superare il Reddito di Cittadinanza. Si tratta di misure destinate a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di attivazione al lavoro.

In particolare, i due nuovi strumenti che vengono attivati in base ai bisogni e alle possibilità di ciascuno sono:

Supporto alla formazione e al lavoro

Attivo dal 1° settembre 2023, prevede l’accesso a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro per le persone tra i 18 e i 59 anni.

Assegno di inclusione

Attivo dal 1° gennaio 2024, prevede un’integrazione al reddito per le famiglie con componenti minorenni, con almeno 60 anni di età o con disabilità (come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159) e per le persone in condizione di svantaggio inserite in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.

A CHI SONO RIVOLTE

Possono richiedere l’attivazione di un percorso di inclusione sociale e lavorativa le persone residenti in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

A partire dal 1° settembre 2023, possono beneficiare dello strumento di Supporto alla formazione e al lavoro le persone tra i 18 e i 59 anni con ISEE non superiore a 6.000 euro, che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti; possono attivare il proprio percorso di formazione e attivazione lavorativa, rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro  e dimostrando di essersi rivolte ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2024, possono beneficiare dello strumento Assegno di inclusione le famiglie che includono componenti minori, disabili, con almeno 60 anni di età o in condizione di svantaggio accertato dall’inserimento in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali che abbiano i requisiti richiesti.

Fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, i nuclei familiari attualmente percettori del “Reddito di Cittadinanza” che abbiano al loro interno componenti minorenni, oltre i 60 anni o con disabilità continueranno a percepire i benefici economici della misura.

I BENEFICI

Supporto alla formazione e al lavoro

Per aiutare le persone a trovare un’occupazione, viene riconosciuto l’accesso a diversi strumenti di politiche attive del lavoro come programmi di formazione, progetti utili alla collettività, servizio civile universale e offerte di lavoro adeguate alle caratteristiche e alle competenze di ognuno. Inoltre, nel momento in cui tale percorso viene effettivamente avviato, per la sua durata, è previsto anche un beneficio economico di 350 euro mensili erogato con bonifico  per la durata delle attività formative o delle altre iniziative indicate, per un massimo di complessivi 12 mesi.

Assegno di inclusione

Per i beneficiari dell’Assegno di inclusione, viene riconosciuto un beneficio economico quale integrazione mensile al reddito familiare e un contributo per l’abitazione concessa in locazione. Il beneficio economico viene erogato per 18 mesi tramite uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile chiamato “Carta di Inclusione” e può essere rinnovato per 12 mesi (con sospensione di un mese).

COSA CAMBIA

La misura precedente “Reddito di Cittadinanza” cessa alla scadenza della fruizione della settima mensilità. Resta in vigore solo per le famiglie che hanno un componente minorenne, disabile o con almeno 60 anni di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

A partire dal 1° gennaio 2024, anche queste categorie a cui si aggiungono le persone che si trovano in una condizione di svantaggio accertata dall’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, dovranno richiedere l’attivazione della misura “Assegno di inclusione” per continuare a beneficiare dell’integrazione al reddito.

PER LE AZIENDE

Le nuove misure per l’inclusione sociale e lavorativa si basano sul coinvolgimento delle aziende in una rete partecipata che faciliti l’inserimento lavorativo. ​Alle aziende che operano all’interno della nuova piattaforma di politiche attive del lavoro, contribuendo all’inclusione sociale e lavorativa delle fasce deboli e delle famiglie fragili, vengono riconosciuti incentivi alle assunzioni come:

  • l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua;
  • l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in caso di assunzione con contratto subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e non oltre la durata del rapporto di lavoro, nel limite massimo di 4.000 euro annui.​

Consulta qui la pagina web dell'INPS.


ESONERO CONTRIBUTI INPS PER AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR

Con la Circolare n. 89 del 27 luglio 2022 l'Istituto fornisce le indicazioni operative per l’inoltro della richiesta di quantificazione dell’esonero

La misura è stata prevista dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.


COVID-19 - ESONERO TOTALE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Con la  Circolare n° 67 del 10 giugno 2022 l'Istituto fornisce le indicazioni operative e le istruzioni contabili per l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.

La misura è stata introdotta dal Decreto Sostegni ter  (art. 4, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). 


COVID-19 – Cassa integrazione per imprese di rilevante interesse strategico nazionale

Con il Messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022 l'Istituto fornisce le istruzioni per la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, così come introdotta dal Decreto Sostegni ter (articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.).


Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità

Con la Circolare n. 175 del 22 novembre 2021, l'Istituto illustra la disciplina recata dalle disposizioni normative, nonché le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza del beneficio addizionale, di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


Decontribuzione a favore dei datori di lavoro che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

Con la Circolare n. 169 dell'11 novembre 2021  l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni relativamente alla misura dell’esonero contributivo in oggetto ed integra l’Allegato n. 1 della Circolare n. 140/2021 con i seguenti codici ATECO:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici 

Con il Messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, l'Istituto fornisce le istruzioni operative relative alla fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici, previsto dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.


Con il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l'Istituto fornisce indicazioni sull'esonero contributivo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Per ulteriori informazioni consulta qui il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


Con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021  l'Istituto ha fornito le prime indicazioni operative relative alla decontribuzione prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore dei datori di lavoro che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Per ulteriori informazioni consulta qui il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


AMMORTIZZATORI SOCIALI: LE ULTIME NOVITA'

Con la Circolare n. 125 del 9 agosto 2021, l'Istituto illustra le novità introdotte dai Decreti-legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), n. 99/2021 e n. 103/2021, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, fornendo anche indicazioni sulla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

Consulta il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ulteriori informazioni.


INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Con la Circolare n.122 del 6 agosto 2021 l'Istituto fornisce indicazioni riguardanti le novità introdotte dal Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in merito alla sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di riduzione della prestazione di disoccupazione NASpI.


ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI EFFETTUATE CON CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021, l'Istituto fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto Sostegni bis.

 Consulta il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ulteriori informazioni.


ESONERO CONTRIBUTI AUTONOMI E PROFESSIONISTI: DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

La legge di bilancio 2021, per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Con il decreto 17 maggio 2021, n. repertorio 82/2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero contributivo.

L’Istituto, con il messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, informa che i soggetti interessati dalla misura devono presentare la domanda di esonero all’INPS entro il 30 settembre 2021,

Consulta qui la Circolare n. 124 del 6 agosto 2021 che fornisce indicazioni sulle modalità per la concessione dell'esonero in esame.


MODIFICHE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E INDENNITA' IN FAVORE DI LAVORATORI PORTUALI

Con la Circolare n. 99 dell'8 luglio 2021, l'Istituto illustra le novità introdotte dalla legge n. 69/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 41/2021, in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fornisce  indicazioni in ordine alla particolare indennità introdotta in favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti.


CONGEDO 2021 PER GENITORI

Con la Circolare n. 96 del 5 luglio 2021, l'Istituto fornisce indicazioni in merito alla fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. 


