Covid-19, confermati fino al 15 ottobre gli orari dei negozi e degli esercizi di somministrazione

Livorno, 5 agosto 2020 – Il Comune di Livorno, con ordinanza n. 332 firmata martedì 4 agosto dal sindaco Salvetti, ha confermato fino al 15 ottobre gli orari di apertura delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività artigiane e di somministrazione alimenti e bevande.

La precedente ordinanza del 20 maggio scorso aveva infatti esteso gli orari delle attività, rispetto alle restrizioni imposte dalla Fase 1 dell’emergenza Coronavirus.

Adesso, constatato che lo stato di emergenza nazionale è stato ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020 (DL n. 83 del 30 luglio scorso) e vista l'ordinanza emanata il 1° agosto dal Ministero della Salute "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria” con la quale si ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento sociale di almeno un metro che l'obbligo delle mascherine, il Comune di Livorno ha ritenuto di mantenere in essere le attuali limitazioni orarie fino a quando non saranno cessate le misure di contenimento statali e regionali.

Il fine è quello di evitare assembramenti non presidiati nelle fasce orarie notturne, in cui il personale e le forze di polizia destinate alle attività di vigilanza e monitoraggio del territorio potrebbero avere maggiori difficoltà e minori risorse umane da dedicare a questo tipo di controlli, essendo assorbite da altre molteplici e delicate funzioni, soprattutto in questa fase emergenziale.

Gli orari
L'ordinanza prevede che fino al 15 ottobre le attività commerciali al dettaglio possano scegliere di svolgere la propria attività entro una fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 22, compresi festivi e prefestivi; mentre gli esercizi di somministrazione, le attività artigiane e le attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici svolte in locali esclusivamente adibiti a tale attività (previsti dall’art. 54 del Codice Regionale del Commercio – L.R. 62/2018) possono individuare gli orari di apertura entro una fascia oraria che va dalle 5 del mattino all’1.30 della notte, compresi festivi e prefestivi.

Le attività devono comunque essere svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 stabilite dalle disposizioni nazionali o regionali.

Con successive ordinanze potranno essere disposte modifiche ed integrazioni, in base dell'evoluzione della situazione sanitaria e della normativa, e in base agli esiti del monitoraggio sull’applicazione di queste misure.

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