Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Livorno con delibera consiliare n. 42/2012, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, entra in vigore a partire dal 18 aprile 2012.
L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Livorno, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
L'imposta  è destinata a finanziare interventi in materia di turismo quali i servizi di informazione e promozione turistica, le attività dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e le iniziative volte a favorire la competitività e la sostenibilità del turismo nonché al miglioramento e alla qualificazione della Città di Livorno come destinazione turistica


CHI PAGA L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Livorno, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Livorno.

 
ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  1. i minori fino al quattordicesimo anno di età;
  2. coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
  3. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
  4. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  5. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  6. gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  7. coloro che, non residenti nel Comune di Livorno, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all’art. 2;
  8. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

L’esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell’accompagnatore, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

QUANTO SI PAGA

La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.Le misure dell'imposta, approvate con delibera della Giunta Comunale n. 110 del 3 Aprile 2012 sono rappresentate nell'apposita tabella "Tariffe imposta di soggiorno".

INFORMAZIONI

Possono essere richieste tramite:

  1. Sportello informativo, Unità Org.va Entrate Patrimonio, in via Marradi 118, nel seguente orario: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
  2. Numero Verde  del Comune di Livorno  800585678 (alla risposta premere il tasto "7" per parlare con l'operatore)
  3. Fax al n.0586/518962/518955
  4. e-mail a: impostadisoggiorno@comune.livorno.it

 

AVVISO MULTILINGUE

Nella sezione "Allegati" è disponibile un avviso multilingue, tradotto in inglese, francese e tedesco.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2012 - A cura di: U. O. Entrate - Patrimonio