DECRETO SOSTEGNI BIS - INDENNITA'

Con la Circolare n. 90 del 29 giugno 2021, l'Istituto fornisce indicazioni relative alle Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed alle Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca, ai sensi del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

L'Istituto precisa quanto segue:

1) Indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021 pari a 1.600 euro prevista dall’art. 42 del DL 73 del 25 maggio 2021 in favore di:

  • Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori autonomi occasionali
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e con un reddito non superiore a 35.000€
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi e con un reddito non superiore a 75.000€

Nota Bene: coloro che hanno già beneficiato delle indennità onnicomprensive, previste dall’art. 10 del DL 41/2021, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori, non devono presentare domanda per la «nuova indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021» in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.

Per le medesime categorie di lavoratori che non hanno già fruito dell'indennità disposta dal Decreto Sostegni (art. 10), il Decreto Sostegni bis (art. 42, commi 2, 3, 5, e 6) prevede l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro in presenza dei requisiti dettagliatamente specificati nel provvedimento.  Al riguardo, l'Istituto comunica che questi lavoratori dovranno presentare la domanda per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva entro il 30 settembre 2021.

L'Istituto precisa che, come definito dall’art. 36 comma 2 del DL 73/2021, la nuova indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021 ed il Reddito di Emergenza (REM) per l’anno 2021 sono incompatibili tra loro ove richiesti dallo stesso nucleo familiare. Pertanto, qualora il richiedente dell’indennità appartenga ad un nucleo familiare titolare di REM, tale indennità non potrà essere erogata.

L'Istituto ricorda inoltre che, l’indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021 e l’indennità per i lavoratori agricoli DL 73/2021 non sono tra loro cumulabili.

L'Istituo precisa, inoltre, che l’indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021 potrà essere erogata come importo integrativo del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa indennità. In tal caso, l’indennità sarà corrisposta direttamente per mezzo del Reddito di Cittadinanza al quale verrà aggiunto un importo fino all’ammontare della stessa indennità.

2) Indennità per i lavoratori agricoli DL 73/2021 prevista dall’art. 69, comma 1, del DL 73 del 25 maggio 2021 in favore di lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020.

  • gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo possono fruire di un'indennità una tantum di 800 euro (Decreto Sostegni bis, art. 69 commi 1-5), presentando domanda entro il termine del 30 settembre 2021;

L'Istituto precisa che, come definito dall’art. 69 comma 3 del DL 73/2021, la nuova indennità per i lavoratori agricoli ed il Reddito di Emergenza (REM) per l’anno 2020 e 2021 sono incompatibili tra loro ove richiesti dallo stesso nucleo familiare. Pertanto, qualora il richiedente dell’indennità appartenenza ad un nucleo familiare titolare di REM, tale indennità non potrà essere erogata.

L'Istituto precisa, inoltre, che l’indennità per i lavoratori agricoli è incompatibile con l’intervenuta riscossione del Reddito di Cittadinanza dell’anno 2021 e non è cumulabile con le indennità onnicomprensiva DL 41/2021 e le indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021.

3) Indennità per i lavoratori della pesca DL 73/2021 prevista dall’art. 69, comma 6, del DL 73 del 25 maggio 2021 in favore di pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.

  • pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, sono destinatari di un'indennità una tantum di 950 euro (Decreto Sostegni bis, art. 69, comma 6), presentando la relativa istanza entro il termine del 30 settembre 2021.

Consulta anche il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


REDDITO DI EMERGENZA

L’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ulteriori rispetto alle quote già previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

​Con il Messaggio 2406 del 24 giugno 2021, l'Istituto fornisce le indicazioni relative alla presentazione della domanda.

Domande dal 1° luglio al 31 luglio 2021.

Consulta anche il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


DIFFERIMENTO AL 30 GIUGNO 2021 DEI TERMINI DECADENZIALI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

​Con il Messaggio 2310 del 16 giugno 2021 e i relativi Allegati, l'Istituto fornisce le istruzioni operative sul differimento dei termini decadenziali per i trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dall'art. 8, comma 3 bis, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), introdotto in sede di conversione in Legge 21 maggio 2021, n. 69.

Consulta anche la notizia pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


NOVITA' SULLE INDENNITA' E SULLA NASPI INTRODOTTE DAL DECRETO SOSTEGNI BIS

Con  il Messaggio 2309 del 16 giugno 2021 l'Istituto fornisce le prime indicazioni in ordine ad alcune misure introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto Sostegni bis, in materia di indennità previste a favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i pescatori autonomi e gli operai agricoli, nonché in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI fino al 31 dicembre 2021, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l’adeguamento delle procedure informatiche.

In particolare, vengono fornite informazioni sulle Indennità COVID-19 previste dall'articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis, sulle Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca previste dall'articolo 69 del decreto Sostegni bis, e sulla Sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI disposta dall'articolo 38 del decreto Sostegni bis.

Consulta anche la notizia pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE RIENTRANTI NEL CAMPO APPLICATIVO DEI FONDI DI SOLIDARIETA' ALTERNATIVI

Con il Messaggio 1956 del 17 maggio 2021 l'Istituto fornisce chiarimenti sulla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Consulta anche la Circolare 105 del 18 settembre 2020 , il Messaggio 4254 del 13 novembre 2020 e il Messaggio 30 del 5 gennaio 2021, con i quali l'Istituto aveva fornito le prime indicazioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo.

Consulta anche la notizia pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


GESTIONI SPECIALI AUTONOME DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

Con il Messaggio 1911 del 13 maggio 2021 l'Istituto comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.


ARTIGIANI E COMMERCIANTI: IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA 2021

Con il Messaggio 1861 del 10 maggio 2021 l'Istituto comunica che i dati di dettaglio della contribuzione dovuta alle scadenze previste dalla legge, nonché i codici INPS (c.d. codeline) utili alla compilazione dei modelli “F24”, i modelli “F24” precompilati, le informazioni sull’Associazione di categoria e il relativo importo della quota dovuta per i soggetti interessati, sono disponibili al seguente percorso del sito istituzionale www.inps.it: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24”.

Consulta anche la Circolare 17 del 9 febbraio 2021.


ORGANISMI SPORTIVI - TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Con il Messaggio 1860 del 10 maggio 2021 l'Istituto fornisce istruzioni operative relative alla sospensione ed alla ripresa dei versamenti.

Consulta anche la notizia pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Consulta anche la Circolare n. 16 del 5 febbraio 2021.


ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Con il Messaggio 1836 del 6 maggio 2021 l'Istituto fornisce chiarimenti e indicazioni operative e contabili in merito all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali - previsto dall'art. 12, commi 14 e 15, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 - per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.  

Consulta anche la notizia pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.

Consulta anche la Circolare 24 dell'11 febbraio 2021, con la quale l'Istituto aveva fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell'esonero contributivo.

 


REDDITO DI EMERGENZA - NUOVA SCADENZA: DOMANDE ENTRO IL 31 MAGGIO 2021

Con il Comunicato Stampa del 26 aprile 2021 l'Istituto comunica la proroga al 31 maggio 2021 del termine per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza (REM) di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, precedentemente fissato al 30 aprile.

Consulta qui la notizia pubblicata sul sito dell'INPS.


INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA SPETTANTE PER L'ANNO 2020 - CIRCOLARE 69 DEL 23 APRILE 2021

Con la Circolare n. 69 del 23 aprile 2021, l'Istituto fornisce le prime indicazioni in materia di valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del settore agricolo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


DECRETO SOSTEGNI - INDENNITA' UNA TANTUM E ONNICOMPRENSIVE E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI - CIRCOLARE 65 DEL 19 APRILE 2021 E SEGUENTI

Con la Circolare n. 65 del 19 aprile 2021, l'Istituto fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto Sostegni) - in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020, al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre fornisce indicazioni sulle novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

Consulta qui  la Circolare 65 pubblicata sul sito dell'INPS.

Consulta anche la Circolare n. 1764 del 30 aprile 2021 "Indicazioni operative sulle indennità COVID-19 previste dal decreto-legge n. 41 del 2021. Circolare n. 65 del 2021. Chiarimenti".


REDDITO DI EMERGENZA: LE NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI 

Con la Circolare n. 61 del 14 aprile 2021, l'INPS illustra nel dettaglio i requisiti per l'accesso al Reddito di Emergenza (REM) previsto dal Decreto Sostegni (art. 12, D.L. 22 marzo 2021, n. 41) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Dopo aver ricordato che il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali), l'Istituto precisa che il Decreto Sostegni ha introdotto significative novità e in particolare:

  • la modifica di alcuni requisiti per l'accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà (l'art. 12, comma 1);
  • l'individuazione di una nuova categoria di beneficiari, cioè coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI o la DIS-COLL e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge (l'art. 12, comma 2). Peraltro, in tale ipotesi, l'Istituto evidenza che il destinatario del REM non è più il nucleo familiare nel suo complesso, bensì il singolo beneficiario.

Infine, il provvedimento comunica che la domanda di REM deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

Per maggiori dettagli, consulta la Circolare.


GENITORI LAVORATORI: CONGEDO 2021 PER FIGLI IN QUARANTENA O DAD O CHIUSURA DEI DENTRI DIURNI ASSISTENZIALI 

Con Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, l'INPS fornisce le istruzioni sul diritto alla fruizione del congedo (c.d. Congedo 2021), introdotto dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30, in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilità in situazione di gravità.

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.


BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING

Con la Circolare 58 del 14 aprile 2021 l'Istituto fornisce le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby - sitting di cui all'articolo 2, comma 6, del  decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, destinato ad alcune categorie di lavoratori.

Consulta qui la Circolare 58 pubblicata sul sito dell'INPS.


ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE IMPRESE APPARTENENTI ALLE FILIERE AGRITURISTICHE, APISTICHE, BRASSICOLE, CEREALICOLE, FLOROVIVAISTICHE, VITIVINICOLE, ANCHE ASSOCIATE AI CODICI ATECO 11.02.10 E 11.02.20, NONCHE' DELL'ALLEVAMENTO, DELL'IPPICOLTURA, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - CIRCOLARE 57 DEL 12 APRILE 2021 E SEGUENTI

Con la Circolare 57 del 12 aprile 2021 l'Istituto fornisce indicazioni e istruzioni operative e contabili in merito all'esonero contributivo - previsto dal Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e successive modificazioni - a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Consulta anche il Messaggio 1850 del 7 maggio 2021 avente ad oggetto "Differimento del termine di presentazione delle domande di esonero di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’aggiornamento del modulo".

Consulta anche il Messaggio 3341 del 15 settembre 2020 e il Messaggio 4353 del 19 novembre 2020  con i quali l'Istituto aveva fornito le prime indicazioni operative.


ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO E PER LE TRASFORMAZIONI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - CIRCOLARE 56 DEL 12 APRILE 2021

Con la Circolare 56 del 12 aprile 2021 l'Istituto fornisce le prime indicazioni operative in merito all'esonero contributivo, previsto dalla legge di bilancio 2021, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Consulta qui la Circolare 56 pubblicata sul sito dell'INPS.


ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI DONNE LAVORATRICI - MESSAGGIO 1421 DEL 6 APRILE 2021

Con il Messaggio 1421 l'Istituto fornisce chiarimenti in merito all'esonero contributivo, previsto dalla legge di bilancio 2021, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

Consulta anche la Circolare 32 del 22 febbraio 2021 con la quale l'Istituto aveva fornito le prime indicazioni operative.


DECRETO SOSTEGNI - REDDITO DI EMERGENZA - MESSAGGIO 1378 DEL 1 APRILE 2021 E SEGUENTI

Il Messaggio 1378 contiene le prime indicazioni relative alla presentazione della domanda del Reddito di Emergenza.

L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

L'art. 12 del decreto ha previsto la possibilità di erogare il beneficio:

  • ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma1);
  • a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro (comma2). In questo caso, la misura, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021.

Consulta qui il Messaggio 1378 pubblicato sul sito dell'INPS.

Consulta anche la Circolare 61 del 14 aprile 2021 che illustra i requisiti di accesso al Reddito di Emergenza.


DECRETO SOSTEGNI - AMMORTIZZATORI SOCIALI - MESSAGGIO 1297 DEL 26 MARZO 2021 E SEGUENTI

Prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto - legge 22 marzo 2021, n. 41, Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga

Con il Messaggio 1297 l'Istituto fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte dal decreto "Sostegni".

Consulta anche la Circolare 62 del 14 aprile 2021 che fornisce indicazioni in merito alla nuova modalità di invio dei  flussi di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD E ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramiite l'utilizzo del flusso  “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41.

Consulta anche la Circolare 72 del 29 aprile 2021 che fornisce ulteriori istruzioni contabili sulle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41.

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Consulta anche il  Messaggio 1761 del 30 aprile 2021 con il quale l'Istituto fornisce le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 e dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021.


DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, n. 30 - MESSAGGIO 1296 DEL 26 MARZO 2021

Consulta qui il Messaggio 1296 "Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30"


DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, n. 30 - CONGEDI PER GENITORI - MESSAGGIO 1276 DEL 25 MARZO 2021 E SEGUENTI

Consulta qui il Messaggio 1276 "Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. Prime indicazioni"

Consulta anche la Circolare 63 del 14 aprile 2021 che fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992.

Consulta anche il Messaggio 1752 del 29 aprile 2021 che fornisce le istruzioni sulla procedura di presentazione delle domande per la fruizione del congedo, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n.30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992.


DECRETO SOSTEGNI - MESSAGGIO 1275 DEL 25 MARZO 2021

Misure introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni). Indennità una tantum e onnicomprensive previste a favore di alcune categorie di lavoratori e semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Prime indicazioni 

Con il Messaggio 1275 l'Istituto fornisce le prime informazioni sulle novità introdotte dal decreto "Sostegni".

Indennità COVID-19

L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.  

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, tali lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui al medesimo articolo 10, comma 1, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate. (*)

(*) Con il Messaggio 1452  l'Istituto comunica di aver provveduto centralmente alla liquidazione dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, appartenenti alle sopra richiamate categorie.

Il decreto Sostegni, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 prevede altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020.

Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 10, comma 3, lett. a), del decreto Sostegni ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.

Per i lavoratori dello spettacolo, il comma 6 del citato articolo 10 ha introdotto un elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di indennità COVID-19 a favore di detta categoria di lavoratori.

Infatti, mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere - in un dato arco temporale – almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il citato comma 6, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha mantenuto inalterato il requisito c.d. contributivo (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.  

Ai fini dell’accesso alle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI

Il decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.

In particolare, l’articolo 16 del citato decreto prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro di cui l’articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 22 del 2015.


MESSAGGIO N. 1008 DEL 09/03/2021 

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Leggi qui il testo del messaggio. 


ESONERO CONTRIBUTIVI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO I NUOVI TRATTAMENTI DI CIGO, ASO E CIGD

​Con la Circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l'INPS fornisce le prime indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 306-308).

In particolare, ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL).

L'Istituto, dopo aver individuato i datori di lavoro che possono accedere all'esonero contributivo, evidenzia l'alternatività:
- tra l'esonero in questione (art. 1, comma 306) e le nuove integrazioni salariali (art. 1, commi 299 e seguenti), come previsti dalla Legge di Bilancio 2021;
- tra l'esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 306) e l'esonero contributivo disciplinato dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 12, comma 14).

Inoltre, ai fini della legittima fruizione del beneficio, la Circolare ricorda anche le specifiche condizioni individuate dalla Legge di Bilancio 2021: il rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sino al 31 marzo 2021.

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.


Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2021 l'Istituto fornisce una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla legge di bilancio 2021. In particolare, vengono illustrate le novità apportate all’impianto regolatorio in materia di misure a sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Consulta qui Circolari, Messaggi e Normativa pubblicati sul sito dell'INPS


COVID-19: indennità una tantum previste dal Decreto Ristori

Attivo il servizio on line per la presentazione della domanda.

Con la Circolare n. 137 del 26 novembre 2020, l'INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal D.L. n. 137 del 2020 (c.d. Decreto Ristori) a favore delle categorie già beneficiarie dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del D.L n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), nonché di indennità onnicomprensive previste per alcune categorie di lavoratori colpiti dall'emergenza da COVID-19.

Con riferimento all'indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori ha previsto l'erogazione una tantum della medesima indennità di importo pari a 1.000 euro (art. 15, comma 1). Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, l'Istituto comunica che tali categorie non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità una tantum.

In tema di indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori in somministrazione impiegati in tali settori, che non hanno già fruito dell'indennità di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro (art. 15, comma 2). In proposito, dopo aver ribadito i presupposti per l'accesso a tale beneficio, il provvedimento individua, tramite l'elencazione dei Codici Ateco, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

Quanto alla indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori dispone il riconoscimento di una indennità pari a 1.000 euro a favore delle categorie indicate all'art. 15 , comma 3, ovvero:
-  lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Nel testo, sono dettagliatamente specificati i requisiti per la presentazione della domanda per l'indennità onnicomprensiva.

Anche per ciò che attiene ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, l'Istituto provvede a precisare i requisiti per l'indennità pari a 1.000 euro prevista dal Decreto Ristori (art. 15, comma 5).

Sui lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito del beneficio di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, la Circolare chiarisce i presupposti per accedere all'indennità di 1.000 euro di cui all'art. 15, comma 6, del Decreto Ristori.

Da ultimo, l'Istituto fornisce istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda, nonché sul regime di compatibilità delle indennità disposte dalla normativa emergenziale.

Per maggiori dettagli, consulta la Circolare.


DECRETO AGOSTO: CONSULTA LE INDICAZIONI FORNITE DALL'INPS A SEGUITO DALLA PUBBLICAZIONE SULLA GU DEL DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020.

Consulta qui il "Decreto Agosto"


31 agosto 2020 - Termine di decadenza per la presentazione delle domande di accesso alle indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia
L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 8, prevede che decorsi quindici giorni dalla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia lunedì 31 agosto – primo giorno seguente non festivo - si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia.

In particolare, allo scadere dei termini di cui sopra, le categorie di lavoratori che decadono dalla possibilità di presentare domanda per le relative indennità COVID-19 sono le seguenti:

  • Liberi professionisti titolari di partita IVA;
  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Consulta qui il Messaggio INPS n. 3160 del 27 agosto 2020


Con il Messaggio INPS n. 3160 del 27 agosto 2020 l’Istituto fornisce le prime indicazioni sulle indennità a favore di alcune categorie di lavoratori introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, con le quali verranno fornite nel dettaglio le novità legislative del richiamato decreto, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, con il presente messaggio si forniscono alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.

1. Disposizioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL

L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia. La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. Categorie di lavoratori non rientranti nella platea dei destinatari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020

L’articolo 9 del decreto in esame ha previsto, come meglio di seguito specificato, un’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. A tale ultimo riguardo si fa presente che il richiamato articolo 9 non ha previsto, invece, l’erogazione di tale ulteriore beneficio per alcune categorie di lavoratori già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio Italia. In particolare, il decreto-legge n. 104 del 2020 non prevede, tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie: i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo.

3. Indennità a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
L’articolo 9, comma 1, del decreto in argomento prevede una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro.

La medesima indennità, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, ossia il 15 agosto 2020.

4. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
Il richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 2 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi, come specificato nei successivi paragrafi.

Per il riconoscimento di dette indennità, il comma 3 dell’articolo 9 sopra richiamato prevede che i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda - non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto. 

4.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Il citato articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

4.2 Lavoratori intermittenti

L’articolo 9, comma 2, lett. b), prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

4.3 Lavoratori autonomi occasionali
Il medesimo articolo 9, comma 2, lettera c), prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.

4.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Il citato articolo 9, comma 2, alla lettera d) prevede, inoltre, un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

5. Lavoratori dello spettacolo

L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 4 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

6. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Il comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità - alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 - di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Presentazione delle domande per l’accesso alle indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020
Per quanto concerne le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, l'Istituto precisa che saranno fornite istruzioni relative alle domande telematiche con successiva circolare attuativa; si anticipa che, per le prestazioni descritte nei precedenti paragrafi 3, 4, 5 e 6, i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti per tali indennità dal decreto-legge n. 104 del 2020.

Lavoratori marittimi

L’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, infine, un’indennità pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché dei lavoratori di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto sopra richiamato.

Anche detta indennità a favore dei lavoratori marittimi, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1987, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Consulta qui  le altre Circolari, Messaggi e Normativa pubblicati sul sito dell'INPS.


DECRETO RILANCIO: INDICAZIONI FORNITE DALL'INPS

A seguito della pubblicazione sulla GU n. 128 del 19 maggio 2020 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 - "Decreto Rilancio" recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si pubblicano nella presente sezione le principali informazioni, circolari e indicazioni relative alle modalità di richiesta delle singole prestazioni emanate dall'INPS.


INDENNITA COVID-19 PER I DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI - ONLINE LA PROCEDURA

L'INPS ha comunicato l'attivazione del proprio servizio online per la presentazione delle domande di indennità COVID-19 riservata ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

La misura di sostegno è stata introdotta con il Decreto interministeriale del 13 luglio 2020. Ai lavoratori che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sarà erogata un'indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro.

L'Istituto ha messo a disposizione dei beneficiari "tutte le indicazioni relative all'accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l'esito fino al pagamento" e sul sito è inoltre possibile consultare il tutorial previsto per le altre indennità COVID-19.

Con circolare INPS n. 94 del 14 agosto 2020 l'Istituto fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella circolare è possibile consultare la tabella dei codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità.


INDENNITA COVID-19

RIEPILOGO INDENNITA COVID-19 INTRODOTTE DAL DECRETO CURA ITALIA E DAL DECRETO RILANCIO

Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • professionisti con partita IVA

Per tale categoria di lavoratori (art. 27, d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 2 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020 (*)

A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l'Agenzia delle Entrate per i controlli.

 

  • collaboratori coordinati e continuativi

 

Per tale categoria di lavoratori (art. 27 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 3 d.l.34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020 (*)

A tale indennità possono accedere, per marzo e aprile, i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Per ottenere l’indennità di maggio è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria

 

Per le seguenti categorie di lavoratori (art. 28 d.l. 18/2020, art. 84 c. 4 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile:

artigiani;
commercianti;
coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

  • lavoratori stagionali dei settori del turismo

 

Per tale categoria di lavoratori (art. 29 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 5 e 6 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020 (*)

A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.

Ai fini dell'accesso alle indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) e non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità di 600 euro può essere richiesta anche dai lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ma solo per aprile, purché al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato e non percepiscano una indennità di disoccupazione NASpI.

In presenza di tali requisiti (assenza lavoro subordinato e NASpI), relativamente al mese di maggio, i lavoratori stagionali o in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono chiedere un’indennità di 1.000 euro.

  • operai agricoli a tempo determinato

 

Per tale categoria di lavoratori (art. 30 d.l. 18/2020, art. 84 c. 7 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e di 500 euro per aprile 2020.

Purché possano fare valere nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

  • lavoratori dello spettacolo

 

Per tale categoria di lavoratori (art. 38 d.l. 18/2020, art. 84 c. 10 e 11) è prevista una indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
Devono essere iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con i seguenti requisiti:

almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per i mesi di aprile e maggio, l’indennità spetta anche con requisiti differenti:

almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo;
reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).

  • lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo

 

A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. A, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. A d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.

Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali con:

cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

  • lavoratori intermittenti

 

A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. B, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84, c. 8 lett. B d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, con i seguenti requisiti:

almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

  • lavoratori autonomi occasionali

A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. C, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. C d.l. 34/2020), titolari di un contratto autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all’articolo 2.222 del codice civile nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, spetta con:

assenza di partita IVA;
iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020;
assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

  • lavoratori incaricati di vendita a domicilio

Spetta (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. D, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. D d.l. 34/2020) un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, con:

partita IVA;
iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

(*) Con Comunicazione del 19 giugno 2020 l'Istituto informa che la domanda per l'indennità Covid-19 relativa a maggio 2020 è online.

Il beneficio economico, erogato dall'INPS, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto a:

  • liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;

Per il mese di maggio spetta una indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre una domanda, anche se si è già fruito dei bonus relativi a marzo ed aprile, nella quale dichiarare una comprovata riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

  • collaboratori coordinati e continuativi. Per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.

Consulta qui la TABELLA TIPOLOGIA DI INDENNITA PREVISTE DAL DL CURA ITALIA E DAL DL RILANCIO: IMPORTI PER MENSILITA

Consulta qui la TABELLA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER TIPO DI INDENNITA

Consulta qui la circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020 con la quale l'Istituto fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.


Con circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020 l'Istituto fornisce istruzioni amministrative in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, la circolare fornisce indicazioni in merito a:

1. Proroga dell’indennità per il mese di aprile ai liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 84, comma 1, prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’articolo 27 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile. L’importo è pari a 600 euro ed è erogato dall’INPS

2. Proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO cha hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020

Il D.L. n. 34 del 2020, all’articolo 84, comma 4, prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’articolo 28 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile. L’importo è pari a 600 euro ed è erogato dall’INPS

3. Proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020

 

Il comma 5 del richiamato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’articolo 29 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile. L’importo è pari a 600 euro ed è erogato dall’INPS

4. Proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 ai lavoratori agricoli che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020   

Il comma 7 dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, l’erogazione dell’indennità Covid-19 anche per il mese di aprile. La nuova disposizione fissa un nuovo importo pari a 500 euro per il mese di aprile, erogato dall’INPS

5. Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020. Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 84, comma 10, del D.L. n. 34 del 2020  

Il citato D.L. n. 34 del 2020, al medesimo articolo 84, comma 10, riconosce per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 con alcuni requisiti di accesso che suddividono i possibili beneficiari in 2 platee:

1)    lavoratori che hanno già fruito per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020; questi lavoratori non devono presentare una nuova domanda per ottenere la indennità di aprile, ma saranno comunque esaminati con i requisiti di seguito descritti;

2)    lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Questi lavoratori dello spettacolo – poiché nuova categoria non destinataria per il mese di marzo 2020 dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020 - ai fini dell’accesso alla indennità introdotta dall’articolo 84, comma 10, del D.L. n. 34 del 2020 devono presentare domanda all’INPS, secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della suddetta circolare.  

Per il riconoscimento delle indennità predette per entrambe le due platee sono richiesti, ai sensi del comma 11 del citato articolo 84, due ulteriori requisiti ai lavoratori coinvolti:

  • non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato D.L. n. 34 del 2020
  • non devono essere alla medesima data titolari di un rapporto di lavoro dipendente

6. Modalità di erogazione delle indennità Covid-19 ai soggetti che hanno già beneficiato delle stesse per il mese di marzo 2020

I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020 (d’ora in avanti per brevità Indennità Covid-19) e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020.

Per questi beneficiari, l’indennità Covid-19 per la mensilità di aprile sarà infatti erogata dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Salvo alcune specificazioni in merito alle tutele di reddito riferite anche al mese di aprile e maggio per la nuova categoria dei lavoratori somministrati del settore turismo e stabilimenti termali che saranno diramate con ulteriore circolare, le categorie di lavoratori che devono presentare domanda sono le seguenti:

a)     i lavoratori dello spettacolo di cui al punto 2) del paragrafo 5 della suddetta circolare

b)    i lavoratori di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del citato D.L. n. 18 del 2020 che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, come meglio specificato nel paragrafo 9 in materia di incumulabilità delle indennità in oggetto

7. Termine di presentazione della domanda per la fruizione per il mese di marzo 2020 delle indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020 

Il citato articolo 84, comma 14, del D.L. n. 34 del 2020 prevede che i lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo nel termine - legislativamente previsto a pena di decadenza - di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 34 del 2020, cioè il 3 giugno 2020.

Al predetto adempimento sono tenuti in ragione delle novità legislative introdotte anche i lavoratori appartenenti alle categorie descritte nel precedente capoverso, che siano titolari di assegno ordinario di invalidità e che in ragione a questo status, non previsto nell’originario testo del D.L. n. 18 del 2020, non avevano potuto presentare domanda di indennità per marzo 2020.

I lavoratori che devono presentare ancora la domanda per la fruizione per il mese di marzo 2020 delle predette indennità Covid-19 e che otterranno il beneficio conseguente, non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, ma la prestazione sarà attribuita d’ufficio.

8. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 34 del 2020

9. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali 

Ai sensi dell’articolo 86 del D.L. n. 34 del 2020, le indennità di cui al citato articolo 84 del medesimo D.L. n. 34 del 2020 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020 in argomento, con le indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020 e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 98 del D.L. n. 34 del 2020.

a)  Indennità Covid-19 e Assegno ordinario di invalidità  

Si precisa che per il mese di marzo 2020 le indennità Covid-19 di cui ai sopra richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, nonché per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 sono cumulabili con l’Assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

b)  Indennità Covid-19 e Reddito di Cittadinanza  

La disposizione di cui all’articolo 31 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, prevede l’incompatibilità con il Reddito di Cittadinanza delle indennità previste per il mese di marzo 2020 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo D.L. n. 18 del 2020.

Il D.L. n. 34 del 2020, all’articolo 84, comma 13, prevede, invece, che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del medesimo articolo 84 – quindi i beneficiari delle relative indennità - appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità

Le indennità di cui ai sopra richiamati commi dell’articolo 84 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. 

In ragione della richiamata disposizione normativa, ai beneficiari delle indennità di cui ai predetti commi dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli), non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli). 

In ragione della previsione normativa di cui sopra, si fa presente che le domande di indennità Covid-19 di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, respinte esclusivamente in ragione della titolarità del Reddito di Cittadinanza saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità per il mese di aprile 2020, erogata nelle forme descritte nei precedenti capoversi.

Inoltre, si fa presente che i lavoratori che non hanno presentato domanda per il riconoscimento delle indennità di cui ai suddetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 in quanto titolari di Reddito di Cittadinanza – ritenendo di non potere accedere alle stesse proprio in ragione della titolarità dello stesso – possono presentare domanda per il riconoscimento delle suddette indennità Covid-19 per il mese di aprile nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020. Ai lavoratori che presenteranno nel suddetto termine la domanda di indennità Covid-19 – qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti – verrà erogata l’indennità per la mensilità di aprile 2020. Agli stessi lavoratori non sarà invece erogata l’indennità Covid-19 per il mese di marzo 2020 in quanto per la mensilità di marzo 2020 permane la non cumulabilità e incompatibilità del Reddito di Cittadinanza con l’indennità Covid-19.

 

IN SINTESI:

Coloro che hanno già beneficiato dell'indennità relativa al mese di marzo non devono presentare domanda per l'indennità prevista per il mese di aprile in quanto quest'ultima verrà erogata direttamente dall'INPS.

Coloro che non hanno ancora presentato domanda per il mese di marzo, con riferimento alle indennità previste per:

  • liberi professionisti con partita IVA, partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuatIva
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Colini e Mezzadri)
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • lavoratori del settore agricolo (operai a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi)
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€

possono presentarla entro e non oltre la data del 3 giugno 2020, termine oltre il quale non sarà più possibile fare richiesta. Solo per le suddette categorie di lavoratori, la mancata presentazione della domanda per il mese di marzo entreo tale termine, comporterà l'impossibilità di accedere al beneficio anche per il mese di aprile.


ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE INDENNITA COVID-19

Collegandosi ai Servizi Oline dell'INPS è possibile richiedere le seguenti indennità come previsto dal Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 e dal «Decreto Rilancio»:

1) Indennità per i mesi di marzo ed aprile prevista dai DL 18 del 17 marzo 2020 e «DL Rilancio» in favore di:

  • Liberi professionisti con partita IVA, partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri)
  • Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori del settore agricolo (operai a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi)
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell?anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€

NOTA BENE: per coloro che hanno già richiesto l'indennità per il mese di marzo, in caso di accoglimento sarà rinnovata automaticamente per il mese di aprile senza necessità di presentare nuova domanda.

Le richieste già presentate per il mese di marzo e respinte a causa della percezione dell'assegno ordinario di invalidità verranno riesaminate d'ufficio senza la necessità di presentare una nuova domanda.

2) Indennità per il mese di marzo, aprile e maggio prevista dal Decreto applicativo art. 44 DL 18/2020 e dal «DL Rilancio» in favore di:

  • Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale
  • Incaricati alle vendite a domicilio

Consulta qui la circolare INPS n. 67 del 29 maggio 2020 con la quale l'Istituto fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito - in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - introdotte, per il mese di marzo 2020 dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, repertorio n. 10 del 4 maggio 2020, e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dal successivo decreto-legge n. 34 del 2020.

3) Indennità per il mese di aprile e maggio prevista dal «DL Rilancio» in favore di:

  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€
  • Lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali

ALCUNE PRECISAZIONI FORNITE DALL'INPS IN MERITO ALLE INDENNITA COVID-19 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2020

Si segnalala circolare INPS n. 2263 del 1° giugno 2020 con la quale l'Istituto ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020.

In particolare la circolare chiarisce che i motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità prevista dalla norma sono i seguenti:

1) titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020

2) percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020

3) titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito

4) assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28)

5) assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38)

6) assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

7) assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

8) assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operari agricoli a tempo determinato (art. 30)


INDENNITÀ COVID A FAVORE DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA A VALERE SUL "FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA"

Con Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020 sono stati fissati i criteri di priorità e le modalità di attribuzione delle “Indennità liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” per il mese di aprile 2020 spettanti  ai sensi dell’art. 44, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e come modificato dall’art. 78 del D.L. n. 34/2020.

Il sostegno al reddito per il mese di aprile 2020 è pari a 600 euro.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità nel mese di marzo 2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di aprile 2020.

In caso contrario, le domande per l'ottenimento dell'indennità devono essere presentate dai professionisti a partire dall'8 giugno 2020, e fino all'8 luglio 2020, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cui sono iscritti.


BONUS BABY SITTING

Avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Con il Messaggio INPS n. 2350 del 5 giugno 2020, facendo seguito al messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020, relativo alle prime informazioni sui bonus di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, nonché alle indicazioni già fornite sulla misura con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 e con il messaggio n. 1465 del 2 aprile 2020, l'Istituto ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal citato decreto-legge n. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

A tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020.

Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

L'Istituto conferma l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia; inoltre, con riferimento all’altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Infine, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Bonus baby-sitting: nuovi importi e implementazione servizio online

Con il Messaggio INPS n. 2209 del 27 maggio 2020 l’Istituto informa che la procedura telematica per richiedere il bonus baby-sitting è in corso di implementazione per adeguarla alle nuove norme dettate dall’articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il decreto prevede che, in presenza dei requisiti, possano essere erogati "uno o più bonus" per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo di 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali.

Il limite massimo è stato aumentato a 2.000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico o accreditato.

In alternativa, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.

Non appena ultimato il processo di adeguamento informatico, un successivo messaggio indicherà la modalità di presentazione delle nuove domande.(*)

(*) vedi Messaggio INPS n. 2350 del 5 giugno 2020.

Consulta anche la Circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020 relativa alla disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l'infanzia, ai sensi dell'art. 72 del D.L. n.34/2000.

ATTENZIONE:

Con l'Avviso INPS agli utenti del 29 maggio 2020 l'Istituto comunica di aver riscontrato, da parte di molti utenti, l’accesso al bando Centri Estivi al posto della pagina per richiedere il bonus baby-sitting per centri estivi previsto dalle misure di intervento per l’emergenza COVID-19 del decreto Rilancio.

Il bando Centri Estivi è una prestazione diversa, riconosciuta annualmente agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. Non è quindi fruibile da altri utenti.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione per non confondere le due prestazioni, poiché l’iscrizione al bando Centri Estivi non è valutabile ai fini della domanda di bonus baby-sitting per centri estivi.


CONGEDI PARENTALI COVID-19

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 è stata introdotta la possibilità di fruire di un congedo indennizzato, per la cura dei figli minori. Il congedo è fruibile, continuativamente o frazionatamente, per un periodo massimo complessivo di 30 giorni da uno dei genitori, anche alternativamente. Per i figli di età fino ai 12 anni è erogata un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

La domanda di congedo COVID-19 può essere presentata per un massimo complessivo di 30 giorni per il periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio ed in via del tutto eccezionale, può riferirsi a periodi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Chi ha già presentato domanda di congedo parentale prima del 29 marzo 2020, per i periodi all'interno dell'arco temporale che va dal 5 marzo al 31 luglio, non deve presentare domanda di congedo COVID-19, in quanto tali periodi di astensione sono convertiti d'ufficio (fino ad un massimo di 30 giorni) in congedo COVID-19. Mentre dal 29 marzo in poi, per poter fruire di congedo COVID-19, è necessario presentare l'apposita domanda, anche qualora l'interessato abbia effettuato una richiesta di congedo parentale (per periodi di fruizione ricadenti tra il 5 marzo ed il 31 luglio) in attesa della proroga della misura.

I genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età.

Il lavoratore dipendente nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione al prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.lgs n. 151 del 2001, con validità comprensiva del periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del congedo in argomento.

Per presentare domanda di congedo COVID-19 si deve utilizzare la procedura di 'domanda di congedo parentale', all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore sarà richiesto se si vuole presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il COVID-19 con figlio disabile. Spuntando il 'si' la procedura consentirà l'acquisizione di una domanda di congedo COVID-19, mentre, qualora si volesse procedere con la normale domanda di congedo parentale, sarà sufficiente spuntare il 'no'.

Collegati ai Servizi Oline dell'INPS per presentare la domanda.


INDENNITA COVID-19 LAVORATORI DOMESTICI - LD

Con decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 (pubblicato in G.U. n.128 del 19-05-2020), tenuto conto del perdurare dell'emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus Covid - 19, per i mesi di aprile e maggio è stata prevista un'indennità destinata ai lavoratori domestici (LD), pari a 500 euro per ciascun mese, da erogarsi in una unica soluzione. La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dall’articolo 85 del decreto Rilancio.

Chi può chiedere l'indennità

L'indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS
  • i contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da INPS, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico
  • la durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali; questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS dal Datore di Lavoro entro la predetta data
  • che non sono titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
  • che non sono titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
  • che non sono percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34

Cumulo dell'indennità per lavoratori domestici con le misure di sostegno alla povertà fino ad un massimo di 500 euro

In caso di soggetti che percepiscono una misura di contrasto alla povertà (esempio Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza), l'indennità è riconosciuta comunque fino al raggiungimento della somma di 500 euro mensili ad integrazione della somma percepita a titolo di RDC/PDC

Il servizio per la presentazione delle domande per l'indennità COVID-19 per lavoratori domestici è attivo dal 25 maggio 2020.

Consulta qui il Messaggio INPS n. 2184 del 26 maggio 2020 "Indennità lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2000, n. 34. Procedura per la presentazione delle domande"

Consulta qui la circolare INPS n. 65 del 28 maggio 2020 con la quale l'Istiituto riepiloga i requisiti dei beneficiari e fornisce le indicazioni operative per la presentazione delle domande. La circolare, inoltre, specifica le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici.

Consulta qui la brochure informativa.

Consulta qui il sito dell'INPS per ulteriori informazioni.


IL REDDITO DI EMERGENZA - REM

CHE COSA È

Il Reddito di Emergenza (d’ora in poi REm) è istituito con decreto legge n. 34 del 19 maggio, articolo 82, a decorrere dal mese di maggio 2020.
E’ una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.

REQUISITI

I requisiti per l’accesso al beneficio sono identificati dall’articolo 82 commi 2,3 e 6 del decreto legge n. 34 del 19 maggio
Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del REm:

  • al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto
  • il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda
  • il reddito familiare è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa
  • il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013

INCOMPATIBILITÀ CON REDDITI E PRESTAZIONI

Il REm non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori agricoli
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • lavoratori intermittenti
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • incaricati alle vendite a domicilio
  • lavoratori domestici

Il REm non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo
  • essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020 (*), attraverso i seguenti canali:

(*) ai sensi del D.L. n.52/2020, le domande di Rem possono essere presentate entro il 31 luglio 2020 - vedi Messaggio INPS n. 2520 del 19 giugno 2020

  • i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica)

IMPORTO DEL BENEFICIO

Il beneficio economico del REm è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a euro 800 mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti. Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

DURATA DEL BENEFICIO

Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REm è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

Il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza è attivo dal 22 maggio 2020.

Consulta qui la brochure informativa.

Consulta qui il sito dell'INPS per ulteriori informazioni.

Consulta qui la circolare INPS n. 69 del 3 giugno 2020 con la quale l'Istituto ha illustrato i requisiti di accesso al Reddito di Emergenza, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l’accesso, modalità di calcolo del beneficio e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

Con comunicazione agli utenti pubblicata sul sito il 3 giugno 2020 l'Istituto ricorda che il REM è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali.

(*) Con Messaggio INPS n. 2520 del 19 giugno 2020 l'Istituto informa che, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella GU n. 151 del 16 giugno 2020, il termine perentorio del 30 giugno 2020, previsto per la richiesta del Reddito di emergenza, è prorogato al 31 luglio 2020.


BONUS VACANZE

Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in Italia.

Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

L’agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.

Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona

Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE consulta il sito dell’INPS.

Come si utilizza

Il bonus viene utilizzato in due forme. L’80% dell’agevolazione, infatti, viene attribuita ad uno qualunque dei componenti della famiglia sotto forma di sconto diretto, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta. Il restante 20% sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, dallo stesso soggetto che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l’intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.

L’Agenzia delle Entrate fornisce in un provvedimento le indicazioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze.

Istruzioni semplificate su quanto vale, come chiederlo e a chi spetta in una guida e in  un vademecum dedicato.

Consulta qui maggiori informazioni.

Consulta qui il comunicato stampa del 17 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate.


CIRCOLARE N. 68 DEL 31 MAGGIO 2020 - EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

Consulta qui la Circolare INPS n. 68 del 31 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 103 del DL 19 maggio 2020 n. 34. Presentazione dell'istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini stranieri di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, che intendono richedere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari". 


DECRETO CURA ITALIA: CONGEDI PARENTALI, PERMESSI LEGGE N. 104/92, BONUS BABY-SITTING

A seguito dell'entrata in vigore del DL 17 marzo 2020, n. 18, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, con il messaggio 20 marzo 2020, n. 1281  avente ad oggetto "Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby sitting" l'INPS ha fornito le prime informazioni contenute nella seguente scheda informativa.  

Le istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei suddetti benefici sono fornite con apposite circolari.

CONGEDI PARENTALI E PERMESSI RETRIBUITI: Con la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45, l'Istituto ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dei congedi indennizzati e dei permessi retribuiti.

In alternativa ai menzionati congedi parentali, è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 600 euro, e nei casi di cui all'art. 25 c. 3 del DL 17 marzo 2020, n. 18 nel limite massimo di 1.000 euro, come di seguito specificato.

BONUS BABY SITTING: Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l'Istituto ha fornito le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all'erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.

Consulta qui il Messaggio INPS n. 1465 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto "Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19. Procedura per la presentazione delle domande".

L'INPS informa che:

  • le domande per usufruire della prestazione "bonus baby sitting" possono essere presentate a partire dal primo aprile 2020, accedendo al seguente link;
  • le domande per usufruire della prestazione "Congedi COVID-19" (congedi per autonomi e gestione separata) possono essere presentate a partire dal primo aprile 2020, accedendo al seguente link.

Consulta qui:

  • il Messaggio INPS n. 1447 del 1 aprile 2020 avente ad oggetto "Bonus Asilo nido 2020. Rimborso dell’onere sostenuto per le mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020".
  • il Messaggio INPS n. 1516 del 7 aprile 2020, con il quale l’Istituto informa che i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata e dei lavoratori autonomi, sono prorogati fino al 13 aprile 2020.
  • il Messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020, con il quale l'Istituto fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione del Congedo Covid-19.
  • il Messaggio INPS n. 1648 del 16 aprile 2020, con il quale l'Istituto informa che i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata e dei lavoratori autonomi, sono prorogati fino al 3 maggio 2020.

DECRETO CURA ITALIA: PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NASPI, DI DIS-COLL E DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Consulta la scheda informativa predisposta dall'INPS.

Con la circolare INPS 30 marzo 2020, n. 49, l'Istituto ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione, con riferimento in particolare alle:

  • domande di disoccupazione AGRICOLA nell’anno 2020: proroga al 1° giugno 2020;
  • domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: il termine di 68 giorni, legislativamente previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL – è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

DECRETO CURA ITALIA: TUTELE PREVISTE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Con la circolare INPS 28 marzo 2020, n.47, recante "Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga", l'Istituto ha illustrato le misure a sostegno del reddito previste dal DL n. 18/2020, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell'iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto

Consulta inoltre la scheda informativa predisposta dall'INPS. 
Consulta inoltre il Messaggio INPS  n. 1321 del 23 marzo 2020.

Consulta anche il Messaggio INPS n. 1478 del 2 aprile 2020
Consulta anche il Messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020.

Consulta anche il Messaggio INPS n. 1607 del 14 aprile 2020, con il quale l'Istituto informa che a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 41 del Decreto Legge n. 23/2020, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

 

 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"
La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale".  I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento di azienda e di cambio di appalto. Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
L'INPS ha precisato che "riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa." (*)

(*) Con Messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020, avente ad oggetto "Semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali", l'Istituto ha introdotto una serie di semplificazioni.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) per le quali è attualmente in uso il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”), viene disposta l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello stampabile cod. “SR41”. Eventuali informazioni utili al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare - come di consueto - il predetto modello.

 

ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"
La domanda può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale". I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento di azienda e di cambio di appalto. Il termine di presentazione delle domande da parte del datore di lavoro è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
L'INPS ha precisato che "riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa." (*)

(*) Con Messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020, avente ad oggetto "Semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali", l'Istituto ha introdotto una serie di semplificazioni.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) per le quali è attualmente in uso il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”), viene disposta l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello stampabile cod. “SR41”. Eventuali informazioni utili al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare - come di consueto - il predetto modello.

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19
Trattamento riconosciuto per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. 
Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alla Regione Toscana, che effettuerà l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, e trasmetterà i dati all'INPS.
La circolare INPS 28 marzo 2020, n.47 fornisce inoltre indicazioni relative ai casi di Cassa integrazione in deroga per le aziende c.d. "Plurilocalizzate". (*)

Consulta anche il Messaggio INPS n. 1478 del 2 aprile 2020, avente ad oggetto "Integrazione circolare n. 47/2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti".

 

(*) Con Messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020, avente ad oggetto "Semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali", l'Istituto ha introdotto una serie di semplificazioni.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) per le quali è attualmente in uso il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”), viene disposta l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello stampabile cod. “SR41”. Eventuali informazioni utili al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare - come di consueto - il predetto modello.


Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato inoltre pubblicato il Decreto Interministeriale del 24/03/2020 di riparto dei fondi, previsto dall'art. 22 del Decreto Cura Italia "Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga" (in attesa di pubblicazione sulla GU).

Consulta qui sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la circolare n. 8 del 8 aprile 2020 avente ad oggetto "Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".

Consulta qui le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per informazioni relative alla PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA ALLA REGIONE TOSCANA, consulta la sezione Iniziative della Regione Toscana nell'emergenza Covid-19.

 

ACCORDO PER L'ANTICIPO DELL'ASSEGNO DI CASSA INTEGRAZIONE

E' stata definita la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “CuraItalia”  rispetto al  momento di pagamento dell’INPS. L’accordo consentirà ai lavoratori interessati da trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria sia in deroga, di ottenere una anticipazione, fino ad un massimo di 1.400 euro, in attesa dell’intervento dell’INPS, che si è comunque impegnato ad erogare nei tempi più celeri possibili. L’intervento è al momento limitato alle 9 settimane prese in considerazione dagli interventi del Governo, ma potrebbe essere riproposto in caso di proroga,

Per maggiori informazioni e per visualizzare i modelli di comunicazione, consulta qui il sito di ABI.


DECRETO CURA ITALIA: LE 5 INDENNITÀ COVID PREVISTE PER IL MESE DI MARZO 2020 A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI, PARASUBORDINATI E SUBORDINATI

Consulta la scheda informativa predisposta dall'INPS

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale, destinate alle seguenti categorie:

  • Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria
  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori agricoli
  • Lavoratori dello spettacolo

 

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Le domande devono essere presentate direttamente all'INPS, per via telematica, dai lavoratori potenziali destinatari delle indennità.

L'INPS informa che le domande per usufruire della prestazione "indennità 600 euro" possono essere presentate a partire dal primo aprile 2020, accedendo al seguente link.
 

Con la circolare INPS 30 marzo 2020, n. 49, l'Istituto ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle indennità spettanti alle suddette categorie.

Si segnala in particolare che, per quanto riguarda la categoria dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, la circolare individua, in una apposita tabella, le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Consulta qui la Guida predisposta dall'INPS per richiedere l'indennità COVID-19.

Consulta qui il Messaggio INPS n. 1464 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto "Indennità COVID 19 in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Procedura per la presentazione delle domande".


INDENNITÀ COVID A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA A VALERE SUL "FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA"

Con Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 è stato riconosciuto ai sensi del comma 2 dell'art. 44 del decreto Cura Italia, il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, costituito da una indennità per il mese di marzo pari a € 600.
Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.

Le Casse aderenti all'Adepp hanno concordato che l'orario di inizio della presentazione delle domande sia fissato alle ore 12.00 della giornata di oggi 1° aprile 2020.

Ulteriori informazioni sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Consulta qui le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


LA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Il DL 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE:


DATORI DI LAVORO PRIVATI (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);
LAVORATORI AUTONOMI (artigiani, commercianti, agricoli); 
COMMITTENTI E LIBERI PROFESSIONISTI iscritti alla Gestione Separata.


I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.
Consulta la circolare INPS n. 37 del 12 marzo 2020.
Consulta anche la nota dell'INPS del 21 marzo 2020 nella quale viene specificato che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori. 


Consulta inoltre:

la circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale. Primi chiarimenti".

la circolare INPS 9 aprile 2020, n. 52, con la quale l’Istituto illustra le nuove istruzioni operative e contabili relative alla sospensione degli adempimenti di natura contributiva e ai soggetti interessati, ad integrazione della circolare n. 37/2020.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito dell'INPS.

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